Il Tar Lazio, in modo contraddittorio, fa salvo il Decreto del 27 settembre 2013 con cui è stata reintrodotta l’IMU sulla prima casa c.d. Mini IMU , pur ribadendone la sua sospensione i comuni, cui deve essere restituito integralmente il minor gettito, non hanno il tempo necessario per adottare le dovute varianti al bilancio e, rinunciandovi, in alcuni casi, rischiano il fallimento. Dovrà essere pagata entro il 24 gennaio e solo il 16 ottobre 2014 si saprà se è legittima o meno e se il contribuente dovrà essere rimborsato.
È quanto sancito dal Tar Lazio, sez. I ter, con l’ordinanza 214 del 17 gennaio 2014, che conferma il precedente decreto numero 4677 del 29/11/13. Il caso. Il comune di Napoli ha impugnato l’articolo 1 «del decreto 27.09.13 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Riparto tra i Comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2013”, pubblicato sulla G.U. numero 233 del 4.10.2013». Il ricorso cautelare contro i due ministeri, costituiti in giudizio, il comune di Acqui Terme unico cui risulta notificato regolarmente e l’ANCI, contumaci, è stato accolto, come detto, per ben due volte, ma, in netta contraddizione con l’accordata sospensione, il Tar ha fatto salve le ragioni dello Stato ed i contribuenti sono obbligati a saldare questa rata, se non rientrano tra gli esenti conguaglio sino a € 12 , entro il termine di legge 24 gennaio 2014. Se, poi, il 16 ottobre 2014, quando sarà affrontato il merito, il Tar confermerà ulteriormente la lesività del decreto, allora si potrà sperare in un rimborso. Quadro normativo. Il successivo DL 133/13, all’articolo 1, comma IV, stabilisce che «una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell’interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall’allegato A al presente decreto, pari alla metà dell’ammontare determinato applicando l’aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo. 5. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento» entro detta data. Con un successivo decreto del MEF e del Ministero dell’Interno sarà versato un conguaglio «risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune». Queste norme valgono per i circa 2400 comuni che ex DLgs 267/00 hanno innalzato l’aliquota per il 2013 rispetto all’anno precedente, sì che l’ente ha preso «a parametro le “stime di gettito da imposta municipale propria del 2012”, anziché quelle relative al 2013». Fumus boni iuris. Da ciò si desume che il decreto è pregiudizievole e lesivo degli interessi del comune deve essere integralmente refuso per il minor gettito, comprese anche le somme da esso derivanti e di cui risulta creditore verso lo Stato, non liquidate da questi provvedimenti. Le entrate dell’IMU erano già state inserite nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, sì che se non le recuperasse, fallirebbe. Infatti non ci sono tempi tecnici per modificarlo, rischiando che non sia approvato e per attuare variazioni al bilancio sì da evitare il pagamento che dovrà essere effettuato entro la scadenza perentoria. Perciò è dubbio, come riporta la stampa, se sia valida la scelta di alcune PA di rinviarla ad altra data Iglesias . Solo il decreto è sospeso, ma la mini IMU va pagata! Ergo anche se il decreto è sospeso va pagata la Mini IMU. Solo il 16 ottobre 2014, quando sarà affrontato il merito si saprà se il provvedimento gravato è lecito o meno, in questo caso saranno probabilmente stanziati rimborsi a favore dei contribuenti, anche se alcuni enti, come riferiscono i media, starebbero studiando compensazioni con altre tasse Iuc, Tasi . Notifica via PEC a tutti i comuni. Dato che la vertenza interessa quasi tutta l’Italia, il comune di Napoli è obbligato ad un’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 49 cpa, notificando il ricorso a tutti gli altri comuni indicati nell’allegato A del decreto. Ciò può avvenire tramite PEC, come autorizzato dal Tar, ex articolo 52 c.p.a. Il tutto entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza con obbligo di depositare l’attestazione di notifica presso la Cancelleria del Tar nei successivi 20 giorni.
TAR Lazio, sez. I ter, ordinanza 16 – 17 gennaio 2014, numero 214 Presidente Sandulli – Estensore Tricarico Fatto e diritto Ritenuto che il ricorso sia fornito di fumus boni juris, tenuto conto che il decreto gravato non garantisce, rispetto al Comune di Napoli, in toto il ristoro spettante per il minor gettito IMU derivante dall’abolizione di tale imposta per alcune categorie di immobili nel 2013, atteso che esso prende a parametro le “stime di gettito da imposta municipale propria del 2012”, anziché quelle relative al 2013, nel corso del quale detto Ente ha deliberato l’innalzamento al 6 per mille dell’aliquota per la prima casa, a fronte di quella del 5 per mille fissata per il 2012, innalzamento dell’aliquota che si rendeva necessario, in applicazione dell’articolo 243 bis del d.lgs. numero 267/2000, ai fini del ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale Considerato che, anche tenendo conto degli ulteriori importi a compensazione a carico dello Stato e di quelli di spettanza dei cittadini, entrambi stabiliti con il successivo decreto-legge numero 133/2013, restano delle somme dovute al Comune di Napoli, a titolo di ristoro per il minor gettito IMU, in assenza delle quali il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, che delle stesse invece tiene conto, potrebbe non essere approvato, con conseguente dichiarazione di dissesto dell’Ente medesimo Ritenuto che, pertanto, sussista altresì il pregiudizio grave ed irreparabile che conseguentemente la domanda cautelare in esame debba essere accolta, con obbligo, per le Amministrazioni, di rideterminarsi Considerato, quanto al contraddittorio che il ricorso è ammissibile, essendo stato notificato ad almeno un controinteressato, rappresentato dal Comune di Acqui Terme che, tuttavia, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri Comuni italiani, così come individuati nell’elenco A allegato al decreto impugnato, secondo quanto stabilito dall’articolo 49, comma 1, c.p.a. che, in accoglimento dell’istanza rivolta in camera di consiglio dal difensore del Comune di Napoli, si autorizza, per la notifica nei confronti dei suddetti Comuni, il ricorso alla PEC, in applicazione dell’articolo 52, comma 2, c.p.a. che la notificazione, nei modi suindicati, deve essere eseguita entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e dell’avvenuta notifica deve essere depositata attestazione presso la Segreteria della sezione entro i successivi 20 giorni P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter - accoglie la domanda cautelare, proposta in via incidentale, per l’effetto ordinando alle Amministrazioni intimate di rideterminarsi in ordine al contributo spettante al Comune di Napoli, nei modi indicati in motivazione - compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare - ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni indicati nell’elenco A allegato al decreto impugnato, autorizzando il Comune di Napoli al ricorso allo strumento della PEC, nei termini indicati in motivazione - fissa l’udienza pubblica del 16.10.2014 per la trattazione del merito. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.