Giudicante, non inquirente: il gip non deve fare “il primo della classe”

Respingendo, ai sensi dell’articolo 415, comma 2, c.p.p., la richiesta di archiviazione del pm relativa ad un procedimento iscritto nei confronti di ignoti, il gip deve limitarsi a disporre l’iscrizione nel registro degli indagati della persona cui ritiene attribuibile il reato. È, invece, un atto abnorme per violazione dei limiti nei poteri del gip l’ordine di formulare l’imputazione nei confronti della persona di cui venga disposta l’iscrizione nel registro degli indagati.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 46422, depositata l’11 novembre 2014. Il caso. Il gip del tribunale di Torino, decidendo su una richiesta di archiviazione avanzata dal pm in un procedimento contro ignoti per il reato di truffa, disponeva l’iscrizione nel registro degli indagati di due persone e la formulazione dell’imputazione per il delitto di truffa aggravata. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, denunciando l’abnormità dell’ordinanza del gip, che, a suo avviso, aveva esercitato un potere che non gli competeva, essendo riservato all’organo requirente. Atto abnorme. La Corte di Cassazione rileva che il provvedimento del gip aveva limitato i poteri di determinazione del pm, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito. L’atto doveva, quindi, considerarsi abnorme, perché il giudice non si era limitato a disporre l’iscrizione nel registro degli indagati ex articolo 415, comma 2, c.p.p., ma aveva disposto anche la formulazione dell’imputazione. Poteri del gip. Perciò, respingendo, ai sensi dell’articolo 415, comma 2, c.p.p., la richiesta di archiviazione del pm relativa ad un procedimento iscritto nei confronti di ignoti, il gip deve limitarsi a disporre l’iscrizione nel registro degli indagati della persona cui ritiene attribuibile il reato. Al contrario, è un atto abnorme per violazione dei limiti nei poteri del gip l’ordine di formulare l’imputazione nei confronti della persona di cui venga disposta l’iscrizione nel registro degli indagati si tratta, infatti, di un soggetto che non può essere ancora considerato come sottoposto alle indagini. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, annulla l’imputazione coatta e rimanda gli atti al pm presso il tribunale di Torino.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 ottobre – 11 novembre 2014, numero 46422 Presidente Gentile – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto e in diritto Con ordinanza del 25.3.2014, il G.I.P. del Tribunale di Torino, decidendo sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'articolo 640 cod. penumero , disponeva l'iscrizione nel registro degli indagati di M.M. e S.R. e disponeva altresì, nei confronti degli stessi, la formulazione di imputazione per il delitto di truffa aggravata dall'articolo 61 numero 11 cod. penumero . Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino provvedeva all'iscrizione dei predetti nel registro degli indagati mod. 21, ma proponeva ricorso per cassazione la suddetta ordinanza, denunciandone la abnormità, per avere il G.I.P. esercitato un potere che non gli competeva, in quanto riservato all'organo requirente. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata viola l'articolo 415 comma 2 cod. proc. penumero , che - nel caso di richiesta di archiviazione di un procedimento relativo a persone ignote - attribuisce al G.I.P soltanto il potere di disporre l'iscrizione nel registro degli indagati della persona cui possa attribuirsi il reato, ma non quello di disporre la formulazione di imputazione. L'ordinanza predetta, peraltro, per il fatto di invadere le funzioni affidate dalla legge al pubblico ministero, costituisce provvedimento abnorme. In questo senso, si è già pronunciata recentemente questa Corte suprema - a Sezioni Unite - statuendo il principio secondo cui “In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 335 cod. proc. penumero ” Cass., sez. unumero , numero 4319 del 28/11/2013 Rv. 257786 . E invero, osserva il Collegio che il potere di ordinare la formulazione dell'imputazione, attribuito al G.I.P. dall'articolo 409 comma 5 cod. proc. penumero , presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia già iscritta nel registro delle notizie di reato e che il pubblico ministero abbia avanzato nei suoi confronti richiesta di archiviazione, che il G.I.P. ritenga di non accogliere in assenza di queste due condizioni, non può il giudice disporre la formulazione della imputazione ai sensi del citato articolo 409 comma 5 cod. proc. penumero . Come hanno bene evidenziato le Sezioni Unite nella sentenza dianzi citata, siffatto provvedimento costituisce un'indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo requirente, non solo di indagare - a tutto campo - nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, perché tale soggetto, essendo rimasto estraneo alle indagini e non essendo stato pertanto destinatario dell'avviso ex articolo 409 comma 1 cod. proc. penumero , non ha avuto la possibilità di partecipare all'udienza camerale. La giurisprudenza di questa Corte Cass., sez. Unumero , numero 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603 Sez. Unumero , numero 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094 e successive riguardanti singole applicazioni del principio di diritto ha adeguatamente definito la nozione di atto abnorme, connotandola in negativo, nel senso che non può definirsi tale l'atto che costituisce mera violazione di norme processuali, ed in positivo, affermando che è affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale cosiddetta anomalia strutturale , sia quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita. Nel caso in esame, afferendo l'anomalia del provvedimento alla delimitazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia del procuratore della Repubblica, con il rilevato coinvolgimento di principi di ordine costituzionale, costituisce senz'altro atto abnorme - affetto da abnormità c.d. strutturale - il provvedimento di detto giudice che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito. Va pertanto qualificato abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., nel respingere la richiesta di archiviazione relativa ad un procedimento contro ignoti, non si sia fermato a disporre l'iscrizione nel registro degli indagati di talune persone cui va attribuito il reato, secondo quanto previsto dall'articolo 415 comma 2 cod. proc. penumero , ma abbia disposto ulteriormente la formulazione della imputazione. In definitiva, ritiene il Collegio che debba affermarsi il seguente principio di diritto Nel respingere - ai sensi dell'articolo 415 comma 2 cod. proc. penumero - la richiesta di archiviazione del pubblico ministero relativa ad un procedimento iscritto nei confronti di ignoti, il G.I.P. deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro degli indagati della persona cui ritiene attribuibile il reato costituisce, invece, atto abnorme - in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari - l'ordine di formulare imputazione nei confronti della persona di cui venga disposta l'iscrizione nel registro degli indagati, trattandosi di persona che - per non essere in quel momento iscritta in tale registro - non può ancora considerarsi sottoposta alle indagini . Stante l'abnormità del provvedimento impugnato, non rimane che annullarlo limitatamente alla disposta imputazione coatta e restituire gli atti al procuratore della Repubblica procedente per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'imputazione coatta e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.