Il Garante Privacy dà l’ok alla schema di decreto del Ministero del Lavoro relativo alla costituzione presso l’INPS del Casellario dell’Assistenza, l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali, che servirà per stanare i falsi poveri parere numero 26, 23 gennaio 2014, reso noto dalla newsletter del 25 febbraio 2014 , attraverso la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati personali e familiari dei beneficiari, delle informazioni sugli enti eroganti e sulle prestazioni assegnate.
Assistenza sociale nel mirino del Garante. Con la costituzione del Casellario si intende definire un quadro complessivo del settore dell'assistenza sociale al fine di gestire, programmare, monitorare la spesa, valutare l'efficienza degli interventi ed elaborare statistiche e studi. Per questi motivi, le amministrazioni locali e ogni altro ente che eroga tali prestazioni dovranno mettere a disposizione del Casellario le informazioni previste dal decreto e l'INPS dovrà rendere disponibili le informazioni raccolte in forma individuale, ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati, al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni. Un anagrafe generale. Il Casellario è stato istituito con l’articolo 13, co. 4, d. l. numero 78/2010 vi saranno raccolti, conservati e gestiti i dati personali e familiari dei beneficiari, le informazioni sugli enti eroganti e le prestazioni assegnate. Inoltre, in apposite sezioni separate, saranno trattate le informazioni sulla presa in carico da parte dei servizi sociali di minori non autosufficienti o in condizioni di disagio. Tutto questo, naturalmente, in forma del tutto anonima. Un grande anagrafe generale, quindi, delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti beneficiari, anche per monitorare la spesa sociale e valutare l’efficienza degli interventi, attraverso l’effettuazione di statistiche e studi. Possibili controlli incrociati. I dati saranno consultabili esclusivamente dagli enti locali, dall’INPS, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate che potranno, così, porre in essere dei controlli incrociati finalizzati a verificare se i beneficiari abbiano effettivamente diritto alle prestazioni erogate. Modalità di utilizzo. Le modalità attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte e l'anonimizzazione dei dati, nonché le misure di sicurezza, saranno definite dall'INPS con successivi decreti, sentito il parere del Garante. Nella newsletter numero 384/2014 anche Il Garante ha varato anche il piano ispettivo per il primo semestre 2014, il quale prevede sia la prosecuzione di controlli avviati lo scorso anno, sia l'avvio di ispezioni in ambiti particolarmente significativi per numero o delicatezza dei dati trattati. Ha, inoltre, stabilito che gli enti privati che si occupano di ricerca medico-epidemiologica non possono utilizzare dati personali raccolti dalle strutture pubbliche di dialisi senza aver prima informato i pazienti in cura e aver acquisito il loro consenso. In alternativa, devono utilizzare esclusivamente dati anonimi. Per quanto concerne i dati di pazienti deceduti, possono essere effettuate indagini sugli stessi solo se gli interessati non hanno manifestato il loro dissenso il vita.