L'acquisto riguardava solo la superficie e non la piena proprietà, tuttavia la Cassazione non può mai “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
Affinché possa ricorrere il vizio di motivazione, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la valutazione di una questione sottoposta alla sua analisi, così che la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del ragionamento su cui si fonda la decisione. Ove questa, al contrario sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare logicamente l’ iter seguito, non può essere cassata dalla Corte di legittimità, la quale, infatti, non può mai “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. È quanto emerge dalla sentenza numero 5933/2013, depositata il 7 febbraio. Le condotte riconosciute l’induzione in errore e le sottoscrizioni false. La Corte di Appello di Torino, confermando parzialmente la sentenza emessa dal giudice di prime cure della stessa città, condannava gli imputati per i reati di truffa aggravata e falsità in scrittura privata per avere, uno, in qualità di agente immobiliare e l’altro, quale proprietario, innanzitutto, indotto le persone offese a ritenere di avere acquistato la proprietà di un immobile piuttosto che il solo diritto di superficie alterato la proposta di acquisto, già sottoscritta dagli acquirenti, con l’introduzione di una dichiarazione da cui si ricavasse la piena conoscenza, da parte di questi ultimi, della sola commerciabilità del diritto superficiario infine, apposto sottoscrizioni false su una istanza, diretta al sindaco, attestante il possesso dei requisiti di parte per l’acquisto del predetto diritto. Mancanza di riscontri e autorizzazioni alla firma possono salvare da una condanna? Ricorrevano per cassazione entrambi gli imputati, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge, per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione su una ricostruzione dei fatti ricavata unicamente dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, senza avere, tuttavia, proceduto ad adeguati riscontri e senza aver tenuto conto che, all’atto del rogito, con la lettura dell’atto da parte del notaio, era emerso il trasferimento del solo diritto di superficie, con la conseguente esclusione, già in origine, del reato di truffa. Relativamente all’apposizione delle sottoscrizioni false in calce alla istanza rivolta al sindaco, poi, si eccepiva che le stesse erano state apposte all’atto su autorizzazione delle persone offese. Inoltre, in ordine alla ritenuta penale responsabilità dell’imputato-proprietario, si eccepiva vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto quest’ultimo, avendo affidato l’affare all’agente, non poteva essere ritenuto concorrente nel reato, ma al più connivente. Eccepiva, infine, la parte, che, essendo intervenuta la remissione di querela in ordine ai reati di falso, sussistesse violazione di legge con riguardo alle riconosciute aggravanti di cui all’articolo 61 numero 7 e 11 c.p., e che, in conseguenza di ciò, doveva dichiararsi l’annullamento senza rinvio della sentenza, per sopravvenuta remissione della querela, anche per il reato di truffa. I principi della Cassazione in materia di corretta motivazione di una sentenza. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto, rilevando l’intervento, nel corso del processo, della rimessione di querela per i reati di falso, ha annullato senza rinvio la condanna, rigettando, però, nel resto i ricorsi. Infatti, gli Ermellini riconoscono, nel caso di specie che la Corte di Appello di Torino, nell’analisi degli elementi di fatto, abbia emesso una decisione fondata su argomentazioni logiche e non contraddittorie. Rilevano, in primis , l’assenza dei vizi lamentati, affermando che, contrariamente a quanto eccepito, le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, ove il giudice riconosca la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca delle propalazioni e ne dia adeguata motivazione, come nel caso di specie, in sentenza. In secondo luogo, richiamando il proprio orientamento sul punto, la Corte riafferma come il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione sussiste solo quando tra le argomentazioni adottate e la decisione presa non vi siano elementi di illogicità e contraddittorietà di macroscopica evidenza, ovvero quando la motivazione non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione si fonda. D’altra parte, non rilevano le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dato che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve in un giudizio sulla legittimità e sulla verifica circa la correttezza e completezza della motivazione che non può mai comportare una nuova valutazione dei fatti di causa. La Corte, in definitiva, deve “limitarsi” a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare logicamente l’ iter seguito, verificando, altresì, che la giustificazione del giudice di merito superi il limite del “ragionevole dubbio” che non può fondarsi su un’ipotesi alternativa fondata su congetture, pure se plausibili.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 gennaio – 7 febbraio 2013, numero 5933 Presidente Petti – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha parzialmente confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale della medesima città, sez. distaccata di Moncalieri, in data 17.2.2010 nei confronti di C.O.G. e A.P.F. per i delitti di truffa aggravata e falsità in scrittura privata per avere - il primo in qualità di agente immobiliare e il secondo quale proprietario trasferito alle parti offese a titolo oneroso il diritto superficiario di un immobile il regime giuridico del quale ne escludeva la piena commerciabilità inducendo con artifici e raggiri le controparti a ritenere di averne acquistato la proprietà - entrambi concorso nell'alterare la proposta di acquisto sottoscritta dagli acquirenti introducendo la dichiarazione che le stesse erano a conoscenza della convenzione edilizia che imponeva la commerciabilità esclusivamente del diritto superficiario - infine, quanto al C. , apposto falsamente le sottoscrizioni degli acquirenti sulla istanza rivolta al sindaco di omissis circa il possesso dei requisiti per acquisire il citato diritto reale minore. 2. Propongono separati ricorsi per cassazione a mezzo di difensore gli imputati. La difesa del C. lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla ritenuta penale responsabilità, osservando che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla ricostruzione dei fatti desunta dalle dichiarazioni delle parti offese, senza procedere ad adeguati riscontri, e omettendo di attribuire la giusta valenza agli elementi di prova di segno contrario, sottolineando in particolare come - per stessa ammissione delle parti offese - all'atto della stipula del rogito notarile il notaio avesse dato lettura dell'oggetto del contratto, come relativo esclusivamente al diritto di superficie, il che avrebbe dovuto escludere in radice la configurabilità del delitto di truffa. Quanto poi alla apposizione della firma falsa in calce alla dichiarazione rivolta al sindaco di omissis , la difesa offre la versione alternativa di aver l'imputato agito su autorizzazione delle parti offese. Infine, si lamenta omessa e comunque contraddittoria motivazione circa l'impugnativa del capo sulle statuizioni civili, non corrispondendo a verità quanto affermato in sentenza, ossia che l'imputato non aveva svolto alcuna impugnativa sul punto avendo egli sia richiesto la sospensiva con riguardo alla esecutività della provvisionale sia intestato l'atto di appello alla contestazione anche dei capi civili . La difesa dell'A. contesta violazione di legge con riguardo alla ritenuta penale responsabilità per il delitto di truffa, osservando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che l'imputato, quale mandante dell'agente, si era limitato ad affidare a quello la conduzione dell'affare, cosicché non avendo mai assunto un ruolo nella vicenda, potrebbe essere al più qualificato come connivente del C. , ma non certo come concorrente. Lamenta inoltre vizio di motivazione con riguardo all'argomentazione della Corte sulla ignoranza, da parte delle vittime del reato, dell'oggetto del contratto come limitato al diritto superficiario svolgendo considerazioni analoghe a quelle già presentate dal C. nel suo ricorso. Con memoria depositata in data 17.1.2013 la difesa dell'A. - premesso che le parti civili hanno revocato la querela nei confronti di entrambi gli imputati e che pertanto deve annullarsi la sentenza con riguardo alla condanna per il delitto previsto e punito dall'articolo 485 c.p. - denuncia vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alle riconosciute aggravanti descritte nell'articolo 61 numero 7 e 11 c.p., chiedendo dichiararsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta remissione della querela anche con riguardo al delitto di truffa. Precedentemente, in data 9.10.2012, le parti civili hanno revocato a mezzo di difensore munito di procura speciale la propria costituzione in giudizio nei confronti dell'imputato C. mentre nei confronti del coimputato A. tale rinuncia è intervenuta già in grado di appello . Considerato in diritto 1. Deve innanzitutto rilevarsi che le parti civili - a mezzo di difensore all'uopo munito di procura speciale - hanno rimesso, con atto in data 28.9.2012, la querela nei confronti di entrambi gli imputati pertanto deve annullarsi la sentenza con riguardo alla condanna per i delitti previsti e puniti dall'articolo 485 c.p. contestati ai capi 2 e 3 dell'imputazione per il C. e al capo 3 per l'A. . Per conseguenza, deve essere eliminata la relativa pena, stabilita nella sentenza impugnata cfr., l'ultimo foglio della motivazione in giorni 90 di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il primo imputato ed in giorni 45 di reclusione ed Euro 50,00 di multa per il secondo imputato. Per il resto, i ricorsi sono infondati. Circa i rilievi critici mossi con riguardo alle dichiarazioni delle parti offese va ricordato che le regole dettate dall'articolo 192 comma terzo cod. proc. penumero non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi Cass. sez. unumero 19.7.2012, numero 41461 . Così ha fatto la Corte territoriale, che non soltanto ha adeguatamente argomentato sulla intrinseca credibilità delle dichiarazioni rese dalle parti offese ma ha inoltre fornito una solida e diffusa motivazione sulle ragioni per cui la lettura del rogito con la notizia sul trasferimento del solo diritto superficiario non poteva apparire decisiva atteso il contesto solenne, la sorpresa, timidezza e non competenza tecnica delle parti acquirenti che ne hanno ragionevolmente impedito una adeguata presa di posizione in tale sede cfr. p. 15 della sentenza ed ha inoltre corroborato il giudizio ricostruttivo del fatto non soltanto con il richiamo alle altre dichiarazioni testimoniali raccolte cfr. p. 13 s. , dalle quali emerge che mai alle parti offese era stato detto dagli imputati dell'effettivo oggetto del contratto, ma anche con l'accertata attività di alterazione a cura del C. degli atti per cui è stata sollevata l'imputazione di falso e in particolare della proposta di acquisto, interpolata con la dichiarazione che le parti acquirenti erano a conoscenza dell'oggetto del contratto come limitato al trasferimento del diritto superficiario cfr. p. 16 s. della sentenza impugnata . Quanto alla posizione del coimputato A. , la Corte di appello ha avuto cura di precisare come lo stesso, in sintonia con il C. , pur consapevole del particolare regime giuridico dell'immobile - che ne limitava la commerciabilità al diritto superficiario - non abbia mai informato le controparti sulla particolarità dell'oggetto del contratto e come tale non tenuto comportamento fosse invece doveroso già ai in forza del canone di buona fede contrattuale che deve sempre guidare le parti nella contrattazione cfr. articolo 1337 c.c. così da desumerne la responsabilità quale concorrente nei reati contestati di truffa e falso rubricato al capo 3 dell'imputazione . A fronte di tale adeguata motivazione, non soltanto non si evidenziano violazioni di legge, ma nemmeno sussiste vizio di motivazione. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale Cass. 25 maggio 1995, numero 3262 . In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti Cass. 15 novembre 1996, numero 10456 . Queste conclusioni restano ferme pur dopo la legge numero 46 del 2000 che, innovando sul punto l'articolo 606 lett. e c.p.c., consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad altri atti del processo alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito, ex plurimis Cass. 1^ ottobre 2008 numero 38803 . Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, deve limitarsi a verificare se la giustificazione del giudice di merito sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento v. Cass. 3 ottobre 2006, numero 36546 Cass. 10 luglio 2007, numero 35683 Cass. 11 gennaio 2007, numero 7380 e tale da superare il limite del ragionevole dubbio. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, con la precisazione che il dubbio ragionevole non può fondarsi su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile v. Cass. sez. IV, 17.6.2011, numero 30862 sentenza Sezione 1A, 21 maggio 2008, Franzoni, rv. 240673 anche Sezione 4A, 12 novembre 2009, Durante, rv. 245879 . La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività Cass. 17 giugno 2009, numero 35918 . Come già esposto, nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche giungendo per tale via ad una adeguata ricostruzione dei fatti e a una corretta qualificazione giuridica degli stessi. Quanto al motivo sollevato dalla difesa del C. con riguardo alle statuizioni civili, lo stesso è superato dalla intervenuta revoca della costituzione di parte civile da parte delle persone offese. Cosicché nulla deve oggi pronunciarsi sul punto. Quanto infine ai motivi aggiunti concernenti le contestate aggravanti, appare decisivo che gli atti di appello allo stesso modo, peraltro, degli atti di ricorso in Cassazione nulla abbiano rilevato sul punto, cosicché del tutto legittimamente la Corte, in nessun modo tenuta ad esplicitare una motivazione, si sia limitata nella sua pronuncia confermativa della decisione resa dal Tribunale, ai sintetici rilievi a p. 9. 2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza relativamente ai reati di falso perché estinti per remissione della querela, con eliminazione della relativa pena di giorni 90 di reclusione ed Euro 100,00 di multa per C.O.G. e di giorni 45 di reclusione ed Euro 50,00 di multa per A.P.F. e condanna i querelati alle spese. Nel resto, i ricorsi sono rigettati. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza relativamente ai reati di falso di cui ai capi 2 e 3 dell'imputazione perché estinti per remissione della querela elimina la relativa pena di giorni 90 di reclusione ed Euro 100,00 di multa per C.O.G. e di giorni 45 di reclusione ed Euro 50,00 di multa per A.P.F. condanna i querelati alle spese. Rigetta nel resto i ricorsi.