La tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente sana gli atti processuali

La natura sostanziale e non processuale nè assimilabile a quella processuale dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'articolo 60, d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex articolo 156 c.p.c Nella specie, la circostanza che la relata non sia stata compilata non provoca l’inesistenza della notifica, che si verifica quando il relativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma nullità che è stata sanata con la proposizione del ricorso da parte della destinataria stessa. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 6613 del 15 marzo 2013. Il caso. Il giudice del gravame ha annullato la cartella di pagamento ai fini IVA perché effettuata dal concessionario senza relata di notifica e priva di data. Il fisco ha impugnato in cassazione il decisum del giudice tributario di merito sostenendo che la notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta , pervenuta con relata di notifica in bianco, non è inesistente. Il giudice di legittimità , accogliendo il ricorso in Cassazione del fisco, ha ribadito che la nullità, per mancata compilazione della relata, è stata sanata con la proposizione del ricorso da parte della destinataria stessa. Per gli Ermellini in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata di notifica momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario comporta - non l'irregolarità - ma la nullità della notificazione, la quale è sanabile a seguito della costituzione della controparte. Sussiste, peraltro, diverso orientamento secondo cui in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale trova applicazione l'articolo 26, d.P.R. numero 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione Cass. numero 14327/2009 . Sulla sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo. Questa rappresenta un principio di ordine generale applicabile sia con riferimento agli atti processuali, per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico sistematico, per quegli atti di natura sostanziale che come gli atti di imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all'interessato l’impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati Cass. numero 7498/2005 . Il principio della sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato, si concreta nella regola che qualsiasi nullità [ma non inesistenza] della notificazione è sanata quando si ha la prova dell'avvenuta comunicazione anche se irrituale e della conoscenza dell'atto da parte del soggetto cui è diretto, e ciò in particolare accade quando il soggetto impugna l'atto. Il principio del raggiungimento dello scopo si collega a quello delle nullità delle notifiche essendo la sanatoria un limite all'invalidità. La sanatoria non può comunque operare allorquando si versa non innanzi a notifiche illegittime-nulle ma in presenza di notifiche radicalmente inesistenti. La sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo a causa della tempestiva proposizione del ricorso è preclusa dall'inesistenza della notifica, che si verifica solo quando la notifica esce dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni. La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento sana con effetto processuale ex tunc la nullità della notifica dell'avviso stesso ma non determina il venir meno della decadenza - eventualmente verificatasi medio tempore - della Amministrazione dal potere sostanziale di accertamento. L'applicazione, per l'avviso di accertamento, delle norme sulle notificazioni, contenute nel codice di procedura civile, comporta anche l'applicazione dell'articolo 156 c.p.c. e del principio della sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo, purché il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento Cass. numero 19854/ 2004, numero 24962/2005 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 28 novembre 2012 - 15 marzo 2013, numero 6613 Presidente Greco – Relatore Sambito Svolgimento del processo La CTR della Sicilia, con sentenza numero 100/24/06 depositata il 22.12.2006, ha confermato la statuizione d' annullamento della cartella di pagamento relativa ad IVA e sanzioni del 2000, emessa - a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. Unico 2001- nei confronti della F e C System S.numero c. di F.A. e C. P. perché pervenuta senza relata di notifica e senza data e, quindi, non notificata per come previsto dal secondo comma dell'articolo 149 cpc. Per la cassazione di tale sentenza, propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, cui resiste la contribuente con controricorso. Motivi della decisione Motivazione semplificata ai sensi del DP del 22.12.2010. Disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, che è stato consegnato per la notifica il 6.2 2008, ultimo giorno utile in riferimento al termine lungo un anno e quarantasei giorni dal 22.12.2006, data di deposito della sentenza con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 60 del dPR numero 600 del 1973, l37, 149 156 cpc, sottoponendo, in conclusione, il seguente quesito dica codesta SC Se incorra nella violazione delle norme in rubrica il giudice del merito che, in una fattispecie di notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta ex art 149 cpc, pervenuta con relata di notifica in bianco ritenga detta notifica inesistente e non già nulla, con conseguente inapplicabilità del principio del raggiungimento dello scopo . Il motivo è fondato. Premesso che è incontroverso che il piego contenente la cartella esattoriale è stato recapitato alla contribuente che riconosce che l' atto, non notificato rite, le era pervenuto questa Corte intende dare continuità al principio Cass. numero 2272 del 2011, SU numero 19854 del 2004 -che può estendersi al caso, qui rilevante, di cartella di pagamento emessa ex art 36 bis del dPR n 600 del 1973 e 54 bis del dPR numero 633 del 1972- secondo cui la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione , per l'avviso di accertamento, in virtù dell'articolo 60 del DPR 29 settembre 1973, numero 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex articolo 156 cpc. Nella specie, la circostanza che la relata non sia stata compilata non dà luogo ad inesistenza della notifica che si verifica quando il relativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario - ma a nullità., che è stata sanata con la proposizione del ricorso da parte della destinataria stessa. L'accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza con rinvio, per l'esame delle ulteriori questioni dedotte, al giudice d'appello che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche, per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.