Auto riparata in poco tempo? Escluso il danno da fermo tecnico del veicolo

Il basso importo della fattura fa dedurre che la riparazione abbia richiesto tempi brevi, tali da rendere irrilevanti l’entità delle spese per tassa di circolazione, premio assicurativo e deprezzamento del mezzo, alle quali ci si riferisce per giustificare la liquidazione del danno in oggetto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9626/13, depositata il 19 aprile. Il caso il fermo tecnico del veicolo. A seguito di un tamponamento tra due autovetture, il danneggiato cita in giudizio il conducente dell’altro veicolo e la sua assicurazione per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. La questione giunge davanti alla S.C. in quanto l’attore ritiene, essenzialmente che il Tribunale non abbia liquidato il c.d. danno da fermo tecnico del veicolo, ritenendo la relativa richiesta priva di riscontri probatori in realtà, tale danno può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica e, in ogni caso, sarebbe dimostrato dalla fattura relativa alla riparazione dell’auto. Non è necessaria una prova specifica. Gli Ermellini rilevano che il danno subito dal proprietario della vettura a causa dell’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla riparazione è liquidabile in via equitativa anche in assenza di prova specifica, in quanto rileva la sola circostanza della privazione del veicolo. Riparazione a buon mercato? Vuol dire che ha richiesto poco tempo. Nel caso in esame, tuttavia, la sola fattura della riparazione non permette di quantificare la congrua durata del fermo tecnico al contrario, il basso importo riportato nella stessa fa dedurre che la riparazione abbia richiesto tempi brevi, tali da rendere irrilevanti l’entità delle spese per tassa di circolazione, premio assicurativo e deprezzamento del mezzo, alle quali ci si riferisce per giustificare la liquidazione del danno in oggetto. La S.C. ritiene pertanto che non sia possibile procedere alla valutazione equitativa. Liquidazione delle spese il sindacato della S.C. è limitato. Le successive censure riguardano la liquidazione delle spese il ricorrente, in particolare, contesta il fatto che esse siano state compensate integralmente. A tal proposito, però, i giudici di legittimità non possono che ribadire il consolidato principio secondo il quale il loro sindacato è limitato ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa fuori da questa ipotesi, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che, nella fattispecie, ha correttamente tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti e nella non imputabilità alle altre parti dell’accoglimento dell’appello. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 marzo – 19 aprile 2013, numero 9626 Presidente Finocchiaro – Relatore D’Amico Svolgimento del processo L S. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gela Vi Sa. e la Fondiaria Sai divisione Polaris - Assicurazioni spa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale. L'attore riferiva che, mentre era alla guida della sua autovettura, era stato tamponato da quella condotta dal convenuto e chiedeva pertanto la condanna del Sa. e della Fondiaria al risarcimento dei danni quantificati in Euro 1.260,00, oltre accessori. Si costituiva la sola compagnia di assicurazioni che chiedeva il rigetto della domanda attrice. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di S.L. che proponeva appello. Non si costituiva nessuno degli appellati. Il Tribunale di Gela, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha condannato Vi Sa. e la Fondiaria, in solido, a pagare in favore di L S. la complessiva somma di Euro 1.140,00 a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti ha condannato Sa.Vi. e la Fondiaria, in solido, a corrispondere a L S. la rivalutazione del danno come sopra rideterminato, oltre accessori ha condannato Vi Sa. e la Fondiaria, in solido, alla rifusione in favore dell'attore delle spese del primo grado del giudizio in complessivi Euro 1.164,93 ha compensato interamente le spese del secondo grado del giudizio. Propone ricorso per cassazione L S. con tre motivi. Parte intimata non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge dell'articolo 1226 c.c. e vizio di motivazione con riferimento all'articolo 360 numero 3-4-5 c.p.c. per la mancata liquidazione del fermo tecnico”. Assume il ricorrente che il Giudice del Tribunale ha omesso di liquidare il danno da cosiddetto fermo tecnico in quanto la relativa richiesta era priva di riscontri probatori e non teneva conto 1 della fattura relativa alla riparazione dell'auto 2 che il suddetto danno può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica. La presenza della fattura, a suo avviso, dimostra che il mezzo è stato fermo per le relative riparazioni. La motivazione del Giudice del Tribunale è pertanto considerata inidonea a giustificare la decisione adottata. Il motivo è infondato. È pur vero infatti che con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato Cass., 9 novembre 2006, numero 23916 . Nel caso di specie però il ricorrente, pur avendo riportato la fattura della riparazione nel corpo del ricorso, non indica per quanto tempo sia stato privato dell'uso del veicolo e non dimostra quindi una congrua durata del dedotto fermo tecnico. Del resto l'importo della fattura ammonta ad Euro 1.140,00 per cui si può ritenere che la durata della riparazione e quindi del fermo sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l'entità della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione del danno da fermo tecnico. Non è pertanto possibile procedere alla relativa valutazione equitativa. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge dell'articolo 91 c.p.c., dell'articolo 24, L. 13-06-1942, numero 794 e dell'articolo 4 DM 22-06-1982, e vizio di motivazione con riferimento all'articolo 360, numero 3-4-5 c.p.c. per la errata liquidazione delle spese vive del giudizio di primo grado”. L S. sostiene che il giudice di merito, in presenza di una nota ben dettagliata per le spese, competenze e onorari, ove le spese vive sono indicate in complessive Euro 132,45, non avrebbe potuto limitarsi ad una determinazione globale e forfettaria di Euro 46,20 per spese vive, dovendo invece indicare specificamente tutte le voci che riteneva di dover eliminare, in modo da consentire alla parte interessata di denunciare le specifiche violazioni della tariffa. Il motivo è infondato in quanto il ricorrente non censura la ratio decidendi dell'impugnata sentenza. Il Giudice infatti ha liquidato a L S. le spese esenti documentate in Euro 46,20 per cui quest'ultimo non poteva limitarsi a sostenere che le spese stesse erano di Euro 132,45 ma, considerato che non gli erano state riconosciute, avrebbe dovuto specificare che erano state documentate per un maggior valore. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “Vizio di motivazione ex articolo 360, numero 5 c.p.c. per la incongruente e contraddittoria motivazione della compensazione delle spese del giudizio di secondo grado”. Sostiene parte ricorrente che i costi del processo non possono mai gravare sulla parte che ha ragione e che non ha abusato della tutela giurisdizionale. Il potere di compensazione delle spese processuali in tanto può ritenersi legittimamente esercitato in quanto risulti affermata e giustificata la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, ivi compresa la motivazione coerente qualora questa risulti esternata. Il motivo è infondato. In tema di regolamento delle spese processuali, e con riferimento alla loro compensazione, poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. Va altresì specificato che il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli, e la relativa statuizione non è censurabile in Cassazione, poiché il riferimento a giusti motivi di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia. Né, con riferimento al provvedimento di compensazione delle spese solo per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, senza ulteriore specificazione, risulta violato il principio di cui all'articolo 111 della Costituzione, secondo cui ogni provvedimento deve essere motivato, atteso che le ragioni che giustificano la compensazione vanno poste in relazione con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese Cass., 31 luglio 2006, numero 17457 . Nella sentenza in esame la motivazione correttamente indica nella mancata costituzione dei convenuti e nella non imputabilità alle altre parti dell'accoglimento dell'appello la ragione della integrale compensazione delle spese del grado. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.