Respinto il ricorso della società di riscossione, notificato presso un ufficio periferico e non nell’ufficio centrale, prima che intervenisse la delibera amministrativa che dichiarasse ufficialmente il decentramento dell’ente locale per la recezione degli atti. Salva così la donna non dovrà pagare la sanzione per i tre affermi amministrativi.
Questo la vicenda su cui è intervenuta la Cassazione Civile nella pronuncia numero 16817/12 del 3 ottobre. Cartelle di pagamento nulle. Una donna, colpevole di svariate violazioni al Codice della Strada, veniva in primo grado salvata dal dover pagare le sanzioni amministrazione in ragione della nullità delle notifica delle cartelle di pagamento. Andava così a buon fine la sua opposizione ex art.22 l. numero 689/1981 promossa contro l’ingiunzione. Una s.p.a., addetta alla riscossione nelle province siciliane, proponeva allora ricorso per cassazione. Donna irreperibile, la notifica perviene all’ufficio decentrato. Il deposito dell’atto è avvenuto presso la Casa Comunale, la quale non era ancora la sede ufficiale bensì ufficio decentrato del Comune di Palermo, come statuito da una delibera in data posteriore alla notificazione oggetto della controversia. L’ufficio a cui è pervenuto il plico, rilevano gli Ermellini, quindi «non può costituire la casa comunale che rappresenta la sede del comune nei confronti dei terzi e costituisce il “luogo” degli atti comunali degli organi e che li deliberano». La nozione di “casa comunale” è insuscettibile di estensione. Anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento Cass. numero 1321/1993 . Non è discussione il potere di decentramento della pubblica amministrazione, come dedotto dalla parte ricorrente, ma nelle specie l’atto è intervenuto solo successivamente alla data di notificazione delle infrazioni. Infatti la delibera municipale che ha spostato gli uffici risale al 2006, mentre le ingiunzioni sono anteriori anno 2003 . Il ricorso pertanto viene rigettato.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 luglio – 3 ottobre 2012, numero 16817 Presidente Goldoni – Relatore Falaschi Considerato in fatto La SERIT Sicilia s.p.a. - Agente Riscossione Province Regione Siciliana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Palermo del 18 marzo 2010 che nell'ambito del giudizio di opposizione ex articolo 22 legge numero 689/1981 promosso da M G. relativo ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative per plurime violazioni del Codice della Strada, ha rigettato il gravame e, per l'effetto, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di accoglimento dell'opposizione proposta per avere dichiarato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione. La G. si è costituita con controricorso. Il consigliere relatore, nominato a norma dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'articolo 380 bis c.p.c., formulando una proposta per il rigetto del ricorso. All'udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta Con l'unica censura la ricorrente Serit Sicilia s.p.a. denuncia violazione ed errata applicazione dell'articolo 140 c.p.c. per avere i giudici di merito ritenuto non essere state ritualmente notificate alla G. le cartelle di pagamento di cui al preavviso di fermo di beni mobili registrati effettuate con le forme delle notificazioni agli irreperibili, perché l'Ufficiale giudiziario procedente aveva depositato i plichi presso l'Ufficio nella Casa del Comune di omissis , luogo da considerarsi equipollente alla Casa comunale, attuando una forma di decentramento amministrativo. La censura è infondata. È incontestato che l'Ufficiale giudiziario addetto ha provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali in atti nelle forme di esposte dalla stessa Agenzia di riscossione in ricorso. Per le formalità previste da quest'ultimo articolo in base al quale, come noto, la notifica si considera perfetta quando l'Ufficiale Giudiziario attesti di aver depositato copia dell'atto nella Casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affisso avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del notificando a avergliene dato notizia per raccomandata con avviso di ricevimento l'intimata ha eccepito la inesistenza della notifica perché, come si è detto, il deposito dell'atto è avvenuto presso la Casa Comunale di via omissis , che dunque non era la sede ufficiale ma ufficio decentrato del comune di . Orbene, accertato che via Orsini numero 11 all'epoca delle notifiche non era la sede di comune, ne deriva l'esattezza del rilievo della G. , recepita integralmente dai giudici di merito. Infatti anche se a seguito di delibera comunale alla sede di via Orsini numero 11 risultassero attribuite le particolari forme di autonomia previste dalla vigente legislazione in materia il che non è comunque dimostrato , è certo che la casa comunale è unica per l'intero comune e ha sede presso l'Ufficio centrale del Comune. Si deve quindi riconoscere che a via omissis , quand'anche esistesse un ufficio comunale, questo non può costituire la casa comunale che rappresenta la sede del comune nei confronti dei terzi e costituisce il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano Consiglio, Giunta e Sindaco . Secondo risalente orientamento di questa corte, che appare da condividere, l'articolo 140 c.p.c., parla esclusivamente di casa comunale , usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi luoghi e pertanto, anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente a.1 notificando devono essere rispettate rigorosamente, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento non altrimenti sanate in tal senso, Cass. 3 febbraio 1993 numero 1321 . La censura mossa alla decisione impugnata è, quindi, infondata per avere la corte di merito applicato in modo corretto l'articolo 140 c.p.c. . Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, giacché non è in discussione il potere di decentramento della pubblica amministrazione, come dedotto dalla ricorrente su cui ha insistito anche nella memoria illustrativa , ma nella specie l'atto amministrativo è intervenuto solo successivamente alla data di notificazione delle infrazioni. Infatti la delibera amministrativa che peraltro ha disposto il decentramento non presso uffici del Comune, ma nella sede dello stesso ente esattore in atti reca la data dell'agosto 2006 a fronte della notificazione dell'ordinanza ingiunzione del 3.3.2003. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro. 900,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.