Acqua di sorgente o da tavola, l'aliquota è quella ordinaria

Con la risoluzione n. 11/E del 17 gennaio 2014, l'Agenzia chiarisce che non può essere applicata l'aliquota IVA al 10% all'acqua non minerale commercializzata in bottiglia o nei cd. boccioni destinati ai luoghi aperti al pubblico, poichè tale aliquota è riservata solo ai corrispettivi per contratti di fornitura del servizio idrico comunale.

L’aliquota agevolata del 10% di cui al numero 81 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. numero 633/1972, è applicabile ai soli corrispettivi dovuti per l'acqua potabile” e non potabile” erogata dai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni o con le società autorizzate all’erogazione del servizio , mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale. Detto trattamento fiscale agevolato non si può estendere alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, per le quali, conseguentemente, torna applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente del 22 per cento. Acqua di sorgente o acqua da tavola. Così l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione numero 11/E del 17 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti circa l'aliquota IVA applicabile all'acqua cosiddetta destinata al consumo umano acqua di sorgente o acqua da tavola . Il quesito era stato posto all'amministrazione finanziaria da una società che intendeva commercializzare in bottiglia 'acqua destinata al consumo umano' acqua di sorgente o acqua da tavola . L'interpellante sosteneva che alla commercializzazione di tale tipo di acqua fosse applicabile l'aliquota agevolata di cui al numero 81 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. numero 633 del 1972, e non quella ordinaria attualmente al 22% prevista invece per le acque minerali naturali ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.L. numero 261/1990, divergendo i due tipi di acqua per le peculiari caratteristiche benefiche delle seconde, che sole giustificano l'applicazione dell'aliquota ordinaria. La società aggiungeva che, a suo parere e stando alla lettera del numero 81 della Tabella A, alcuna incidenza possono avere le modalità di distribuzione delle acque in questione se attraverso condotte idriche, bottiglie ecc. , e tenuto conto che la distribuzione della suddetta acqua in luoghi aperti al pubblico in boccioni beneficia dell'aliquota agevolata, risulta corretto assoggettare alla medesima aliquota anche la distribuzione in bottiglia della stessa acqua. Quale aliquota IVA applicare? L'Agenzia, ricordando che il D.Lgs. 8 ottobre 2011, numero 176 - che ha dato attuazione alla Direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali - contiene un’accurata definizione delle acque minerali naturali art. 2 e delle acque di sorgente art. 20 , ha rilevato che l’aliquota agevolata del 10% di cui al numero 81 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. numero 633/1972, si applica ai soli corrispettivi dovuti per il servizio generale di erogazione idrica, e si giustifica per consentire la riduzione dei costi a carico della collettività di un servizio primario, secondo quanto previsto dalla stessa alla normativa europea. L'art. 98 della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006, infatti, precisa che l’aliquota ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III, tra cui è espressamente richiamata la erogazione di acqua” numero 2 . L'aliquota ridotta del 10%, conclude l'Agenzia, non si può, pertanto, estendere alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, per le quali, conseguentemente, torna applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente del 22% . Nessuna sanzione per la società interpellante. Tuttavia l'Ufficio, in applicazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente che tutela la buona fede del contribuente in presenza di norme di dubbia interpretazione, ha riconosciuto al caso di specie l'esimente di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, numero 472, non irrogando sanzioni alla società interpellante per aver applicato, fino all'interpello, l'aliquota ridotta per la commercializzazione dell’acqua di sorgente. fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_14Ris11E