La fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 648 c.p., relativa al fatto di particolare tenuità nel caso di ricettazione, viene esclusa dagli Ermellini con riferimento alla ricettazione di 3 assegni bancari smarriti dal legittimo titolare per un totale di circa 5mila euro.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4146/19, depositata il 28 gennaio, che ha deciso sull’impugnazione proposta da un imputato riconosciuto colpevole, sia in primo che in secondo grado, per ricettazione di 3 assegni bancari, provento di appropriazione di cosa smarrita. Circostanza attenuante della particolare tenuità. Le doglianze presentate dal ricorrente risultano manifestamente infondate poiché tendenti ad una sostanziale rivalutazione delle emergenze probatorie, esclusa per sua natura dal perimetro del sindacato di legittimità. Con particolare riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’articolo 648, comma 2, c.p. lamentato dalla difesa in virtù della tenue lesività della condotta e del ridotto importo degli assegni, la Corte ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza, ai fini della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata ma anche il complessivo danno patrimoniale oggettivamente cagionato alla persona offesa come conseguenza del fatto illecito. Nel caso di specie la somma complessivamente riferita ai 3 assegni era di poco inferiore a 5mila euro, somma secondo la Corte «insuscettibile di iscrizione alla categoria giuridica della particolare tenuità». Inoltre, aggiungono gli Ermellini, ai fini del riconoscimento dell’attenuante in parola rilevano, oltre all’elemento patrimoniale, anche le modalità della condotta e la personalità dell’imputato posto che la nozione legale di fatto lieve investe tutti gli elementi del fatto di reato secondo una valutazione complessiva della condotta. In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 novembre 2018 – 28 gennaio 2019, numero 4146 Presidente Carvadoro – Relatore De Santis Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di ricettazione di tre assegni bancari, provento di appropriazione di cosa smarrita in danno di C.G. , condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Fabrizio Formica, deducendo 2.1 La violazione degli articolo 647 e 648 c.p Secondo la difesa, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione sebbene le risultanze processuali depongano per il diretto impossessamento dei titoli dichiarati smarriti da parte del prevenuto, senza alcuna interposizione, considerato che il medesimo è cognato della p.o. ed ha negoziato gli assegni due giorni dopo la denunzia di smarrimento. In conseguenza il fatto doveva essere riqualificato e doveva essere dichiarata l’improcedibilità per difetto di querela 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 648 c.p., comma 2, avendo la Corte distrettuale escluso la configurabilità della particolare tenuità del fatto con un generico richiamo alla potenzialità lesiva della condotta e agli importi ricavati, senza tener conto dell’immediata restituzione al prenditore dell’assegno di Euro tremila e del mancato incasso degli altri due titoli per effetto della denunzia di smarrimento. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha analiticamente scrutinato le alternative versioni difensive, escludendo - alla luce delle fonti testimoniali addotte - l’attendibilità sia dell’occasionale rinvenimento da parte del prevenuto degli assegni smarriti alcuni giorni prima dal convivente della sorella, sia il furto in danno di C.G. , attese le dichiarazioni rese al riguardo dalla parte civile. Il ricorrente sollecita un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte di un apparato argomentativo privo di criticità giustificative. 4. Analogamente destituito di pregio è il gravame in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’articolo 648 c.p., comma 2. La difesa lamenta un erroneo apprezzamento dei presupposti applicativi della circostanza, stante il generico riferimento operato dalla sentenza impugnata alla potenzialità lesiva della condotta e agli importi degli assegni in contestazione. La tesi non ha fondamento. Questa Corte ha chiarito che, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti Sez. U, numero 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 Sez. 2, numero 36916 del 28/09/2011, Perchinunno e altro, Rv. 251152 numero 3576 del 23/10/2013, Annaro, Rv. 260021 numero 24075 del 04/02/2015, Dicecca e altro, Rv. 264115 . Nella specie, l’importo dei tre assegni ricettati e negoziati risulta di poco inferiore a cinquemila Euro, somma insuscettibile di iscrizione alla categoria giuridica della particolare tenuità. Deve, inoltre, ribadirsi che, ai fini dell’applicazione dell’attenuante speciale di cui all’articolo 648 c.p., comma 2, l’aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo, giacché la nozione legale di fatto lieve investe tutti gli elementi integrativi del fatto-reato sicché la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la particolare tenuità , nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda, oltre il valore economico del bene, le modalità dell’azione e la personalità dell’imputato Sez. 2, numero 42866 del 20/06/2017, P.G. in proc. Gavitone, Rv. 271154 . Nel caso a giudizio la complessiva valutazione della condotta attinge esiti ugualmente preclusivi alla luce delle insidiose modalità dell’azione e dei precedenti, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, richiamati a pag. 4 della sentenza impugnata. 5. Per le anzidette ragioni deve emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui accede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.