Il CNF invia a tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati il nuovo regolamento

Il regolamento CNF numero 3, del 24 maggio 2013, approvato in attuazione dell’articolo 35, legge numero 247/2012, disciplina le modalità di riscossione dei contributi necessari per coprire le spese di gestione del CNF, e al fine di garantirne quantomeno il pareggio di bilancio. Il provvedimento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale. Intanto il Consiglio Nazionale, con la circolare numero 9, ha inviato il testo ai Presidenti di tutti i Consigli forensi.

La fonte normativa. La legge di riforma forense, all’articolo 35, ha autorizzato il Consiglio Nazionale Forense, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, «a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori». «La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF». In base a queste disposizioni, il 24 maggio 2013, è stato approvato il regolamento numero 3. Misura della contribuzione. Su proposta del Consigliere Tesoriere, entro il 30 novembre di ogni anno, il CNF determina, sulla base delle risultanze del bilancio preventivo, «l’ammontare del contributo relativo all’anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento», che deve essere comunicato entro il 31 dicembre ai singoli Consigli degli Ordini territoriali. Adempimenti dei Consigli territoriali. Ogni Consiglio dell’ordine deve comunicare al CNF, entro il 31 gennaio, «il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell’anno precedente». I Consigli sono tenuti alla riscossione del contributo dovuto al CNF, da eseguire insieme a quella del contributo loro spettante. Il termine per adempiere è fissato con apposita delibera. Inadempimenti. Ogni Consiglio deve comunque versare al CNF quanto riscosso per suo conto entro il 31 marzo, comunicandogli anche i nominativi degli inadempienti, che come sanzione riceveranno una sospensione, ad un anno dalla quale, senza avere ancora provveduto al pagamento, ci sarà la cancellazione dall’albo. Nel caso di inadempimento da parte del Consiglio territoriale, sarà fatta una segnalazione al Ministero della Giustizia, con la conseguente inibizione per l’Ordine della «possibilità di richiedere il patrocinio e il contributo economico per l’organizzazione di eventi formativi, o ospitare eventi con la partecipazione del CNF». Regime transitorio. Il regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione sulla riscossione dei contributi. Conclude quindi specificando le regole da applicarsi nel regime transitorio.

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