Al gestore di un bar non può essere contestata la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza se quest’ultimo ha prelevato la bevanda alcolica direttamente dal frigo self-service.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4320, depositata il 29 gennaio 2013, accogliendo il ricorso del gestore di un bar. Il caso. Il gestore di un bar veniva dichiarato colpevole del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. Tuttavia, il barista non aveva somministrato alcuna bevanda all’avventore, ma quest’ultimo aveva prelevato una birra dal frigo self-service presente nel bar. Ma, secondo il Giudice di Pace, non c’è niente da fare il gestore rivestiva una posizione di garanzia e, dunque, avrebbe dovuto impedire che una persona in stato di ubriachezza entrasse in possesso di una bevanda alcolica. Ma nel bar c’erano anche 2 carabinieri. Nel ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato si rileva che, se fosse vero quanto sostenuto dal giudice, poiché nel bar erano presenti 2 carabinieri, gli stessi avrebbero dovuto impedire - ancor prima dell’imputato - che il cliente si rifornisse di birra. La vendita self-service è analoga a quella dei supermercati. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso e sottolinea che la vendita self-service è analoga a quella in uso nei supermercati. Nello specifico, il cliente preleva direttamente il prodotto dallo scaffale - o dal frigo, come nel caso di specie – e poi lo paga. Ma c’è una differenza tra supermercato e un esercizio dove la merce si consuma. In quest’ultimo «il cliente può consumare il prodotto anche prima di pagarlo». «Così stando le cose – precisa la Corte – è evidente che né il titolare del negozio, né il gestore dello stesso, rivestono alcuna posizione di garanzia nei confronti del cliente». Per questo la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 novembre 2012 – 29 gennaio 2013, numero 4320 Presidente Ferrua – Relatore Fumo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il GdP di Alatri ha dichiarato C.G. colpevole della contravvenzione di cui all’articolo 691 cp, perché quale gestore di un bar, somministrava bevande alcoliche a C.E. , in stato manifesto di ubriachezza. 2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge carenza dell’apparato motivazionale. È rimasto accertato in fatto che al C. la bevanda non è stata somministrata, ma che lo stesso ha prelevato una birra dal frigo selfservice presente nel bar. Secondo il GdP il C. rivestiva una posizione di garanzia e dunque aveva l’obbligo di impedire che una persona in stato di ubriachezza entrasse in possesso di una bevanda alcolica. Così non è quanto la contravvenzione di cui all’articolo 691 cp è reato a condotta commissiva. Se fosse vero quel che scrive il giudicante, poiché nel bar erano presenti anche alcuni carabinieri, gli stessi, ancor prima dell’imputato, avrebbero dovuto impedire che il C. si rifornisse di birra. La sentenza poi esibisce una motivazione palesemente illogica in quanto, in un primo momento, sostiene che l’imputato ha somministrato la bevanda, poi, che il C. la ha prelevata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la insussistenza del fatto. 2. Il GdP afferma che, trattandosi di reato contravvenzionale, non rileva se l’imputato abbia agito con dolo o per colpa. L’argomento non è rilevante, né dirimente, in quanto, ancor prima di affrontare eventualmente la problematica relativa all’elemento psicologico, si deve accertare se il fatto descritto rientri nell’ipotesi incriminatrice contestata o, eventualmente, in altra . Deve cioè chiarirsi se la condotta tenuta da C. sia riconducibile alla azione tipica descritta dall’articolo 691 cp. 2.1. Ebbene, sulla base, di quanto lo stesso giudicante scrive, si deve fornire risposta negativa al quesito, atteso che la vendita selfservice si svolge con modalità analoghe a quelle in uso nei supermercati, per quel che riguarda la richiesta della merce, richiesta che in realtà avviene per acta concludentia. Il cliente infatti preleva direttamente il prodotto dallo scafale o dal frigo e poi lo paga. La differenza tra il supermercato e un esercizio nel quale la merce si consuma consiste appunto nel fatto che, in tale secondo caso, il cliente può consumare il prodotto anche prima di pagarlo. Così stando le cose, è evidente che né il titolare del negozio, né il gestore dello stesso, rivestono alcuna posizione di garanzia nei confronti del cliente o di chiunque altro. C. , pertanto, potrebbe essere chiamato a rispondere della contravvenzione de qua, solo se fosse stato consenziente a che C. , benché ubriaco, prelevasse e consumasse la birra. Ma di tale consenso non risulta traccia in sentenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.