Pubblicate le norme operative per costituire un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015 del decreto ministeriale del 24 settembre 2014, numero 202 il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento così consentendo alla normativa di entrare pienamente a regime.

Lo scopo degli organismi. Orbene, gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sono stati previsti dalla legge 27 gennaio 2012, numero 3 recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento e hanno come missione quella di “aiutare” il debitore - persona fisica o piccola impresa in ogni caso non fallibile - a proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti la proposta nonché a sovraintendere la fase di esecuzione dell’accordo raggiunto con i creditori ed omologato dal Tribunale, risolvendo le difficoltà insorte nell’esecuzione e vigilando sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Chi può costituire gli organismi. Gli organismi chiamati a gestire la crisi da sovraindebitamento saranno costituiti da parte di enti pubblici e, più in particolare, potranno richiedere l’iscrizione al Registro tenuto dal Ministero della giustizia da un lato, Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni e istituzioni universitarie pubbliche e, dall’altro lato, organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai anche associati tra loro iscritti di diritto . Le figure chiave il referente. All’interno di ogni organismo dovrà essere individuato un soggetto che prenderà il nome referente e che sarà «la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi”. Peraltro, l’articolo 4, comma 3 lett. b sottolinea che all’atto dell’iscrizione il responsabile del Registro dovrà verificare che al referente “sia garantito un adeguato grado di indipendenza». Il gestore della crisi. Una volta conferito l’incarico sarà il «gestore della crisi» a doversi occupare della gestione del procedimento. Egli è definito come «la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore» e che potrà avvalersi di ausiliari. L’organismo dovrà poter contare almeno su 5 gestori della crisi che avranno dichiarato la propria disponibilità ad operare in esclusiva per quello specifico organismo. Ma chi potrà svolgere questo delicato ed importante compito? Orbene, il regolamento in maniera del tutto condivisibile richiede una particolare formazione iniziale e, poi, uno specifico aggiornamento. La qualificazione professionale. Quanto ai requisiti di qualificazione professionale il gestore della crisi dovrà possedere a una laurea magistrale in materie economiche o giuridiche, b una specifica formazione acquisita tramite un corso di specializzazione universitaria o, comunque, organizzati dalle camere di commercio o dal segretariato generale o dagli ordini in collaborazione con le università di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore e c dovrà aver effettuato una certa pratica eventualmente anche durante la frequenza del corso c.d. tirocinio non inferiore a 6 mesi. Successivamente, ogni biennio, dovrà seguire un corso di durata non inferiore a 40 ore sempre nell’ambito della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore presso un ordine professionale ovvero presso una università pubblica o privata. Norme di favore sono dettate per i professionisti avvocati, commercialisti, esperti contabili e notai per i quali la formazione iniziale è di 40 ore Indipendenza del gestore. Il gestore della crisi come del resto già lo stesso organismo potrà svolgere l’incarico ricevuto dal referente soltanto se è indipendente rispetto alle parti e, cioè, “quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza”. In ogni caso, rimane escluso che il gestore possa avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale. Il compenso per l’attività. Per l’attività dell’organismo è previsto un compenso in relazione alla determinazione del quale l’articolo 10, comma 3 d.m. prevede che l’organismo «al momento del conferimento dell'incarico [] deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa». E ciò al fine di far comprendere il preventivo per il servizio che sarà prestato, preventivo che dovrà indicare per ogni singola attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Inoltre, il quarto comma dell’articolo 10 obbliga l’organismo a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso. I compensi dovranno essere determinati tenendo conto di un limite massimo previsto dal comma 5 dell’articolo 16 secondo cui «l’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore». Soprattutto, poi, i compensi rispetto ai quali sono ammessi acconti saranno determinati tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.