RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 21 MARZO 2014, N. 6699 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Circolari interpretative in materia tributaria - Natura - Mero parere - Efficacia vincolante - Esclusione - Conseguenze - Difetto assoluto di giurisdizione. La circolare dell’Agenzia delle Entrate interpretativa di una norma tributaria, anche ove contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente oltre che per gli uffici , per il giudice e per la stessa autorità che l’ha emanata. Ne consegue che tale atto non è impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né davanti al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva, e sussiste il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad esso. Principio già enunciato da Cass. Sez. U, Sentenza 23031/2007 la circolare con la quale l’Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente oltre che per gli uffici, per la stessa autorità che l’ha emanata e per il giudice conseguentemente, la circolare non è impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva, e sussiste il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad essa. SEZIONE QUINTA 19 MARZO 2014, N. 6407 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTE IPOTECARIE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE. Avviso di rettifica e liquidazione - Atto redatto in lingua diversa da quella presunta del destinatario a norma dell’art. 7, comma 3, del Dpr 574/1988 - Rinnovo dell’atto nella lingua effettivamente usata dal contribuente - Termine per il ricorso giurisdizionale - Decorrenza - Dalla notifica dell’atto rinnovato - Fondamento. In tema di imposte ipotecarie e catastali, il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’atto di rettifica e liquidazione del tributo - originariamente redatto in lingua diversa da quella che si presume nota al destinatario ex art. 7, comma 3, del Dpr 574/1988 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua nei rapporti tra cittadini e P.A. e nei procedimenti giudiziari e, successivamente, a seguito di ricorso del contribuente ex art. 8 del Dpr 574 cit., tempestivamente rinnovato dall’Amministrazione nella lingua effettivamente utilizzata - decorre dalla notifica dell’atto rinnovato atteso che solo da tale momento il contribuente è in condizione di opporre le proprie difese. Non si segnalano precedenti in termini.