Il CNF approva i parametri forensi, ma fa la guerra alla nuova geografia giudiziaria

Avvocatura strategica per la crescita economica consulenza nella redazione di contratti equilibrati e chiari, promozione delle reti di impresa, prevenzione delle liti, ma anche parametri forensi, geografia giudiziaria e sanzioni disciplinari. Tutto questo è emerso nel corso della prima riunione plenaria, tenutasi sabato scorso, 4 maggio 2013, con la partecipazione di tutte le componenti della categoria, dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale. Il CNF, inoltre, ha reso noto un dossier di 203 pagine, pubblicato insieme alla bozza di decreto recante i parametri per la determinazione del compenso professionale.

Presso la sala Pio XI di Borgo Santo Spirito, il 4 maggio scorso, si è tenuta la prima riunione con gli Ordini presenti oltre 120 , le Unioni, la Cassa forense, l’OUA e le Associazioni forensi, dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale legge 247/2012 . «Il nuovo ordinamento professionale forense apre una nuova stagione per l’Avvocatura». I lavori si sono aperti con il discorso del presidente del CNF Guido Alpa, il quale ha affermato che grazie alle nuove disposizioni «gli avvocati potranno contribuire fattivamente alla crescita economica del Paese attraverso la propria attività professionale» e si è augurato, come tutta la categoria, che il rapporto con il nuovo Governo sia «fattivo e proficuo». Parametri forensi approvati e inviati al Ministro della Giustizia. Nel corso della riunione, indetta dal CNF per fare il punto sullo stato di attuazione della riforma forense, è stata annunciata l’approvazione della proposta sui parametri forensi, che sarà inviata al Ministero della giustizia. Ma non solo, Alpa ha annunciato anche l’intervento davanti alla Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sulla revisione della geografia giudiziaria «in attesa della decisione della Consulta è necessario che il Governo proroghi l’entrata in vigore di una riforma che in realtà non dà garanzie di risparmio di spesa mentre certamente mortifica la giustizia di prossimità». Affrontata anche la questione inerente all’esercizio del potere disciplinare da parte degli Ordini. Durante l’incontro si è avuto modo di fornire chiarimenti sulla necessaria continuità dell’esercizio del potere disciplinare da parte dei Consigli dell’Ordine, in attesa che entri in vigore il regolamento attuativo del nuovo sistema dei Consigli distrettuali di disciplina previste dalla legge forense. Il CNF ha depositato l’atto di intervento nel giudizio di illegittimità costituzionale. È stata altresì ribadita la necessità di una proroga dell’entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria. Ad ogni modo, il CNF ha deciso di intervenire nel giudizio di illegittimità costituzionale davanti alla Consulta in ordine alla revisione delle circoscrizioni giudiziari, introdotta dalla legge di conversione legge 148/2011 del decreto legge Manovra d’Agosto numero 138/2011 e attuata con il decreto delegato 148/2011. Parametri forensi semplificazione, trasparenza ed equità. Tornando a bomba sulla questione dei parametri, ad illustrare la proposta del CNF è stato il consigliere Aldo Morlino. Tale proposta – si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale - «corrisponde ai principi di semplificazione, trasparenza e equità ed è destinata a creare uno strumento di facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno avere uno strumento di immediato orientamento». La proposta è composta anche da una parte normativa per il civile – penale - stragiudiziale poi vi sono le tabelle parametri per il civile corrispondenti ciascuna al tipo di procedimento/giudizio comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori e una per il penale. «Gli scaglioni di valore» - conclude il CNF - «sono corrispondenti a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori». Alcuni esempi Ad esempio, per quanto riguarda le controversie per cui è competente il Giudice di Pace, la fase di studio va dai 100 euro, per le cause di valore fino a 1.100 euro, fino ad un massimo di 600 euro per quelle comprese fra 5.200 e 26mila euro. Per la stessa attività, e per i stessi valori di causa, svolta per un giudizio ordinario, il compenso va dai 190 ai 5mila euro. Il giudice può motivatamente discostarsi dai parametri. Nella bozza vengono fatte delle importanti precisazioni. Infatti, in caso di liquidazione del compenso dell’avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, «dovrà tenersi conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, quali importanza dell’opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute in relazione alla posizione processuale ed all’impulso dell’azione, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall’avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica». A tal proposito, nella liquidazione, il giudice potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% o in diminuzione fino al 30%. Non solo. Nelle cause di particolare importanza e/o complessità, la liquidazione dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell’aumento massimo previsto e nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell’aumento massimo. Adesso la questione è nelle mani del neo Ministro della Giustizia.

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