Se la parte non fa seguire alla dichiarazione di dissenso rispetto all’esito della CTU il deposito del ricorso ordinario nei tempi stabiliti

Il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del CTU priva di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni dello stesso CTU e consente alla controparte di ottenere dal giudice il decreto di omologazione delle stesse.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15290/20, depositata il 17 luglio. Il Tribunale, in sede di procedimento ex art. 445-bis c.p.c., dichiarava la decadenza della parte dalla facoltà di proporre giudizio di merito. In particolare, i Giudici, dopo aver rilevato che era decorso il termine fissato dall’art. 445-bis c.p.c., comma 4, e che la parte non aveva fatto seguire alla dichiarazione di dissenso rispetto all’esito della CTU, il deposito del ricorso ordinario nei tempi stabiliti dalla disposizione richiamata, dichiarava appunto la decadenza, solo provvedendo sulle spese del giudizio. Avverso tale decisione si propone ricorso per cassazione. E per la S.C. la censura appare fondata infatti il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del CTU, nonché la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni dello stesso CTU e consentono alla controparte di ottenere dal giudice il decreto di omologazione delle stesse. Sulla base di tale principio il provvedimento dichiarativo della decadenza deve essere cassato con rinvio al Tribunale per provvedere a nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 28 gennaio – 17 luglio 2020, n. 15290 Presidente Curzio – Relatore Leone Rilevato che Il Tribunale di Termini Imerese con decreto del 7.3.2018, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato la decadenza di C.G. dalla facoltà di proporre giudizio di merito. Il tribunale, dopo aver rilevato che era decorso il termine fissato dall’art. 445 bis c.p.c., comma 4, e che la ricorrente non aveva fatto seguire alla dichiarazione di dissenso rispetto all’esito della ctu, il deposito del ricorso ordinario nei tempi stabiliti dalla disposizione richiamata, aveva dichiarato la decadenza, solo provvedendo sulle spese del giudizio. Avverso tale decisione proponeva ricorso la C. affidato a un unico motivo. L’Inps rimaneva intimato. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che 1 Con unico motivo è dedotta la violazione ed errata applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per aver, il tribunale, erroneamente dichiarato la decadenza con decreto denominato di archiviazione dalla facoltà di proporre giudizio di merito senza disporre la omologa del requisito sanitario già accertato. Il motivo è fondato. Questa Corte ha chiarito che il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico, nonché la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano infatti di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni del c.t.u. ai sensi del comma 4 e consentono alla controparte di ottenere dal giudice dell’a.t.p.o. il decreto di omologazione delle stesse Cass. n. 8533/2015 . In coerenza con il principio richiamato, non considerato dal tribunale adito, a cui si intende dare seguito, deve accogliersi il ricorso, cassarsi il provvedimento dichiarativo della decadenza e rinviarsi la causa al tribunale di Termini Imerese, altro Giudice, perché provveda in applicazione degli esposti principi, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto dichiarativo della decadenza e rinvia la causa al Tribunale di Termini Imerese, diverso giudice, perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.