Il TFR corrisposto all’erede residente all’estero sconta l’imposta in Italia

Con la risoluzione n. 61/E del 26 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate dissipa i dubbi sorti in ordine al trattamento fiscale delle indennità sostitutive del preavviso o del Trattamento di Fine Rapporto, maturati presso una società italiana dal coniuge deceduto ed erogati all’erede residente nel Regno Unito.

I dubbi. La S.p.A. che eroga il T.F.R. all’erede del dipendente deceduto deve effettuare ritenute fiscali? Se il dipendente ha lavorato in Italia, il T.F.R. viene attratto a tassazione nel nostro Paese? E, ancora, dal momento che le somme citate giungono agli eredi iure proprio e non iure haereditatis, è corretto sostenere che siano non imponibili, considerato che il soggetto che le ha percepite non è lo stesso che le ha prodotte? A questi dubbi ha dato risposta la Risoluzione 61/E del 26 settembre 2013. Secondo l’Agenzia delle Entrate nel nostro ordinamento TFR e indennità di mancato preavviso sono assoggettate a tassazione separata in conformità a quanto disposto dall’art. 17, D.P.R. n. 917/1986. Inoltre, nel caso in cui tali somme siano versate a soggetti non residenti, si considerano comunque prodotte nel territorio dello Stato se corrisposte da un soggetto residente. Per determinare il luogo di tassazione vale dunque, nel caso di specie, la residenza fiscale del soggetto che eroga. Imposta in Italia. Non c’è poi alcuna rilevanza nel fatto che il reddito sia percepito da un contribuente differente rispetto a quello che lo ha prodotto. L’Agenzia ricorda, infatti che la Circolare 29/E/2001 aveva già sottolineato come le indennità percepite dagli eredi devono essere assoggettate a tassazione secondo le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al de cuius . Quanto alle disposizioni convenzionali nella risoluzione si sottolinea come ciascuno Stato membro dell’OCSE, in assenza di una disposizione specifica per gli emolumenti in questione, può ricondurre le prestazioni in oggetto alla categoria dei redditi di lavoro subordinato o a quella delle c.d. pensioni private. Il nostro Paese, come precisato anche nella risoluzione n. 341/E/2008, qualifica il TFR come retribuzione, seppur differita” e, riconduce pertanto tale tipologia di reddito nell’ambito di applicazione delle norme convenzionali che riguardano i redditi di lavoro dipendente. Adottando tale scelta, considerato che, nel caso di specie, il lavoratore deceduto era residente nel Regno Unito ma aveva lavorato per un certo periodo in Italia, si applicherà una tassazione concorrente” che comporterà la tassazione nel Paese in cui il lavoro è stato svolto e, contestualmente, in quello di residenza, che, comunque, sarà tenuto a riconoscere un Deduzione in UK. credito di imposta per le imposta pagate all’estero. Trattandosi, nel caso di specie, di cittadini britannici, l’Agenzia evidenzia come le imposte versate in Italia, in aderenza al contenuto della Convenzione contro la doppia imposizione, saranno ammesse in deduzione nel Regno Unito. fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_13Ris61E