Le irregolarità delle scritture contabili unite agli ammanchi dei beni sociali, anche se non specificati in modo dettagliato nel capo di imputazione, permettono di giudicare la bancarotta documentale unitamente a quella patrimoniale.
Il caso. La Corte d’Appello di Lecce confermava l’ addebito della responsabilità penale, già affermato in primo grado, nei confronti di M., V., A., rinviati a giudizio in seguito alla riunione dei procedimenti originariamente pendenti a carico di ciascuno. I tre erano stati condannati per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. Il ricorso per cassazione, presentato dai condannati congiuntamente, si fonda su due motivi assenza dell’indicazione, nel decreto che dispone il giudizio, delle specifiche violazioni poste in essere, ritenuta invece necessaria per individuare le ipotesi di condotta che avrebbero integrato il reato di bancarotta violazione dell’articolo 81 cpv., c.p., per il solo M., che avrebbe messo in atto alcune condotte preparatorie al fallimento e ad esso unite dal vincolo della continuazione, non ritenuto dai giudici di merito. La Suprema Corte giudica infondata la prima censura, mentre accoglie la seconda. Bancarotta documentale e patrimoniale. La sentenza in commento considera logico e coerente il percorso che ha condotto, nei precedenti gradi di giudizio, a ritenere la bancarotta documentale non disgiunta da quella patrimoniale. Innanzi tutto, agli imputati è stata contestata la sottrazione di un importo scaturente dalla differenza tra l’attivo reperito in concreto e l’ammontare del passivo conosciuto, a seguito della specificazione delle singole distrazioni storicamente ricostruibili, con inevitabile approssimazione nell’individuazione dei beni distratti. Ciò è avvenuto perché la contabilità sul punto risultava del tutto silente, o meglio, tenuta con modalità artificiosamente irregolari. Alla luce di queste considerazioni, i requisiti essenziali ex articolo 429, c.p.p., motivo di doglianza dei ricorrenti, sono stati soddisfatti l’imputazione conteneva l’individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito irregolarità nelle scritture contabili, lacune nella consistenza del patrimonio delle società fallite per distrazione dei beni , dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all’imputato di difendersi come in effetti è avvenuto, dato che gli imputati hanno potuto difendersi in concreto nel corso del giudizio, ad esempio con la consulenza tecnica svolta . L’accumulo in vista della sottrazione. Viene, invece, accolto il motivo riguardante M., riconoscendo di conseguenza l’identità di disegno criminoso tra le condotte proprie della bancarotta e le azioni precedenti, volte ad accumulare denaro e beni destinati ad essere distratti. Infatti, il ricorrente, tramite truffe in danno delle banche, aveva rifornito di beni e liquidità le società da avviare al fallimento, con il proposito di spogliarle dei loro averi. L’arricchimento di tali società è perciò da considerarsi strumentale alla successiva bancarotta distrattiva. Ne deriva che – diversamente da quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado – le condotte relative alla bancarotta sono da considerarsi unite dal vincolo della continuazione ai fatti precedenti, per cui era stata emessa sentenza ai sensi dell’articolo 444, c.p.p., con conseguente annullamento parziale con rinvio delle sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 29 maggio 2012, numero 20726 Presidente Ferrua – Relatore Fumo Rilevato in fatto La corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermando l'affermazione di responsabilità nei confronti di S.M. , Q.V. , Q.A. , ha riconosciuto le attenuanti generiche agli ultimi due, rideterminando più favorevolmente il trattamento sanzionatorio nei loro confronti. S. è imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, in relazione al fallimento della S.r.l. Linea Elettrodomestici, dichiarato con sentenza 28/4/1999 capo A S. e Q.A. sono imputati dei medesimi delitti, con riferimento al fallimento della S.r.l. RCM, dichiarato con sentenza 20/10/1999 capo D S. e Q.V. sono imputati dei medesimi delitti con riferimento al fallimento della S.r.l. Puglia Quattro, dichiarato con sentenza 27/3/2000 capo F . Gli altri capi d'imputazione furono, dal primo giudice, ritenuti assorbiti in quelli per i quali è intervenuta condanna. Ricorre per cassazione il difensore di tutti e tre gli imputati e deduce 1 inosservanza di norme processuali, nonché degli articoli 216 e 223 della legge fallimentare, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, tra le varie ipotesi di condotta integranti il reato di bancarotta, esiste diversità ontologica, di talché la contestazione nel decreto che dispone il giudizio deve indicare ciascuna singola violazione, e, quando emergano fatti diversi, occorre procedere alla contestazione. Così non è avvenuto nel caso in esame, atteso che l'originaria contestazione di cui al capo I , vale a dire la distrazione di merce per un valore di lire 2.938.568.981, non può essere ricompresa nella contestazione di cui al capo A , che ha ad oggetto diversa condotta ed una distrazione per circa 6 miliardi di lire lo stesso dicasi per quel che riguarda il delitto del capo L che, per le medesime ragioni, non può ritenersi assorbito nel capo D . Il supplemento istruttorio – consistito nell'espletamento di perizia d'ufficio non ha minimamente posto rimedio alla originaria indeterminatezza dell'addebito, che anzi ha, addirittura, accentuato. Il giudice di primo grado, pur dando atto degli inconciliabili esiti delle relazioni del consulente d'accusa e del perito d'ufficio, si è limitato ad integrarne le conclusioni, senza trarre le dovute conseguenze. Si è quindi giunti a confermare la pronuncia di condanna attraverso motivazione, sul punto, solo apparente. La corte di merito poi non tiene conto del fatto che la commercializzazione di beni in circuiti paralleli, la vendita – dunque al nero , non integra, per ciò solo, distrazione rilevante ai sensi della legge fallimentare. Nel caso in esame, il pagamento dei fornitori è stato in parte dissimulato in contabilità sotto la voce restituzione a soci. Ciò avrebbe, al più, consentito di ipotizzare la bancarotta preferenziale in favore di tali fornitori. La corte d'appello, viceversa, ha sommariamente qualificato tutte le condotte in termini di bancarotta fraudolenta per distrazione. Per le ragioni sopra illustrate, la sentenza impugnata evidenzia una riconoscibile lacuna cognitiva, che ne inficia l'apparato motivazionale. In sintesi, il reale contenuto degli addebiti oggetto di condanna non è rimasto precisata e chiarito neanche dalla pronuncia di secondo grado. E ciò ovviamente avrebbe dovuto avere adeguato riflesso anche sul piano sanzionatorio. 2 violazione degli articoli 110 cp, 216, 223 legge fallimentare, nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità di motivazione, quanto alle condotte contestate in ordine alla ipotizzata bancarotta relativa alle Srl RCM e Puglia Quattro. Con riferimento alla RCAA, si rileva l'indistinto coinvolgimento, tanto dello S. , quanto di Q.A. per tutti i fatti promiscuamente contestati e, dunque, la mancata identificazione delle singole condotte. Lo stesso deve dirsi con riferimento a Puglia Quattro, atteso che allo S. viene attribuita la qualifica di amministratore di fatto e a Q.V. quello di amministratore unico della S.r.l Secondo i giudici di merito, tali ruoli emergerebbero dalle dichiarazioni rese dal Q.V. al curatore ed alla successiva sottoscrizione del verbale da parte dello S. . Seppur ciò fosse vero, allora non si comprenderebbe quale possa essere la responsabilità di Q.V. per i fatti distrattivi. Invero, mentre con riguardo alla bancarotta documentale, le responsabilità del soggetto investito, anche solo formalmente, dell'amministrazione dell'impresa fallita, è chiara per i doveri che su di lui incombono, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi di distrazione, dal momento che, anche se egli ha volontariamente accettato il ruolo di amministratore, occorre, per la sua punibilità, la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Peraltro, la semplice sottoscrizione da parte dello S. dal verbale redatto dal curatore, deve essere considerata atto neutro e su di esso non si può fondare alcun convincimento. 3 violazione dell'articolo 81 cpv cp e carenze dell'apparato motivazionale. Era stato reiteratamente richiesto che, in caso di condanna dello S. , venisse ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al precedente giudicato sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 cpp e quelli del presente procedimento, atteso che erano presenti tutti gli elementi sintomatici richiesti dalla giurisprudenza la breve distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, l'affinità dei beni tutelati, l'omogeneità delle violazioni e le loro causali . In effetti, S. ha concordato la pena con riferimento ad alcune ipotesi di truffa e falso, consumate in concorso con funzionari bancari, allo scopo di procurarsi abusivamente liquidità da immettere nelle società poi dichiarate fallite. Secondo i giudici di merito, non sussisterebbe unicità del disegno criminoso in quanto il ricorrente non avrebbe ab initio ipotizzato e previsto il fallimento delle società. A ben vedere, tuttavia, il fallimento non è, come ormai afferma la giurisprudenza, oggetto del dolo dei reati di bancarotta è pertanto evidente che la mancata prefigurazione di questo elemento non può essere invocata per escludere la sussistenza dell'elemento psicologico unificante delle varie azioni e rivelatore di una minore capacità a delinquere. Considerato in diritto La prima censura è infondata. La sentenza impugnata, invero, evidenzia come il procedimento per il quale è intervenuto il rinvio a giudizio dei tre imputati sia nato dalla riunione di diversi procedimenti, originariamente pendenti a carico degli stessi. Si è dunque verificata una sorta di sommatoria tra i vari capi d'imputazione che, man mano, venivano loro addebitati il giudice di primo grado, tuttavia, ha ritenuto che i fatti di cui ai capi di imputazione diversi da quelli sub A , 0 , F fossero rimasti assorbiti nelle contestazioni cui ai predetti capi. I capi A , b , F sono articolati in modo che agli imputati è stata contestata, innanzitutto, la sottrazione di un importo scaturente dalla differenza tra l'attivo reperito e l'ammontare del passivo conosciuto, a seguito dalla specificazione delle singole quando individuate distrazioni storicamente ricostruibili. Ora, se è certamente non corretta la contestazione, che fa coincidere automaticamente l'importo della distrazione con il passivo, va chiarito che, nel corso dell'iter procedimentale, tuttavia, gli addebiti hanno trovato specificazione e gli imputati hanno avuto modo di difendersi, così come si sono difesi, “in concreto . Tanto ciò è vero, che alla consulenza tecnica del PM e alla perizia disposta dal GUP, gli imputati hanno contrapposto una loro consulenza tecnica. L'oggetto della distrazione, per quanto effettivamente quantificabile, atteso che agli imputati è contestata anche la bancarotta documentale, è stato dunque specificato in maniera sufficiente da garantire l'esercizio del diritto di difesa. Tanto premesso, la sentenza impugnata, logicamente, considera unitariamente la condotta addebitata ai ricorrenti considera dunque la bancarotta documentale non disgiuntamele da quella patrimoniale. Vale a poco dire che il giudicante non ha partitamente individuato i beni che avrebbero dovuto essere presenti nel patrimonio delle società fallite e che sono stati successivamente distratti, dal momento che la contabilità su tal punto è rimasta del tutto silente. D'altra parte, è stato ritenuto ASN 200816817-RV 239758 che, per soddisfare i criteri ex articolo 429 cpp, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione. Se -dunque la tenuta dei libri e delle scritture contabili è effettivamente connotata da modalità irregolari e se, come nello stesso ricorso si ammette, gli imputati si rifornirono di merce al nero , la contestazione della distrazione non può che essere formulata in base a considerazioni meramente induttive e, conseguentemente, con inevitabile approssimazione. Ma, appunto, l'unitaria e doverosa considerazione delle due tipologie di bancarotta contestata la distrattiva e la documentale giustifica i contorni, non del tutto netti, della quantificazione della distrazione, come contenuta nel capo d'imputazione, in quanto sarebbe stato, evidentemente, del tutto contraddicono addebitare agli imputati la bancarotta documentale e, al contempo, assumere che dalla documentazione reperita si potesse poi ricostruire alla lira la dinamica aziendale, i flussi finanziari e, conseguentemente, l'entità della distrazione. In alternativa, non rimaneva all'Organo dell'accusa altra strada che quella di contestare singole e ben individuate distrazioni così come ha fatto , dovendosi ritenere nel caso in esame del tutto ultroneo il riferimento al passivo accertato. Partendo da tale inevitabile presupposto, non può darsi alcuno spazio e giustamente così si è orientato il giudice di merito all'alternativa ricostruzione prospettata al giudice d'appello e adombrata con i motivi di ricorso, in base alla quale si sarebbero annotate in contabilità come restituzione a soci quelli che, in realtà, erano pagamenti ai fornitori scil. a taluni fornitori, con conseguente ipotizzabilità della bancarotta preferenziale . La seconda censura è parimenti infondata, atteso che, per quanto riguarda la bancarotta RCM, per quel che si legge in sentenza, è lo stesso ricorrente a sostenere la interdipendenza contabile e gestionale tra tutte le società coinvolte nelle varie dichiarazioni di fallimento, di talché il ruolo di dominus attribuito allo S. anche nella Srl RCS appare del tutto logico e in linea con i presupposti che lo stesso imputato ha dimostrato di accettare. Quanto alla bancarotta relativa alla S.r.l. Puglia Quattro, va considerata a la piena utilizzabilità degli atti di causa, a seguito dell'adozione del rito abbreviato e, dunque, la piena prova fornita dalla relazione del curatore e dal suo contenuto, in base al quale il giudicante ha desunto le reciproche attribuzioni dello S. e del Q.V. , b il fatto che l'amministratore di diritto Q.V. , come la giurisprudenza ha più volte sottolineato, aveva l'onere di vigilare perché chi di fatto esercitava il potere all'interno della società non ponesse in essere apparentemente in nome del Q. atti contra legem. È corretto osservare, come fa il ricorrente, che, per aversi responsabilità concorrente dell'amministrazione di diritto, è necessaria almeno la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto, ma, nel caso di specie, il non contestato coinvolgimento di Q.V. nell'alterazione documentale è dato sintomatico, appunto, del suo coinvolgimento anche nei piani distrattivi dello S. cui le alterazioni documentali erano funzionali e, dunque, a maggior ragione, della consapevolezza dell'amministratore formale. Fondata è viceversa la terza censura relativa al solo S. . La Corte di merito non chiarisce in maniera adeguata per qual motivo non possa ravvisarsi identità di disegno criminoso tra la condotta tenuta da questo imputato nel procacciarsi la provvista , che fece poi confluire nella casse sociali e che quindi fece sparire , con le modalità che gli sono valse la condanna per bancarotta distrattiva. In altre parole, se le truffe consumate in danno della banche furono strumentali al rifornimento delle società da avviare al fallimento, con il proposito di spogliarle dei loro averi, è evidente dovrebbe esserlo che avere arricchito dette società con il provento di quanto sottratto agli istituti di credito potrebbe addirittura essere considerata condotta preparatoria del fallimento, o, quantomeno, condotta frutto di un complessivo piano di indebita locupletazione. Sul punto è necessaria, evidentemente, valutazione da parte del giudice del merito. Conclusivamente 1 i ricorsi dei due Q. vanno rigettati e i predetti vanno condannati singolarmente al pagamento delle spese del procedimento, 2 il ricorso dello S. va accolto con riferimento alla terza censura, con conseguente limitato annullamento con rinvio ad altra sezione della CdA di Lecce , 3 le residue censure proposte da S. vanno rigettate. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata per l'imputato S.M. , limitatamente al diniego della continuazione con i fatti di cui a precedente sentenza ex articolo 444 cpp. con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce rigetta nel resto il ricorso di S.M. rigetta i ricorsi di Q.V. e Q.A. e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese del procedimento.