Aumento di pene per l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie

È stata pubblicata in G.U. del 31 gennaio 2018, numero 25 la legge 11 gennaio 2018, numero 3, «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute».

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, numero 25, l. numero 3/2018 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute». L’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. L’articolo 12 della legge sostituisce l’articolo 348 c.p., Esercizio abusivo di una professione , aumentandone notevolmente le pene previste 1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. 2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. 3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività' delle persone che sono concorse nel reato medesimo. La medesima condotta è punita anche nell’ipotesi di esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, in questo caso la pena prevista è quella della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500 articolo 141, comma 1, T.U. leggi sanitarie . Omicidio colposo e lesioni gravi. In caso di omicidio colposo commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di arte sanitaria la pena ora prevista è quella della reclusione da tre a dieci anni articolo 589, comma 2, c.p. . Qualora, invece, conseguano lesioni gravi articolo 590 c.p. la pena è della reclusione da sei mesi a due anni se le lesioni sono gravissime la pena sale da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione. Specifica ipotesi delittuosa per il farmacista. L’articolo 13 della l. numero 3/2018 prevede una specifica ipotesi delittuosa per il farmacista che «in assenza di prescrizione medica , dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1 l. numero 376/2000 , per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio», in questa ipotesi la pena prevista è la reclusione da due a sei anni di reclusione e la multa da 10 milioni a 150 milioni di lire». Detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti. Il comma 4 dell’articolo 12 disciplina, invece, la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia stabilendo «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione» articolo 123, comma 3, T.U. leggi sanitarie . L’aggravante per i reati in danno di persone ricoverate. All’articolo 61 c.p. è aggiunto il comma 11- sexies che inserisce una nuova circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danni di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio sanitare residenziali o semiresidenziali. I beni immobili confiscati. Infine si disciplina che i beni immobili confiscati, in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, «sono trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali» articolo 86- ter disp. att. c.p.p. . Fonte ilpenalista.it

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