Nella Risoluzione numero 63/E di ieri, le Entrate, in risposta all’interpello proposto da una stabile organizzazione italiana di una società di diritto inglese, chiariscono che ai fini dell’applicazione del limite di riportabilità delle perdite di una stabile organizzazione, di cui all’articolo 172, comma 7, t.u.i.r., il patrimonio netto deve essere identificato con il fondo di dotazione appartenente alla stabile organizzazione stessa.
Fondo di dotazione. Ai fini dell’applicazione del limite di riportabilità delle perdite di una stabile organizzazione, di cui all’articolo 172, comma 7, T.U.I.R., il patrimonio netto deve essere identificato con il fondo di dotazione appartenente alla stabile organizzazione stessa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione numero 63/E del 17 giugno 2014, in risposta all’interpello proposto da una stabile organizzazione italiana di una società di diritto inglese. La premessa. Il caso riguarda un’ipotesi di fusione tra la stabile organizzazione italiana e una controllata delle società inglese l’istante ha prospettato all’Agenzia la possibilità, al fine di determinare il limite delle perdite riportabili di cui al citato articolo 172, comma 7, di considerare il “fondo di dotazione” della branch italiana ritenuto fiscalmente “congruo”, in luogo del patrimonio netto contabile. I limiti. L’Agenzia ha condiviso la soluzione prospettata dalla società contribuente, ma con alcune precisazioni. Premesso che «l’ammontare rilevante per una stabile organizzazione di un soggetto estero è rappresentato dal fondo di dotazione contabile, come risultante dall’ultimo rendiconto di cui all’articolo 14, comma 5, d.P.R numero 600/1973 ed integrato delle, eventuali, variazioni fiscali effettivamente operate nella dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta, finalizzate a realizzarne la congruità ed entro tali limiti», le Entrate hanno chiarito, nella Risoluzione in esame, che, ai fini della corretta determinazione dell’ammontare di perdite riportabili ai sensi dell’articolo 172, comma 7, il limite del patrimonio netto deve essere riferito alla sommatoria del fondo di dotazione o patrimonio netto contabile, risultante dal rendiconto di cui all'articolo 14, comma 5, d.P.R. numero 600/1973, e degli adeguamenti realizzati sul piano fiscale - che abbiano concorso alla formazione della base imponibile - per ottenere la riclassificazione figurativa dei debiti produttivi di interessi passivi risultanti dal proprio passivo patrimoniale in fondo di dotazione. Monitoraggio. La società istante ha chiesto anche chiarimenti sulla necessità o meno di sterilizzare l’importo del fondo di dotazione “virtuale” degli eventuali incrementi effettuati nei ventiquattro mesi antecedenti alla fusione per adeguarlo all’ammontare ritenuto fiscalmente congruo. A tal proposito l’Agenzia, ricordando che «la previsione di un periodo di sorveglianza di ventiquattro mesi antecedenti rispetto all’operazione straordinaria recata dall’articolo 172, comma 7 risulta volta a contrastare le ipotesi in cui i conferimenti e versamenti operati artificiosamente, durante tale periodo, incrementino il patrimonio netto incidendo sulla determinazione del plafond delle perdite riportabili al soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria», ha chiarito che detta previsione va estesa anche all’ipotesi in cui la casa madre incrementi, nel periodo di sorveglianza, il fondo di dotazione della propria branch. Tale incremento va monitorato in tutte le diverse modalità operative con cui può essere realizzato apporti in denaro operati a qualsiasi titolo dalla casa madre alla stabile organizzazione, rettifiche contabili, rettifiche fiscali . fonte www.fiscopiu.it
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