L’attività autonomamente organizzata rende l’agente di commercio soggetto passivo

È soggetto passivo IRAP anche l’imprenditore familiare, poiché la collaborazione dei familiari integra quel quid pluris atto a produrre una ricchezza ulteriore rispetto a quella conseguibile con il solo apporto del titolare.

Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 27 gennaio 2014 n. 1537. Il caso. Il giudice del gravame ,rigettando l'appello del fisco , ha riconosciuto ad un agente di commercio, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2004 e 2005. In particolare , secondo tale giudice la qualifica di imprenditore, nell'ambito dell'impresa familiare, la cui previsione legislativa è soprattutto rivolta a tutelare i componenti della famiglia che collaborano con il titolare dell'impresa stessa e a favorirne con la collaborazione reciproca l'attività, non fa venire meno la sostanziale autonomia organizzativa di lavoro autonomo, caratteristica ordinaria dell'agente di commercio, che esplica il proprio lavoro con il preponderante accordo della gestione personale e con pochi beni strumentali . L’imprenditore familiare è soggetto passivo? Gli Ermellini hanno accolto il primo motivo del ricorso in Cassazione del fisco secondo cui il presupposto impositivo, rappresentato dall'autonoma organizzazione, è connaturato alla nozione stessa di impresa. Secondo i giudici di legittimità sent. n. 12108/2009 in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c , l'esercizio delle attività di agente di commercio, di cui alla L. n. 204/1985, art. 1,è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. IRAP e autonoma organizzazione. Con riferimento all'agente di commercio e al promotore finanziario quest'ultimo per l'ipotesi che lo stesso non sia un lavoratore dipendente deve essere ribadito il principio secondo cui la soggezione ad Irap della loro attività è possibile solo nelle ipotesi in cui sussista il requisito dell'autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Il principio costituzionale della capacità contributiva, stabilito all'art. 53 Cost., osta a qualsiasi forma di prelievo che non abbia ad incidere un flusso di ricchezza reale ed effettivo non potendo ammettersi la tassazione di basi imponibili fittizie. Alla luce del richiamato principio e della natura reale dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'esercizio di attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c. - fra le quali devono contemplarsi l'attività di agente di commercio e di promotore finanziario - non può essere sic et simpliciter inquadrato nell'ambito della produzione di reddito d'impresa in quanto deve essere comunque verificato il fondamentale requisito della autonoma organizzazione , qualificata come insieme di risorse, mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere abituale, organizzati dal soggetto passivo con modalità suscettibili di conferire il quid pluris di capacità contributiva oggetto dell'Irap.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 26 giugno 2013 - 27 gennaio 2014, n. 1537 Presidente Cappabianca – Relatore Greco Svolgimento del processo L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l'appello, ha riconosciuto a G.C., agente di commercio, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2004 e 2005. Il giudice d'appello, premesso che il contribuente aveva dato conto delle varie voci di spesa e dei costi sostenuti in euro 20.597, anche inerenti alle quote d impresa familiare, osservava che la qualifica di imprenditore, nell'ambito dell'impresa familiare, la cui previsione legislativa è soprattutto rivolta a tutelare i componenti della famiglia che collaborano con il titolare dell'impresa stessa e a favorirne con la collaborazione reciproca l'attività, non faccia venire meno la sostanziale autonomia organizzativa di lavoro autonomo, caratteristica ordinaria dell'agente di commercio, che esplica il proprio lavoro con il preponderante accordo della gestione personale e con pochi beni strumentali . Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso, l'amministrazione, denunciando violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 230 bis cod. proc. civ., assume essere soggetto all'imposta l'imprenditore commerciale, titolare di un'impresa familiare, alla quale collabora in modo continuativo la di lui moglie, in quanto il presupposto impositivo, rappresentato dall'autonoma organizzazione, è connaturato alla nozione stessa di impresa avrebbe perciò errato la Commissione tributaria regionale ad affermare che la qualifica dell'imprenditore, nell'anno dell'impresa familiare, non faccia venir meno la sostanziale autonomia organizzativa di lavoro autonomo , con la conseguenza di aver ritenuto insussistente, a seguito di un errato accertamento di fatto, il presupposto d'imposta dell'autonoma organizzazione. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha chiarito infatti come, afferendo l'IRAP non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, ne è soggetto passivo anche l’imprenditore familiare, stante il valore esemplificativo dell'elencazione delle figure nell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mentre non lo sono i familiari collaboratori - cui viene imputato, a determinate condizioni e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, il reddito derivante dall'impresa familiare - colpendo tale imposta il valore della produzione netta dell'impresa ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare Cass. n. 10777 del 2013 con riguardo all'applicazione dell'imposta all'esercizio dell'attività di agente di commercio, si veda Cass., sez, unite, 26 maggio 2009, n. 12108 . Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Considerato che la giurisprudenza di riferimento ha preso corpo in epoca successiva al sorgere della controversia, vanno dichiarate compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.