Nessun compenso professionale se al termine del procedimento di mediazione non segue la proposizione della lite

Respinta la richiesta di liquidazione del compenso all’avvocato che ha assistito un cliente ammesso al gratuito patrocinio in sede di mediazione civile obbligatoria non andata a buon fine, poiché in seguito non era stata promossa alcuna lite giudiziale.

Questa la decisione della Suprema Corte numero 18123/20, depositata il 31 agosto. L’attuale ricorrente è un avvocato che, in sede di mediazione obbligatoria, aveva rappresentato un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nonostante l’esito negativo della procedura di mediazione, la lite non era mai stata promossa, dunque il professionista chiedeva al Giudice la liquidazione del suo compenso in base alla disciplina del patrocinio gratuito. Il Giudice rigettava la sua richiesta di liquidazione e, a seguito di opposizione, anche il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Padova respingeva l’impugnazione del professionista. Quest’ultimo propone, dunque, ricorso per cassazione. La Suprema Corte rigetta il ricorso, rilevando come l’articolo 74 del d.P.R. numero 115/2002 limita l’operatività del beneficio del gratuito patrocinio ai procedimenti penali e civili, postulando l’intervenuto avvio di una lite in ambito giudiziario. Tale limite non può essere superato dal giudice mediante attività interpretativa, poiché, così facendo, egli inciderebbe sulla sfera riguardante la gestione del denaro pubblico, materia riservata al Legislatore e presidiata da specifici previsioni costituzionali. Inoltre, i Giudici di legittimità sottolineano che il d.lgs. numero 28/2010, in materia di mediazione civile, prevede espressamente che da tale procedimento non può conseguire alcun onere economico a carico dello Stato. Per tali argomentazioni, dunque, non può liquidarsi il compenso al difensore per la fase della mediazione a cui non è seguita la proposizione della lite, poiché non consentito dall’attuale assetto normativo in materia. Infine, la Corte evidenzia che nel caso di specie, l’esito negativo della mediazione non ha portato alla promozione di una lite poiché le parti avevano raggiunto un accordo stragiudiziale, dunque il compenso che il ricorrente chiedeva è correlato ad attività professionale svolta fuori dall’ambito giudiziario. Per questi motivi, tenendo conto che la volontà del Legislatore è quella di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività svolta nel processo, e non a quella extragiudiziale, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’avvocato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 dicembre 2019 – 31 agosto 2020, numero 18123 Presidente e relatore Gorjan Fatti di causa L’avv. P.L. ebbe a rappresentare cliente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in sede di mediazione obbligatoria in dipendenza della natura della lite - questione locativa - da promuovere in sede giudiziaria. Espletata negativamente la procedura di mediazione,tuttavia la lite non fu promossa poiché stragiudizialmente le parti ebbero a conciliare la vertenza e l’avv. P. chiese la liquidazione del compenso professionale secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Il Giudice adito ebbe a rigettare l’istanza di liquidazione e l’avv. P. propose opposizione D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 170, ed il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Padova rigettò l’impugnazione, rilevando come la legge non consentiva la liquidazione dell’attività professionale svolta in ambito mediatorio e come non concorresse sospetto d’illegittimità costituzionale della norma. L’avv. P. ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo con annessa istanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale. Il Ministero della Giustizia ed il cliente D. sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Il ricorso proposto da P.L. s’appalesa infondato sicché va rigettato. Con l’unico mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente denunzia violazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 74 e 75, in combinato disposto con D.Lgs. numero 28 del 2010, articolo 5, 8 e articolo 17, comma 5 bis, nonché articolo 3, 24 Cost. e articolo 111 Cost., comma 7, poiché il Giudice patavino ha escluso che concorra il diritto alla liquidazione del compenso per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la procedura di mediazione obbligatoria. Rileva il ricorrente come interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato debba portare al riconoscimento del diritto al compenso anche per l’espletamento della sola fase di mediazione, in quanto obbligatoria ai fini della successiva instaurazione del procedimento civile, stante la natura paragiurisdizionale di detta procedura. La statuizione assunta dal Giudice patavino,secondo il ricorrente, si pone in contrasto con la disciplina Europea in tema, posto che attività professionale imposta dall’ordinamento processuale rimarrebbe priva di rimunerazione. Inoltre l’avv. P. rileva come, se confermata l’argomentazione resa dal Tribunale, si configurerebbe situazione di sospetta illegittimità costituzionale del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 74 e 75 e delle correlate norme in tema di mediazione, posto che vi sarebbe violazione e del disposto costituzionale in tema di diritto di difesa e differenziazione ingiustificata con le controversie transfrontaliere. La censura articolata sotto il profilo della violazione di legge non concorre posto che,espressamente, la norma D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 74, limita l’operatività del patrocinio a spese dello Stato all’ambito del procedimento sia penale che civile, eppertanto postula l’intervenuto avvio della lite giudiziale. Detto limite non può esser superato dal Giudice con attività d’interpretazione posto che in tal modo verrebbe ad incidere sulla sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa,materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali - Cass. sez. 2 numero 24723/11, Cass. sez. 1 numero 15490/04, Cass. sez. L numero 17997/19 -. Inoltre,come ricordato dal Giudice patavino, la disciplina portata nel D.Lgs. numero 28 del 2010, non già, ha omesso ogni considerazione alla questione del patrocinio a spese dello Stato, bensì quando l’ha ritenuto applicabile - articolo 17, comma 5 bis - ne ha fatta espressa menzione, precisando inoltre che dal procedimento di mediazione non può conseguire oneri economici a carico dello Stato. Dunque correttamente il Giudice patavino ha ritenuto non liquidabile compenso al difensore per la fase della mediazione, cui non è seguita la proposizione della lite - Cass. su numero 9529/13 - poiché non consentito dalla attuale disciplina legislativa in tema ed un tanto non superabile con l’attività d’interpretazione - come richiesto dal ricorrente - che in effetti sconfinerebbe nella produzione normativa. Anche la prospettata questione di sospetta illegittimità costituzionale delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato e mediazione, in quanto non consentono la liquidazione di compenso al difensore anche per la fase di mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale, appare manifestamente infondata. Difatti l’argomento svolto dall’avv. P. per sostenere il sospetto d’illegittimità costituzionale si fonda su presupposto fattuale non esistente in quanto nella specie - come ricordato dallo stesso ricorrente - la procedura di mediazione obbligatoria svolta si concluse senza alcun accordo, sicché doveva conseguire la lite. Lite giudiziaria che non intervenne poiché le parti raggiunsero accordo stragiudiziale, sicché la richiesta di compenso sarebbe correlata ad attività professionale stragiudiziale. Dunque la proposta questione di costituzionalità nella specie non assume rilevanza posto che il Legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività nell’ambito del processo e, non anche, per l’attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute. Al rigetto del ricorso non segue statuizione circa le spese di questa giudizio di legittimità in difetto di costituzione delle parti intimate. P.Q.M. Rigetta il ricorso, nulla spese.