Il 16 febbraio scade il termine per versare nelle casse dello Stato l’imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione. L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità solo 48 prima, ma gli addetti ai lavori ancora sperano in una proroga.
Al posto della proroga di 5 mesi del termine per versare nelle casse dello Stato l’imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione, è arrivato, alle 19.30 circa del giorno di S. Valentino, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha fissato i criteri e le modalità di applicazione della nuova imposta di bollo. Il decreto «Salva-Italia» lo ha sancito In pratica, in applicazione dell’articolo 19 del d.l. numero 201/2011, entro il 16 febbraio, banche e intermediari finanziari dovranno versare, per conto dei propri clienti che hanno aderito allo scudo fiscale, l’imposta di bollo annuale speciale sulle attività finanziarie «emerse», fintanto che usufruiscono ancora del regime di riservatezza. l’Agenzia delle Entrate ne ha precisato le modalità. Nel provvedimento viene specificato che l’imposta va calcolata sull’ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie al 6 dicembre 2011 e, in mancanza, sulla base del valore nominale o di rimborso della stessa attività. Detto prelievo è calcolato nella misura del 10 per mille per l’anno 2011, del 13,5 per mille per il 2012 e del 4 per mille per gli anni successivi. L’imposta è prelevata dall’intermediario con il quale è stato effettuato il rimpatrio, se il contribuente detiene il conto segretato presso lo stesso. Altrimenti, se il conto è stato trasferito presso un altro intermediario o diversi , sarà l’ultimo di questi presso cui è ancora detenuto il conto a dover effettuare il prelievo. Banche e intermediari sono infelici. Gli addetti ai lavori, banche e intermediari finanziari in primis, sperano ancora in una proroga, ma, al momento, quel che è certo è che il versamento è da fare in tempi ristrettissimi.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 14 febbraio 2012 Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 12 dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento. Dispone Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione L’articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, prevede che le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, numero 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, numero 409, e successive modificazioni, sono soggette, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, a un’imposta di bollo speciale annuale. L’imposta è dovuta nella misura del • 10 per mille per il 2011 • 13,5 per mille per il 2012 • 4 per mille per gli anni successivi. 2 L’imposta è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d’imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. L’imposta riguarda le sole attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione attraverso la procedura del rimpatrio fisico e “giuridico” e che sono ancora detenute in regime di riservatezza al 6 dicembre 2011, con riferimento al primo anno di applicazione, e al 31 dicembre per gli anni successivi. L’imposta è calcolata sull’ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività. L’imposta è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642, e successive modificazioni. Imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione L’articolo 19, comma 12, del decreto legge numero 201 del 2011 prevede inoltre che per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille. L’imposta si applica sulle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. Applicazione e versamento delle imposte Gli intermediari specificamente individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b , del citato decreto legge numero 350 del 2001 banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio e Poste Italiane S.p.A., nonché stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti provvedono a trattenere l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e l’imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Sono comprese a questi fini le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza. Gli intermediari provvedono ad effettuare, con riferimento al periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta di bollo annuale entro il 16 febbraio 2012 e l’imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo anno 2012, entro la medesima data. Con risoluzione numero 14/E del 9 febbraio 2012 sono stati istituiti i relativi codici tributo. Gli intermediari segnalano all’Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate. La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 mod. 770/2013 . Nei confronti di tali contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602. La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito la provvista per il pagamento dell’imposta di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto. Con specifico riferimento alle modalità di applicazione delle predette imposte, si precisa quanto segue. Nell’ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività finanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi. Se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario, mantenendo il regime della riservatezza, l’ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto è tenuto al prelievo delle imposte. Qualora il contribuente abbia trasferito il conto segretato presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l’imposta di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l’intermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente all’Amministrazione Finanziaria. Nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso altro intermediario in un conto non segretato, l’intermediario presso cui è detenuto il conto segretato applica l’imposta di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto sulle attività finanziarie ancora segretate e quella di cui al comma 12 sulle attività finanziarie eventualmente trasferite o prelevate. Resta fermo che, in ogni caso, il contribuente può evitare la segnalazione all’Amministrazione finanziaria fornendo la provvista all’intermediario per il pagamento delle imposte. Per l’omesso versamento delle suddette imposte si applica a carico del contribuente una sanzione pari all’importo non versato. Motivazioni L’articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, introduce un’imposta di bollo annuale speciale sulle attività oggetto di operazioni di emersione di attività finanziarie detenute all’estero e che usufruiscono del regime della riservatezza. La medesima disposizione prevede al comma 12 che per le attività finanziarie immesse in conti segretati che, alla data del 6 dicembre 2011, siano state in tutto o in parte prelevate è dovuta un’imposta straordinaria una tantum. Il comma 23 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le relative disposizioni di attuazione. Riferimenti normativi a Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300 articolo 57 articolo 62 articolo 66 articolo 67, comma 1 articolo 68, comma 1 articolo 71, comma 3, lettera a articolo 73, comma 4 Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 42 del 20 febbraio 2001 articolo 5, comma 1 articolo 6, comma 1 Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 36 del 13 febbraio 2001 articolo 2, comma 1 5 Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 12 febbraio 2001. b Disciplina normativa di riferimento Decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214 articolo 19 . La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, numero 244.