Alle parti piace un determinato giudice, ma al giudice possono non piacere le parti

Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, c.p.c., l’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 187, depositata il 12 gennaio 2015. Il caso. In seguito a domanda monitoria, il tribunale di Avellino dichiarava la propria incompetenza per territorio e revocava il decreto ingiuntivo opposto. I giudici motivavano la propria decisione in base al contratto stipulato tra le parti, che avevano convenuto di derogare alla competenza territoriale per le eventuali controversie, indicando come foro esclusivo il tribunale di Firenze. La società attrice ricorreva in Cassazione, proponendo regolamento di competenza. Accordo espresso di esclusività. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, c.p.c., l’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito. In altri termini, la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso. Una pattuizione che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma da un’inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ambito di applicabilità. Perciò, una clausola, come quella contenuta nell’accordo tra le parti del caso di specie, con cui sia stabilita la competenza di un certo foro per qualsiasi controversia è inidonea ad individuare un foro esclusivo, in quanto all’espressione «per qualsiasi controversia» deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l’ambito oggettivo di applicabilità di quel foro. Diverso sarebbe stato se nell’accordo si fosse utilizzato, ad esempio, il termine «esclusivamente». Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara la competenza del tribunale di Avellino.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 dicembre 2014 – 12 gennaio 2015, numero 187 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto il Tribunale di Avellino, con sentenza in data 13 novembre 2013, ha dichiarato la propria incompe tenza per territorio in ordine alla domanda monitoria proposta dalla Gener Service s.r.l. nei confronti del Consorzio Centro Servizi, revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto che ha rilevato il Tribunale che nel contratto di affidamento lavori sottoscritto tra le parti originarie Consorzio e società Pulisystem s.r.l. in data 27 gen naio 2012, all'articolo 11, le stesse hanno convenuto, in maniera inequivoca, di derogare alla competenza territoriale per le eventuali controversie che sarebbero potute insorgere, indicando quale foro esclusivo il Tribunale di Firenze che, con ricorso ex articolo 42 cod. proc. civ., Gener Service s.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso detta sentenza che il ricorso è stato notificato in data 11 dicembre 2013 che l'intimato Consorzio Centro Servizi non ha svolto attività difensiva in questa sede che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso per regolamento di competen za, chiedendo che la Corte dichiari la competenza terri toriale del Tribunale di Avellino in ordine alla domanda proposta da Gener Service s.r.l. contro il Consorzio Centro Servizi che - ha ricordato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, cod. proc. civ., l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito che - ha proseguito il pubblico ministero - in questo senso è l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione è citata l'ordinanza della III Sezione 5 giugno 2009, numero 13033 , secondo cui la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola con la quale sia stabilita la competenza di un certo foro per qualsiasi controversia è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo esclusivo o dell'avverbio esclusivamente o di altre espressioni consimili -- deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro che - ha osservato conclusivamente il pubblico ministero - nel caso di specie l'articolo 11 del contratto non stabilisce alcuna competenza esclusiva, limitandosi a prevedere che per qualsiasi competenza dovesse insorgere in relazione al presente contratto, le parti concordano quale Foro competente quello di Firenze si tratta di formula che vale soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità anche del foro fiorentino . Letta la memoria di parte ricorrente. Considerato che il Collegio condivide le conclusioni del pubblico ministero, alle quali non sono stati mossi rilievi critici che, pertanto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, previa riassunzione nel termine di legge che le spese del regolamento di competenza, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Avellino e cassa la sentenza impugnata. Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Avellino, previa riassunzione nel termine di legge. Condanna l'intimato Consorzio al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000, di cui euro 1.800 per compensi, oltre a spese generali e ad a Ç sori di legge.