Una volta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dall’articolo 76, c.4-ter, d.p.r. numero 115/2002, non è tenuto ad allegare una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste per l’ammissione in deroga all'articolo 79, c.1 lett d .
Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza numero 12191/20, depositata il 15 aprile. Il fatto. La Corte d’Appello revocava l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, disposto dal Tribunale in favore di A.N., rilevando che dal sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria era emerso che essa avessero percepito un reddito eccedente i limiti di legge per l’ammissione al beneficio. Ricorrendo in Cassazione, l’interessata ha lamentato di essere parte civile di un procedimento penale riguardante il reato di prostituzione minorile e, dunque, di poter rientrare tra i soggetti ammessi al beneficio anche in deroga ai limiti reddituali stabiliti dalla legge ex articolo 76, comma 4-ter d.p.r. numero 115/2002 , non dovendo pertanto la persona offesa comunicare le variazioni del proprio reddito. Nessun obbligo di allegazione. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, chiarisce che l’articolo 76, comma 4-ter, d.p.r. numero 115/2002 con le aggiunte dall’articolo 9 del d.l. numero 11/2009, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 stabilisce che la persona offesa dai reati di cui agli articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del c.p. può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti reddituali. Pertanto, la relativa istanza di ammissione al beneficio necessita esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a e b del comma 1 dell’articolo 79 e non anche dell’allegazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste per l’ammissione. Dunque, l’articolo 76 comma 4-ter d.p.r. numero 115/2002 costituisce una deroga alle previsioni con cui il legislatore ha posto limiti reddituali alla ammissione al beneficio e da tale deroga discende l’inapplicabilità della causa di inammissibilità dell’istanza per mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 79. Pertanto la Cassazione afferma il principio per cui «una volta ammesso al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 76, comma 4-ter non è tenuto ad adempiere all’obbligo di cui allo stesso D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lett. d ». La Suprema Corte rilevando che la persona offesa era dispensata dal dovere di allegazione della certificazione di cui all’articolo 79, comma 1, lett c del d.p.r. numero 115/2002, accoglie il ricorso e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 febbraio – 15 aprile 2020, numero 12191 Presidente Bricchetti – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 10/06/2019, la Corte d’appello di Bologna ha revocato, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 112, comma 1 lett. d , su richiesta dell’ufficio finanziario competente, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti già disposto dal Tribunale di Forlì in favore di A.N. , rilevando che dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria era emerso che la stessa e il suo nucleo familiare avevano percepito per l’anno 2018 redditi ai fini IRPEF pari a Euro 17.118,00, eccedenti il limite di legge per l’ammissione al beneficio in parola. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessata a mezzo di difensore, ai sensi del citato D.P.R. articolo 113, formulando due motivi. Con il primo, deduce violazione di legge, sia in relazione al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 112, che avuto riguardo all’articolo 76 dello stesso decreto, rilevando che la Corte d’appello ha omesso di considerare la natura del procedimento penale nel quale la ricorrente si è costituita parte civile, riguardante il reato di prostituzione minorile previsto e punito dall’articolo 600-bis c.p., comma 2, aggravato ai sensi dell’articolo 602-ter comma 5, per essere stato il fatto commesso ai danni di soggetto infra-sedicenne, ipotesi rientrante tra quelle per le quali il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, comma 4-ter, prevede che la persona offesa può essere ammessa al beneficio di che trattasi anche in deroga ai limiti di reddito previsti nel decreto stesso. Anche se la legge attribuisce al giudice una facoltà discrezionale di ammissione, una volta deliberata la stessa positivamente, deve ritenersi escluso ogni obbligo per la persona offesa di comunicare le variazioni di reddito. Con il secondo, deduce analogo vizio con riferimento al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lett. d e all’articolo 112, comma 1, lett. a , rilevando che il superamento della soglia reddituale per Euro 425,23, accertato dall’Agenzia delle Entrate, si era verificato nell’anno d’imposta del 2018, con termine di presentazione della relativa dichiarazione al luglio dello stesso anno, laddove, già all’udienza del 30 gennaio 2018, la ricorrente aveva revocato la costituzione di parte civile per intervenuto integrale risarcimento dei danni da parte dell’imputato. Pertanto, non solo non era configurabile alcun onere di comunicazione ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lett. d , in capo alla ricorrente, ma la stessa non era più parte del procedimento penale, già definito con sentenza irrevocabile, nel momento in cui si era verificato il superamento della soglia reddituale. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. La Corte bolognese ha dato atto che la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nel 2016 e che l’accertamento dell’ufficio finanziario del superamento dei limiti reddituali riguardava l’anno d’imposta 2018. Nulla ha precisato, invece, in ordine all’istanza di ammissione in particolare, se essa fosse o meno corredata dell’autocertificazione di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, lett. c . 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Deve intanto premettersi che il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, comma 4-ter, introdotto dal del D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, numero 38, e sostituito dalla L. 1 ottobre 2012, numero 172, articolo 9, stabilisce che la persona offesa dai reati di cui agli articolo 572, 583-bis, 609 bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articolo 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Più precisamente, del D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, articolo 9, aveva aggiunto al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, dopo il comma 4-bis il comma 4-ter, a mente del quale La persona offesa dai reati di cui agli articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto . Il comma è stato successivamente sostituito dalla L. 1 ottobre 2012, numero 172, articolo 9, con quello attuale. 3.2. Tale ultimo intervento legislativo costituisce ratifica e esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e contiene anche norme di adeguamento dell’ordinamento interno, tra le quali quella in commento. L’articolo 31 della Convenzione citata ha ad oggetto i provvedimenti generali di protezione e, tra questi, espressamente indica al par. 3 l’impegno di ciascuna Parte ad assicurare che le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito, qualora giustificato, all’assistenza legale nel momento in cui possano ricoprire il ruolo di parte nel procedimento penale. 3.3. Ne consegue che la relativa istanza necessita esclusivamente dei requisiti di cui all’articolo 79, comma 1, lett. a e b , del decreto e non anche dell’allegazione da parte dell’interessato, prevista dalla lett. c , del medesimo articolo, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione cfr. sez. 4 numero 13497 del 15/02/2017, Mattioli, Rv. 269534 . In motivazione, la Corte ha chiarito che la finalità della L. numero 38 del 2009 e delle successive modificazioni non può che essere quella di rimuovere ogni possibile ostacolo anche economico che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio e che l’unica interpretazione in linea con detta ratio legis è quella secondo cui il termine può deve essere inteso come dovere del giudice di accogliere l’istanza se presentata dalla persona offesa da uno dei reati di cuì alla norma e all’esito della positiva verifica dell’esistenza di un procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati . In mancanza di una espressa disposizione legislativa, il giudice non potrebbe negare l’ammissione al beneficio solo sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’articolo 76 cit., dato che il comma 4-ter non individua massimi reddituali idonei ad escludere il diritto in argomento sicché la produzione di tale attestato sarebbe del tutto superflua e la sua mancanza inidonea a fondare una pronuncia di rigetto. 4. I principi affermati in tale precedente vanno ribaditi in questa sede. Deve, infatti, convenirsi con l’affermazione secondo cui D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, comma 4-ter, costituisce una deroga alle previsioni con le quali il legislatore ha posto dei limiti reddituali alla ammissione al beneficio di che trattasi e che da tale deroga discende l’inapplicabilità, al caso di specie, della causa d’inammissibilità dell’istanza per mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 79, lett. c del decreto citato, contravvenendo detto obbligo alla previsione derogatoria e alle finalità della stessa, come sopra chiarite. Ne consegue, quale logico corollario che, una volta ammesso l’interessato al beneficio, in base a valutazione giudiziale che prescinde dall’allegazione della certificazione di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lett. c , il soggetto non può esser tenuto ad adempiere all’obbligo di cui alla successiva lett. d del medesimo articolo, strettamente correlato agli adempimenti di cui alla precedente lett. c . Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui, una volta ammesso al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 76, comma 4-ter non è tenuto ad adempiere all’obbligo di cui allo stesso D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lett. d . 5. Nel caso all’esame, sussiste la denunciata violazione di legge. La Corte d’appello ha revocato l’ammissione al beneficio concesso alla ricorrente, persona offesa del reato di prostituzione minorile, oggetto del proc. numero 5162/14 RGNR, con decreto 07/03/2016 del Tribunale di Forlì senza indicare i presupposti dell’ammissione, ma unicamente sulla scorta dell’accertato superamento dei limiti reddituali. Conseguenza che, tuttavia, non opera nella specie, atteso che il soggetto era dispensato dall’allegazione della certificazione di cui all’articolo 79, comma 1, lett. c cit., cosicché, venuto meno tale automatismo, va parimenti escluso l’obbligo di comunicazione in capo al soggetto già ammesso. 6. Da quanto precede, discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna, ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso dall’accoglimento del primo. Va disposto l’oscuramento dei dati secondo legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna. Oscuramento dati.