Sistema SWIFT: non sono valide le comunicazioni interbancarie atipiche

Un sistema convenzionale – quale è il sistema SWIFT – non può avere effetti nei confronti di terzi non aderenti al sistema stesso – posto che l’attendibilità di un sistema poggia sulla capacità delle parti di rispettare le regole e non si può transigere sull’obbligo di ciascun aderente al sistema di attenersi alle regole di funzionamento definite negli accordi.

Da ciò deriva il fatto che gli aderenti non sono legittimati a manifestare i propri intenti, all’interno del sistema, con forme diverse da quelle pattuite ed accettate per adesione, sussistendo un obbligo di attenersi agli standards con l’uso vincolante di determinati codici, quali requisito di forma. Con la pronuncia numero 13020 del 10 giugno 2014, la Corte di Cassazione affronta l’interessante e, a quanto consta, inedita, questione della natura giuridica del sistema di comunicazione interbancario SWIFT, anche in ordine alla validità ed efficacia delle comunicazioni effettuate tra le banche all’interno di detto sistema. Il caso. Nell’ambito di una complessa operazione di finanziamento, un intermediario segnala ad una banca coinvolta nella suddetta operazione le modalità di rilascio delle garanzie a copertura del finanziamento in questione. Tale comunicazione non risulta in linea con le procedure di cui al meccanismo interbancario SWIFT e la banca finanziatrice oppone il proprio diniego al rilascio dell’ultima tranche di finanziamenti. In primo grado il Tribunale ritiene illegittimo tale modus operandi, ma la Corte di Appello, la cui decisione è confermata dal S.C., avalla la decisione dell’istituto di credito, sul rilievo che la comunicazione sulle garanzie è stata attuata a mezzo codici SWIFT non conformi e, quindi, che non consentivano, con immediatezza, di ricondurre l’operazione in questione nell’ambito delle procedure standardizzate come previste dal sistema swift. Il codice SWIFT come e perché. L’acronimo SWIFT significa Society for worldwide interbank financial telecomunication e costituisce un meccanismo di comunicazione interbancaria, al quale possono accedere anche gli utenti – clienti di una banca, utilizzando il codice bic bank identificative code della stessa banca, con l’aggiunta degli identificativi propri codice iban e trasmettendo ad altro utente di altra banca, identificato con il bic dellla banca ricevente e l’iban dell’utente destinatario. Il codice SWIFT secondo la Corte di Giustizie UE. Seppur affrontando una questione relativa al profilo fiscale, anche la Corte di Giustizia dell’UE ha data una propria definizione di swift, nel senso che lo stesso costituisce un servizio mondiale di messaggeria elettronica per organismi finanziari, che permette a più di novemila banche o istituti finanziari di scambiare tra loro messaggi standardizzati tramite un software sviluppato dall’impresa stessa, e la sua rete internazionale criptata di trasmissione dati. In particolare, grazie a detta rete di trasmissione, la Swift s.r.l. consente alle imprese bancarie di essere collegate tramite una propria postazione elettronica gateway , previamente autorizzata e verificata quanto ai componenti tecnici essenziali. Contratto SWIFT e contratto per adesione. Chiarita la struttura tecnica del sistema swift, la Corte rileva la prassi secondo la quale le banche che ritengono di utilizzare detto meccanismo di comunicazione vi aderiscono attraverso la compilazione per iscritto di formulari standards predisposti dalla stessa swift e contestuale accettazione di tutte le regole definite per il suo funzionamento. Il sistema swift infatti è infatti riconducile allo schema di un contratto per adesione, con il corollario che, attesa la natura contrattuale del sistema in questione, bisogna individuare le parti aderenti – con il rilievo essenziale che tale sistema è riservato alle banche e agli intermediari finanziari – la volontà delle parti aderenti e ricostruire l’esistenza di pattuizioni sulla forma delle comunicazioni secondo la previsione degli articolo 1351 e 1352 c.c. Adesione al sistema ed obbligo della forma. Essendo ovviamente le parti libere di aderire o meno ad un dato sistema, secondo lo schema del contratto per adesione, una volta scelto di aderirvi e preso atto della convenzione sulla forma prevista dal sistema swift, nessun impegno può avere valore se assunto con forme diverse da quelle pattuite e, quindi, nessun impegno di pagamento con un codice diverso da quello identificato come pagamento può essere validamente opposto a terzi. In tale contesto, la Corte ha precisato che la ratio di detto sistema si rinviene nel garantire la sicurezza dei traffici e delle transazioni commerciali e bancarie, nel senso che il codice swift relativo ad una operazione ad esempio, pagamento costituisce requisito essenziale di forma che diviene vincolante per la banca che aderisce al sistema e riceve detta comunicazione. Conclusione del contratto per adesione. In tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta - idonea a determinare, nel concorso dell’adesione del destinatario, la conclusione di un valido contratto - occorre che la dichiarazione del proponente sia completa, nel senso di contenere tutti gli elementi del futuro contratto, e che, inoltre, non sia accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, perché la dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo per impostare una trattativa o per esprimere una disponibilità dell’autore senza la volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con l’accettazione, l’effetto conclusivo del contratto. Forma scritta ed accordo delle parti. Le parti che abbiano convenuto l’adozione della forma scritta per un determinato atto ben possono, nella loro autonomia negoziale, rinunziare al formalismo convenzionale, anche tacitamente la revoca tacita del patto di forma, tuttavia, comporta la necessità di provare la sussistenza di atti inconciliabili con la volontà di mantenere il suddetto patto. Forma che, nel caso di specie, viene individuato dalla Corte come mezzo essenziale per garantire la veridicità ed il funzionamento del sistema convenzionale al quale le parti hanno liberamente aderito.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 aprile - 10 giugno 2014, numero 13020 Presidente Vitrone – Relatore Didone Svolgimento del processo 1.- Nell'ottobre 2003 Valcor Corporate International, holding lussemburghese con partecipazioni in Fin Part spa, in Immobiliare Atlante spa e in Immobiliare Aeroterminal Venezia spa, chiese e ottenne da BSI un finanziamento sul presupposto della attuanda cessione in garanzia di crediti di Valcor verso Banca Intesa Banca Intesa concesse detti finanziamenti in relazione a crediti che sarebbero maturati a favore di Valcor a scadenze mensili ciascuna per l'importo di Euro 5.000.000,00 tra il 15 marzo e il 15 luglio 2004, a titolo di corrispettivo della cessione delle partecipazioni di Valcor in Immobiliare Atlante spa a tre società San immobiliare srl, Ierta srl, Immobiliare Ortigara srl come da preliminare di compravendita che prevedeva le medesime scadenze Banca Intesa filiale di Bologna si impegnò con messaggi swift trasmessi a BSI tra il 7 e il 13 ottobre 2003 ad effettuare i predetti versamenti alle scadenze indicate sul conto di Valcor presso la BSI con lettera 8/10/2003 Valcor cedette a BSI i diritti vantati verso Banca Intesa, con la precisazione che la cessione fu comunicata da BSI a Banca Intesa, che ne accusò ricevuta nella primavera 2004 Valcor ottenne un altro finanziamento da BSI cedendole crediti derivanti da impegni irrevocabili di pagamento di Euro 5.000.000,00 cadauno emessi a vostro favore da Banca Intesa alle tre scadenze mensili 30 settembre, 29 ottobre, 30 novembre 2004 previste per il corrispettivo della cessione delle partecipazioni di Valcor nella Immobiliare Aeroterrninai Venezia spa a San immobiliare srl e Immobiliare Ortigara srl, come da preliminare concluso nel dicembre 2003 Banca Intesa si impegnò con messaggi swift in data 31/3/2004 a versare gli importi alle dette scadenze sul conto Valcor presso BSI alle scadenze 15 marzo, 15 aprile, 15 maggio, 15 giugno 2004 Banca Intesa versò a BSI gli importi predetti per complessivi Euro 20.000.000 in data 24 giugno Banca Intesa comunicò di avere bloccato ogni pagamento, ritenendo sospetti gli impegni di pagamento provenienti dalla filiale di Bologna, posti in essere illecitamente ai suoi danni da soggetti da identificare con la puntualizzazione che i messaggi swift non potevano ritenersi impegnativi a causa di anomalie formali di cui BSI avrebbe dovuto accorgersi se avesse usato gli ordinari canoni di diligenza. Sulle premesse innanzi trascritte, BSI s.a. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la s.p.a. Banca Intesa e ne chiese quindi la condanna al pagamento dell'importo di Euro 20.000.000, oltre interessi e rivalutazione. Costituitasi, Banca Intesa spa, contestò i fatti dedotti dall'attrice in particolare rilevò che i swift erano nulli, in quanto contenevano un messaggio impegno verso Valcor contraddetto dal codice usato, anomalia riconoscibile e riconosciuta da BSI che rispose usando il codice appropriato. Con sentenza del 31.5.2005 il Tribunale di Milano accolse la domanda. In estrema sintesi il tribunale ritenne che il sistema swift non fosse un sistema cifrato , talché l'uso di un codice identificativo improprio non elideva la chiarezza del negozio espresso nel messaggio. Con la sentenza impugnata depositata il 21.11.2008 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione del tribunale, rigettò la domanda. Secondo la Corte di merito, con le forme del contratto per adesione, le parti avevano accettato la pattuizione prevista nel sistema swift circa la forma delle negoziazioni, compresa l'indicazione del codice. 1.1.- Contro la sentenza di appello la s.a. BSI ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Ha resistito con controricorso la banca intimata. Nel termine di cui all'articolo 378 c.p.comma le parti hanno depositato memoria. 2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1352 c.comma e formula – ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c, applicabile ratione temporis - il seguente quesito “se in assenza di una chiara ed inequivoca pattuizione contrattuale neanche munita di forma scritta la volontà delle parti di vincolarsi ad una specifica forma convenzionale ad substantiam possa essere desunta in via interpretativa dal manuale operativo del sistema di comunicazione interbancaria swift con conseguente applicazione della sanzione di nullità conseguente all'articolo 1352 c.c.”. 2.2.- Con il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione, sotto altro e concorrente profilo, della norma contenuta nell'articolo 1352 del Codice Civile articolo 360, numero 3, Cod. Procomma Civ. ”, formulando il seguente quesito “se una pattuizione contrattuale di forma convenzionale ai sensi dell'articolo 1352 c.comma possa essere riscontrata nella presunta obbligatorietà di un determinato contenuto del messaggio trasmesso telematicamente indicazione di un codice sintetico alfanumerico , laddove tale elemento sia comunque contenuto nel negozio in esame e allorquando tale codice possa essere scelto tra varie combinazioni di codici disponibili”. 2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della norma contenuta nell'articolo 1352 c.comma con riferimento alla norma contenuta nell'articolo 1362 c.comma e formula il seguente quesito “se possa avere valenza di pattuizione convenzionale ad substantiam, per gli effetti dell'articolo 1352 c.comma una previsione contrattuale prevedente l'utilizzo di talune forme predeterminate, laddove - alla luce dell'articolo 1362 c.comma e delle finalità concretamente perseguite dalle parti attraverso la pattuizione stessa - la pretesa valenza di forma ad substantiam appaia del tutto incompatibile con gli intendimenti delle parti stesse, quali ragionevolmente desumibili dalle finalità del rapporto contrattuale posto in essere e dai comportamenti posti in essere dalle parti in attuazione del medesimo rapporto contrattuale”. 2.4.- Con il quarto ed il quinto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione senza formulare la sintesi di cui all'articolo 366 bis c.p.c Omissione segnalata dalla società controricorrente, la quale ne ha eccepito l'inammissibilità. 3.- Osserva preliminarmente la Corte che l'acronimo swift sta per Society for Worldwide interbank financial telecomunication e costituisce un sistema di comunicazione interbancaria, a cui possono accedere anche gli utenti-clienti di una banca, utilizzando il codice bic bank identificative code della stessa banca, con l'aggiunta degli identificativi propri codice iban e trasmettendo ad altro utente di altra banca, identificato con il bic della banca ricevente e l'iban dell'utente destinatario. Della comunicazione effettuata rimane traccia nel server Sez. U, Sentenza numero 14571 del 2007 . Secondo la Corte di Giustizia UE, S.W.I.F.T. SCRL “gestisce un servizio mondiale di messaggeria elettronica per organismi finanziari che permette a più di novemila banche, istituti finanziari e di gestione di titoli nonché di altre società clienti di scambiare tra loro messaggi finanziari standardizzati tramite un software sviluppato dall'impresa stessa e la sua rete internazionale criptata di trasmissione di dati. Grazie a tale rete di trasmissione di dati che ha istituito e di cui assicura la manutenzione, la SWIFT provvede in particolare al trattamento di messaggi concernenti pagamenti interbancari ed operazioni su titoli. Gli organismi finanziari aderenti alla SWIFT sono connessi alla rete attraverso le proprie installazioni informatiche, grazie ad una connessione specifica gateway . L’impresa in questione esige dai suoi clienti, al fine di accedere ai suoi servizi, l'impiego di apparecchiature informatiche da essa previamente autorizzate” sentenza 28-07-2011-procomma 350/2010 . 3.1.- L'inammissibilità per violazione dell'articolo 366 bis c.p.comma dei motivi concernenti la motivazione della sentenza impugnata fa si che i restanti motivi di ricorso debbano essere esaminati alla luce della incensurata e, peraltro, incensurabile giustificazione offerta dalla Corte territoriale. Invero, il predetto requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito del citato articolo 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione ord., sez. 3, nnumero 16002/2007 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008 nonché sent. S.U. numero 11652/2008 . 3.2.- Ciò premesso, va rilevato che la Corte di merito ha evidenziato che il sistema swift viene utilizzato dalle banche e istituzioni finanziarie aderenti per effettuare operazioni internazionali di carattere finanziario. Le banche possono aderire al sistema attraverso la compilazione per iscritto di formulari standards predisposti dalla stessa società Swift e contestuale accettazione di tutte le regole definite per il suo funzionamento. Il sistema swift prevede lo scambio di messaggi di testo insieme con il codice identificativo del tipo dell'operazione disposta, composto di lettere e numeri. I messaggi hanno formati standards definiti a livello mondiale e riportati nel manuale ufficiale della società Swift User Handbook. Il sistema swift è riconducibile allo schema di un contratto per adesione, con il corollario che, attesa la natura contrattuale del sistema swift, bisogna individuare le parti aderenti - con il rilievo essenziale che il sistema swift è riservato alle banche e alle istituzioni finanziarie - la volontà delle parti aderenti e ricostruire l'esistenza di pattuizioni sulla forma delle comunicazioni contrattuali ai sensi del combinato disposto degli articolo 1322 e 1352 c.c Un sistema convenzionale - riservato solo alle banche aderenti con precise formalità con indicazione di codice - non può produrre effetti nei confronti di terzi, quali Valcor spa, soggettivamente impossibilitati ad essere destinatari di un qualunque messaggio swift e, comunque, di un qualunque testo composto secondo lo schema swift . L'attendibilità di un sistema poggia sulla capacità delle parti di rispettare le regole e non si può transigere sull'obbligo di ciascun aderente al sistema di attenersi alle regole di funzionamento definite nel manuale ciò significa che gli aderenti non sono legittimati a manifestare la loro volontà attraverso forme diverse da quelle individuate nel sistema e accettate per adesione vi è un obbligo degli aderenti di attenersi agli standards con l'uso vincolante dei codici, quale requisito di forma. La forma comporta che, attesa la convenzione sulla forma assunta dalle banche tramite l'adesione al sistema swift, nessun impegno può avere valore se non assunto con la forma prevista dunque, nessun impegno di pagamento con un codice che non sia solo quello del pagamento e sia destinato solo alle banche , con l'annotazione che se il sistema swift è ineccepibile nel riferire non solo della provenienza di un messaggio dalla persona giuridica, ma anche della esistenza di tutte le necessarie autorizzazioni a disporre le operazioni, allora deve essere ineccepibile nella definizione del contenuto dei messaggi senza possibili deviazioni dagli standards. Perché ad un codice corrisponda un soggetto autorizzato ad operare è necessario che l'operazione sia quella definita dal codice senza interpretazione di sorta. Esclusa qualsiasi rilevanza del richiamo al generale principio della libertà della forma - considerato che il messaggio swift ha una precisa regolamentazione nell'ottica dell'interesse delle parti aderenti e, quindi, il punto di partenza è la normativa di settore - la Corte di merito ha ribadito che la ratio e il meccanismo del messaggio swift utilizzato nelle transazioni internazionali, con vantaggi di rapidità di esecuzione e di efficiente prestazione dei servizi, con modalità di sicurezza per evitare possibili manipolazioni - consentono di affermare che l'obbligatorietà della forma è giustificata dalla tipologia dell'operazione è di configurare pertanto una prescrizione di forma ad substantiam, la cui inosservanza è causa di nullità del messaggio stesso. Conclusivamente ha affermato che il codice identificativo costituisce un requisito di forma convenzionalmente vincolante per la banca e, costituendo la forma richiesta ad substantiam un elemento essenziale del negozio, era conseguente l'affermazione della nullità dei messaggi swift per carenza dei requisiti formali. 3.2.- Alla luce della non censurata motivazione in fatto perché avente ad oggetto il contenuto del contratto intercorso tra le parti della sentenza impugnata le censure formulate da parte ricorrente - là dove non sono inammissibili - sono infondate. Il primo motivo, invero, così come la controricorrente eccepisce, è inammissibile per violazione dell'articolo 366 bis c.p.c., posto che il quesito di diritto formulato presuppone la valutazione del contenuto del manuale swift. La Corte di merito, con affermazione non specificamente censurata, ha ricondotto il sistema swift al contratto per adesione, ne ha richiamato la regolamentazione e ha concluso per la natura vincolante dell'uso dei codici. D'altra parte, la qualificazione operata dalla Corte di merito non è difforme dalla definizione contenuta nel d.lgs. numero 210/2001 attuativa della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli di “sistema” di pagamento come “un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento fra i partecipanti”. Quanto secondo motivo, è noto che, come ha sottolineato parte della dottrina, di contro alla tradizionale assimilazione tra formalismo volontario e formalismo legale, che faceva riferimento esclusivo alla scrittura, la dottrina più recente non reputa necessaria la corrispondenza tra forma volontaria e forma scritta, ammettendo che le parti possano convenire anche forme diverse da quelle legali - dall'adozione di una lingua particolare alla controfirma dei testimoni in calce alla scrittura privata alla sigla apposta su ogni pagina dell'atto in aggiunta alla sottoscrizione - che rimarrebbero ugualmente riconducibili al concetto di forma volontaria. Talché si afferma, oggi, che i privati ben possono “rifiutare ogni mimetismo rispetto alle forme legali”. Ciò, non soltanto nel senso di sottoporsi a documentazioni ignote alla legge, ma soprattutto nel senso di colmare le tante lacune e le molteplici oscurità delle fonti, anche al fine di conseguire risultati più ponderati e più sicuri. La stessa dottrina richiamata da parte ricorrente - come nota acutamente parte resistente definisce la forma come modo in cui avviene la manifestazione di volontà ossia lo speciale mezzo semantico o lo speciale frasario , nella specie costituito da codici informatici. Da ultimo, il terzo motivo, concernente la violazione dell'articolo 1362 c.c., contiene la denuncia di una violazione di norme di diritto che non risulta sottoposta alla Corte di merito, giusta si evince dalla motivazione della sentenza impugnata e nell'illustrazione del motivo stesso parte ricorrente non indica specificamente le modalità di deduzione della relativa questione. Si che, presupponendo la soluzione della questione di diritto il previo accertamento di una questione di fatto valutazione del comportamento delle parti come comportante una revoca della clausola ex articolo 1352 c.c. la censura appare nuova e come tale inammissibile in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso deve essere rigettato. La novità della questione di diritto posta dal terzo motivo giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.