Le argomentazioni del giudice che si limitino ad esporre semplicemente il compendio indiziario facendo leva sulla sua auto evidenza, sono insufficienti e si traducono in vizio di carenza assoluta di motivazione.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10278 del 4 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, dichiara estinti per sopravvenuta prescrizione i reati di abbandono di domicilio e sottrazione minori, perpetrati da una donna, confermandone però la condanna al risarcimento danni in favore del marito. Riteneva infatti la Corte territoriale che non ravvisandosi le condizioni di applicabilità dell’articolo 129 c.p.p. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità , doveva dichiararsi l’estinzione dei reati sopracitati. Avverso tale sentenza ricorre l’imputata, deducendo l’illogicità della motivazione in relazione ai reati contestati. In particolare la donna lamenta che i giudici di merito hanno male interpretato le risultanze del giudizio, ed hanno anche ritenute utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni rese dall’imputata in distinto giudizio e in violazione degli articolo 197, 197 bis c.p.p. Incompatibilità con l’ufficio di testimone, Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone . “Un particolare” non idoneo a soddisfare le esigenze di motivazione. La Cassazione ritiene fondato il ricorso, in quanto il giudice di merito dopo aver escluso applicabilità dell’articolo 129 c.p.p., ha argomentato che il consenso all’espatrio della moglie e dei figli deve ritenersi viziato dall’avere il marito ignorato il vero motivo che aveva spinto la moglie a trasferirsi con i figli in Inghilterra. Secondo i giudici appare evidente come il conciso riferimento ad un particolare della vicenda, riguardante solo uno dei reati contestati, non possa dirsi idoneo a soddisfare le esigenze di un’adeguata argomentazione, traducendosi in vizio di carenza assoluta di motivazione, che impone annullamento della decisione impugnata nella parte residua riferita alle statuizioni civili. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenute insufficienti le motivazioni che, specie in tema di misure cautelari personali, si limitino ad esporre semplicemente il compendio indiziario facendo leva sulla sua auto evidenza ancora più carente si rivela dunque, la motivazione quando non possegga il suddetto carattere e non contempli neppure l’intero thema decidendum.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 gennaio – 4 marzo 2014, numero 10278 Presidente Serpico – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di Appello di Napoli, in riforma di quella del Tribunale di Avellino del 19/12/2007, dichiarava estinti per intervenuta prescrizione i reati di abbandono del domicilio domestico articolo 570 cod. penumero , sottrazione di minori articolo 574 cod. penumero e ingiurie articolo 594 cod. penumero contestati a S.A., confermandone però la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile C.S. da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione delle spese relative al grado di giudizio. Riteneva, infatti, la Corte territoriale che, non ravvisandosi le condizioni per l'applicabilità dello articolo 129 cod. proc. penumero , dovesse senz'altro dichiararsi l'estinzione dei citati reati per maturata prescrizione, confermando però le statuizioni civili della sentenza di primo grado. 2. Avverso queste ha presentato ricorso l'imputata, deducendo violazione di legge e carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articolo 570 e 574 cod. penumero , nonché erronea applicazione degli articolo 197, 197 bis e 526 cod. proc. penumero essendo la decisione impugnata fondata su atti processuali inutilizzabili. In particolare, si deduce che i giudici di merito non solo hanno male interpretato le risultanze del giudizio, tra cui le stesse dichiarazioni del denunziante C.S., ma hanno ritenuto utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni rese dall'imputata in distinto giudizio a parti invertite - in cui cioè era C. ad essere imputato e lei parte offesa - dunque in violazione degli articolo 197 e 197 bis cod. proc. penumero e senza l'assistenza di un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 210 cod. proc. penumero , oltre che in palese contrastchuanto disposto dell'articolo 526 cod. proc. penumero sul divieto di utilizzazione di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato. La decisione impugnata si caratterizza per il carattere oltre modo stringato della motivazione concernente il merito del giudizio, ancorché trattato per le limitate finalità di cui all'articolo 578 cod. proc. penumero Dopo avere rilevato l'assenza delle condizioni per l'applicabilità dell'articolo 129 cpv. cod. proc, penumero e per il proscioglimento dell'imputata nel merito, la Corte territoriale ha, infatti, argomentato che il consenso all'espatrio della moglie e dei figli deve ritenersi viziato dall'avere costui ignorato il vero motivo che aveva spinto la moglie a trasferirsi in Inghilterra con i figli, come dimostrato dal ricorso da parte del C. alla A. G. inglese per ottenere il rientro dei figli in Italia . Appare evidente come il conciso riferimento ad un particolare della vicenda, riguardante oltre tutto solo una parte della contestazione articolo 574 cod. penumero non possa dirsi idoneo a soddisfare le esigenze di un'adeguata argomentazione, traducendosi nel vizio di carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'articolo 125 cod. proc. penumero che impone l'annullamento della decisione impugnata nella parte residua riferita alle statuizioni di carattere civile. La giurisprudenza di questa Corte e più in particolare di questa sezione ha, infatti, già ritenuto insufficienti motivazioni che, specie in tema di misure cautelari personali, si limitino ad esporre semplicemente il compendio indiziario facendo leva sulla sua auto evidenza Cass. sez. 6, sent. numero 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 ancor più carente si rivela, dunque, la motivazione quando non possegga neppure il suddetto carattere e non contempli neppure l'intero thema decidendum. Resta assorbito l'altro motivo. 4. Avendo il giudice di appello dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputata ai fini delle statuizioni civili, l'accoglimento del ricorso da costei proposto impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'articolo 622 cod. proc. penumero Cass. sez. U, sent. numero 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 . P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente in sede di appello per le statuizioni civili.