NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Come antipasto, questo week-end, spazio all’Agenzia delle Entrate, con alcuni aggiornamenti di rilievo in materia fiscale. Da segnalare, in particolare, tre circolari rispettivamente sulla dematerializzazione estera delle fatture elettroniche, sul contributo di solidarietà e sulla tassazione separata per le buonuscite inferiori al milione di euro. Spazio ora alle fonti tradizionali, ovvero Commissioni tributarie e Cassazione. Per quanto concerne il primo fronte, tra gli argomenti di maggiore rilievo accusa di evasione a carico dei professionisti nullità dell’accertamento senza motivazioni sospensione dei termini inapplicabile alla richiesta di adesione ‘fasulla’. Per quanto concerne il secondo fronte, invece, vanno segnalate alcune tematiche ‘calde’ Irap al professionista e competenza del giudice di merito rimborsi chilometrici bancarotta per distrazione per la vendita ‘sotto costo’ e bancarotta per la dismissione dei beni aziendali per far fronte alla crisi. Citazione a parte, poi, per una pronuncia del Tribunale di Genova sul tema della responsabilità del commercialista. Per chiudere, infine, passaggio oltre confine con una sentenza della Corte di giustizia europea, che affronta il tema della detraibilità dell’Iva sul bene in leasing. Sconta l’Iva il leasing per fini estranei all’attività di impresa Corte di Giustizia UE numero C-118/11 del 16 febbraio 2012 Locazione finanziaria uguale” acquisto ma IVA detraibile solo se il bene in leasing è utilizzato, ancorché trattasi di utilizzo promiscuo, per fini inerenti l’attività di impresa. Non spetta invece la detrazione quando l’utilizzo del bene noleggiato è per fini personali. Per i giudici europei, quindi - un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l’uso di tale veicolo e l’attività economica del soggetto passivo, e che è alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso. - un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa. La detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. - Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112 non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell’impresa. Solo per le fatture elettroniche emesse, via libera alla dematerializzazione estera Circomma Ag. Entrate numero 5/E del 29 febbraio 2012 In un corposo documento l’Agenzia prova a dare risposta ad alcuni Quesiti riguardanti la comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010 ”. Questo è infatti l’esatto titolo della circolare numero 5/E/12 dell’Agenzia. In particolare, a precisa domanda sulla possibile conservazione fuori dal territorio italiano dei documenti fiscali conservati in modalità digitale è possibile conservare su un server in Germania i file dei registri IVA? ” , l’Agenzia precisa che esclusivamente le fatture elettroniche emesse possono essere conservate in formato digitale all’estero mentre tutti gli altri documenti, registri e scritture contabili, hanno l’obbligo di conservazione su supporti localizzati nel territorio nazionale. Compensabile e rateizzabile il contributo di solidarietà Circomma Ag. Entrate numero 4/E del 28 febbraio 2012 Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al c.d. contributo di solidarietà” introdotto dall’art. 2, comma 1 e 2, del DL 13 agosto 2011 numero 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, numero 148, per tutti i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui. Tale contributo, da calcolarsi nella misura del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto limite, si potrà compensare e rateizzare, ed andrà corrisposto negli stessi termini previsti per il versamento a saldo dell’IRPEF anche se non sono dovuti importi a titolo di acconto. Tassazione separata per le buonuscite inferiori al milione di euro Circomma Ag. Entrate numero 3/E del 28 febbraio 2012 Restano soggette a tassazione separata buonuscite e stock option il cui importo risulta inferiore al milione di euro. Queste le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella circolare numero 3/E/12 e relativa alle novità introdotte dall’art. 24, comma 31, del DL 6 dicembre 2011 numero 201 c.d. Manovra Monti” , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214. Più precisamente, la misura, introdotta dalla manovra Monti dl 201/2011 , prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della separata, alla quota parte delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, erogati in denaro in natura, eccedente un milione di euro. Senza iva i depositi irregolari Ris. Ag. Entrate numero 22/e del 5 marzo 2012 La movimentazione di beni e merci riferibili ad un contratto di deposito irregolare non scontano l’IVA pur trattandosi di veri e propri trasferimenti di proprietà. Sono invece soggetti ad imposta i servizi connessi a tale movimentazione. È questo, sinteticamente, il contenuto della risoluzione numero 22/E dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello inerente l’interpretazione dell’art. 3, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, numero 633 per le operazioni di stoccaggio di gas naturale. Solo il giudice di merito decide sull’Irap Cassazione numero 2548 del 21 febbraio 2012 Decide il giudice di merito circa l’esistenza dell’autonoma organizzazione necessaria per l’applicazione dell’IRAP ad un professionista. Quando questa decisione è debitamente motivata allora non può essere sindacata dai giudici di legittimità. La Cassazione ha così annullato il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria avverso il giudizio della CTR che aveva invece dato ragione al professionista ed accolto la domanda di rimborso dell’imposta versata. In particolare il ricorso è da ritenersi infondato in quanto La sentenza, in vero, appare in linea con i richiamati principi, avendo verificato l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, risultando essere stati utilizzati beni strumentali minimali in assenza di dipendenti ”. Liti pendenti per la cartella da avviso bonario Cassazione numero 2546 del 21 febbraio 2012 Accogliendo il ricorso del contribuente, la Cassazione ha stabilito che rientra nella definizione delle liti pendenti la cartella di pagamento emessa dal Fisco a seguito di avviso bonario che disconosceva le deduzioni di imposta. Per la Suprema Corte, quindi, La questione posta dal ricorso si ritiene possa essere decisa in base al principio secondo cui In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, numero 289, e può quindi giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’iscrizione a ruolo con la quale l’amministrazione finanziaria, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi di cui all’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, recuperi a tassazione una determinata posta ritenendola non deducibile, perché quello impugnato rappresenta il primo atto con cui l’ufficio esercita una pretesa impositiva, non corrispondente alla volontà del contribuente” Cass. numero 9148/2005, numero 2962/2006, numero 4239/2006 ”. Senza iva l’avvocato distratta rio Cassazione numero 2474 del 21 febbraio 2012 Non spetta all’avvocato distrattario il versamento dell’IVA da parte della parte soccombente se il proprio cliente è soggetto fiscale ammesso alla detrazione dell’imposta stessa. Accogliendo il ricorso di una ASL, la Cassazione ha così stabilito che non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di danaro. Tale sarebbe la situazione dell’avvocato distrattario che ottenesse l’IVA sulle proprie competenze sia dal cliente abilitato a detrarre l’imposta che dal soccombente cfr. Cass. 3843/1995 Cass. 10023/1997 Cass. 1688/2010 implicitamente inoltre Cass. 7551/2011 ”. Rimborsi km. non serve la scheda per escluderli dai contributi Cassazione numero 2419 del 20 febbraio 2012 Rimborsi chilometrici riconosciuti ai dipendenti fuori dall’ambito contributivo anche senza scheda riepilogativa mensile o documento simile. Per la Cassazione, che ha accolto il ricorso della società contrapposta all’INPS, non vi è quindi onere della prova in capo alla società stessa. In particolare, si legge nelle motivazioni, Dal dettato normativo testualmente richiamato, in un arco temporale di interventi legislativi piuttosto lunghi, non si evince in alcun modo la voluntas legis di corredare la documentazione sottesa ai predetti rimborsi chilometrici, al fine dell’esclusione dall’imponibile contributivo, di peculiari contenuti analitici e specifici che ridondino, a fortiori, sull’onere probatorio del datore di lavoro che detta esclusione invochi, correlando il vaglio della pretesa, in via amministrativa, prima, e giudiziale in seguito, all’allegazione della sola documentazione qualificata, perché analitica e specifica Diversamente da quanto statuito dalla Corte territoriale, nel sistema normativo dianzi delineato, l’assolvimento dell’onere probatorio del datore di lavoro in ordine all’effettiva natura delle erogazioni nella specie assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI non può correlarsi alla documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l’analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi ”. Infedele patrocinio per il legale che consiglia” la falsa dichiarazione iva Cassazione numero 6703 del 20 febbraio 2012 Deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in quanto l’obbligo dell’avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il limite dell’osservanza della legge lo stesso codice deontologico forense, prevede, all’art. 36, che l’assistenza dell’avvocato al proprio cliente deve essere condotta nel miglior modo possibile”, ma nel limite del mandato ricevuto e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici”. Sicché è del tutto condivisibile la sentenza là dove riconosce che la condotta dell’imputato si è tradotta nell’istigazione a presentare una dichiarazione IVA non veritiera, che costituisce violazione del dovere di correttezza, previsto dalla norma deontologica, e realizza inoltre il nocumento agli interessi della parte richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dalla commissione del reato di cui all’art. 2 d.lgs. numero 74 del 2000 ”. Con questa motivazione la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal legale, già condannato in appello, a cui veniva contestata la responsabilità del reato di cui all’art. 380 comma 3 CP. Privilegiato il credito tia Cassazione numero 2320 del 17 febbraio 2012 Tutti i tributi, e quindi anche la Tariffa di Igiene Ambientale TIA , sono ammessi al fallimento come crediti privilegiati. Questo quanto stabilito dalla Cassazione in accoglimento del ricorso presentato da una società di riscossione per l’ammissione, con privilegio, al fallimento di una società. Nella sentenza viene così specificato che la T.I.A. è stata definita sia dalla Corte Costituzionale ord. nnumero 238/09 e 64/10 sia dalle Sezioni Unite di questa Corte ord. numero 14903/10 una mera variante della T.A.R.S.U., della quale conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima ”. Bancarotta per l’imprenditore che dismette i beni aziendali per far fronte alla crisi Cassazione numero 6491 del 17 febbraio 2012 Anche se la dismissione del patrimonio aziendale è avvenuto in notevole anticipo rispetto alla dichiarazione di fallimento, l’imprenditore è chiamato a difendersi dall’accusa di bancarotta distruttiva. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni, nella bancarotta per distrazione, il dolo assume carattere di dolo generico, come più volte stabilito dalla giurisprudenza di questa corte, che ha ripetutamente affermato che ASN 201011899-RV 246357 ASN 199902876-RV 212607 il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede il dolo specifico, e si perfeziona con il dolo generico, ossia la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte ”. Bancarotta per distrazione se la vendita delle merci è sotto costo Cassazione numero 6488 del 17 febbraio 2012 Mentre il deprezzamento dei beni strumentali dell’azienda è naturale ” per vetustà ed usura degli stessi, e giustifica la vendita ad un prezzo inferiore a quello originariamente pagato, la sistematica vendita sotto costo di beni oggetto dell’attività commerciale dell’impresa configura invece il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Con queste motivazioni è stato respinto il ricorso di un imprenditore già riconosciuto, anche in appello, responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fall Vale la contestazione retroattiva per l’abuso di diritto Cassazione numero 2193 del 16 febbraio 2012 Contestabile l’abuso di diritto anche se il divieto è entrato in vigore in data successiva a quella di effettivo compimento dell’operazione economica. La Cassazione, in particolare, richiama il più generale principio di antielusività mirante a contrastare qualsiasi indebito risparmio di imposta. Si legge così nella motivazione che La sentenza impugnata ha ritenuto elusivo il riconoscimento di una parte d’interessi nel periodo 1999-2000 in favore dei soci finanziatori residenti in USA, riferendosi all’art. 37 bis, numero 3 lett. f-ter del dPR 600 del 1973, norma che, in effetti, è stata introdotta dall’art. 1, co 1 lett. d del d.lgs. numero 143 del 2005 con decorrenza dal 1.1.2004 art. 3 d.lgs. numero 143 del 2005 cit. .Ciò non esclude, però, il potere dell’Amministrazione di contestare la deducibilità della componente passiva esposta dalla contribuente, ritenendola inopponibile, in forza del generale principio antielusivo, immanente nell’ordinamento, e la cui fonte va rinvenuta nei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, di cui all’art. 53, co 1 e 2, Cost. Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte Cass. SU numero 30055 del 2008, Cass. numero 4737 del 2010, numero 11236 del 2011 , deve, infatti, ritenersi presente nell’ordinamento, come diretta derivazione delle menzionate norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale. La circostanza che siano disciplinate specifiche norme antielusive non contrasta con l’individuazione nell’ordinamento del cennato principio antielusione, ma, anzi, conferma l’esistenza di una regola generale in tal senso per converso, l’espressa previsione d’inopponibilità all’amministrazione finanziaria di una data operazione mediante disposizioni emesse in epoca successiva al suo compimento, - come nella specie, trattandosi di pagamento di interessi a soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione europea - è circostanza idonea ad offrire indiretta conferma dell’illiceità fiscale dell’operazione stessa in tal senso, cfr. Cass. SU numero 30055 del 2008 cit., in tema di dividend washing” ”. Il contenzioso con la società detta i tempi per il socio Cassazione numero 1867 dell’8 febbraio 2012 In società con ristretta base azionaria, prima della decisione circa la fondatezza di un accertamento nei confronti del socio, è necessario attendere la definizione di quello in essere con la società stessa. In particolare, si legge nelle motivazioni, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. procomma civ. si applica anche al processo tributario e ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati ”. Ok alla sanzione se il versamento della rata è ritardato CTR Torino numero 7/22/12 del 7 febbraio 2012 È da ritenersi legittima la sanzione emessa dal Fisco nei confronti di un contribuente che effettua in ritardo il versamento della rata dopo che lo stesso aveva aderito integralmente al PVC. Per i giudici piemontesi non sono dunque ravvisabili obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”, né indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”, così come descritti dall’art. 6, DLgs. 742/97 quali cause di non punibilità. Ne consegue che, pur dovendosi riconoscere l’assenza di intento di frode, l’errore in cui è incorsa la società appellata non è scusabile e che, pertanto, in accoglimento del gravame, deve riformarsi la sentenza appellata e confermarsi la pretesa erariale ”. Professionisti. le differenze temporali tra incassi e fatturazione non sono indizio di evasione CTR Puglia 92/6/11 del 20 dicembre 2011 Le date, non coincidenti fra loro, di versamenti sul conto corrente del professionista e di emissione delle fatture non sono indizi di compensi percepiti in nero in quanto l’emissione del preavviso di parcella è anteriore all’incasso del compenso e all’emissione della fattura stessa. Per i giudici pugliesi, infatti, non può costituire in assoluto indizio di compensi in nero” la non coincidenza delle date di taluni versamenti rispetto a quelle delle fatture alle quali gli stessi sono riferiti, non potendosi escludere che - sebbene con procedura fiscalmente non corretta ma di fatto molto diffusa - in quei limitati casi la fatturazione sia avvenuta successivamente all’incasso dei compensi ”. Senza sospensione dei termini l’adesione fasulla CTR Venezia numero 154/22/11 Nessuna sospensione dei termini del ricorso se la richiesta di adesione presentata dal contribuente è fasulla” e mira esclusivamente all’allungamento dei tempi senza alcun tentativo effettivo di dialogo con il Fisco. Per i giudici veneti, quindi, tale istanza è ininfluente ai fini della sospensione di 90 giorni dei termini di impugnazione di cui all’art. 6, comma 3, del DLGS 218/1997 in quanto trattasi di mera istanza di autotutela e, in quanto tale, insensibile di sospendere il termine per la prescrizione del ricorso di cui all’art. 21 del D.lgs. numero 546/92 ”. Nullo l’accertamento senza motivazione CTP Reggio Emilia numero 10/04/12 del 1 febbraio 2012 È da considerarsi nullo l’accertamento che non riporta le motivazioni per cui non sono state accolte le motivazioni addotte dal contribuente. Per i giudici emiliani, si legge nella sentenza, la frase con cui l’Agenzia motiva la legittimità della ripresa” delle differenze inventariali, Il dato residuo che la società non ha adeguatamente giustificato, risulta essere il seguente” non può certo, data la sua genericità, assurgere a prova che l’Agenzia abbia, veramente, valutato le osservazioni della ricorrente può, dunque affermarsi che l’Agenzia non ha fornito la prova, come era suo onere, in sede di motivazione di avvisi di accertamento, di avere effettuato la valutazione delle osservazioni della ricorrente al p.v.c. insomma l’Agenzia aveva l’onere di dimostrare di avere valutato le osservazioni, e motivare in tal senso gli avvisi di accertamento non lo ha fatto a ciò consegue la nullità degli stessi I ricorsi vanno pertanto accolti con annullamento degli avvisi impugnati ”. Responsabilità parziale per il commercialista che sbaglia i versamenti Trib. di Genova 20 gennaio 2012 Il commercialista a cui è stato affidato l’incarico di tenuta della contabilità risponde esclusivamente dell’errore nell’autoliquidazione delle imposte e dell’eventuale mancato pagamento delle imposte quando il contribuente abbia debitamente delegato tale adempimento. Il professionista non è invece responsabile nel caso della notifica di una cartella di pagamento alla società a meno che la società stessa non riesca a provare il nesso di causalità sussistente tra l’inadempimento del professionista posto a base della responsabilità e il danno subito. A cura di d.t.