Incidente stradale: bisogna fare un fischio anche all’assicuratore

L’articolo 22 l. numero 990/1969 Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli impone di richiedere il risarcimento del danno all’assicuratore almeno 60 giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria. Questo onere può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quelli previsti dalla norma lettera raccomandata con avviso di ricevimento , ma a condizione che risulti che l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro e della volontà del danneggiato di essere risarcito, in modo da poter valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12910, depositata il 9 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Bergamo, sezione di Treviglio, rigettava la domanda di due coniugi per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, nei confronti del proprietario del veicolo, del conducente e di una compagnia assicuratrice. La domanda veniva ritenuta improcedibile, in quanto gli attori non erano stati diligenti nell’individuazione dell’assicuratore, avendo chiesto il risarcimento ad una società assicuratrice presso cui il veicolo non era in realtà assicurato, e non invece all’impresa designata per il Fondo di garanzia, essendo il mezzo completamente non assicurato. Gli attori ricorrevano in Cassazione con il primo motivo di ricorso, assumevano di aver invitato le controparti ad un’amichevole transazione della vertenza, anche tramite la loro compagni di assicurazione. Richiesta all’assicuratore. I ricorrenti, però, avevano recapitato la missiva solo al conducente del veicolo. Per la Corte di Cassazione, l’articolo 22 l. numero 990/1969 Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli impone di richiedere il risarcimento del danno all’assicuratore almeno 60 giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria. Questo onere può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quelli previsti dalla norma lettera raccomandata con avviso di ricevimento , ma a condizione che risulti che l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro e della volontà del danneggiato di essere risarcito, in modo da poter valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste. Una missiva inviata solo al danneggiante e non all’assicuratore non soddisfaceva i requisiti, per cui la Corte di Cassazione rigettava il primo motivo di ricorso. Le condizioni per l’azione sono le stesse. Con il secondo motivo, i ricorrenti contestavano ai giudici di merito di non aver deciso, una volta esclusa la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice erroneamente chiamata in giudizio, nei confronti del proprietario del veicolo. Tuttavia, per i giudici di legittimità, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda, che consiste nell’assolvimento dell’onere della richiesta nei confronti dell’assicuratore, ex articolo 22 l. numero 990/1969 opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell’articolo 18 della stessa legge, sia nell’ipotesi di azione di responsabilità aquiliana, prevista dall’articolo 2054 c.c Questa condizione è, infatti, posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui l’azione venga proposta. Perciò, anche la domanda formulata contro il proprietario ed il conducente ai sensi dell’articolo 2054 c.c. è improponibile, se non è stata promossa oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava anche il secondo motivo di ricorso

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 aprile – 9 giugno 2014, numero 12910 Presidente Amatucci – Relatore D’Alessandro Svolgimento del processo A. e G.F. propongono ricorso per cassazione, affidata a due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo - Sezione Distaccata di Treviglio, che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Treviglio, che aveva dichiarato l'improcedibilità, ai sensi dell'articolo 22 della legge numero 990 del 1969, delle domande risarcitorie svolte nei confronti di M.D., conducente, P.D., proprietario, della Liguria Assicurazioni e della Assitalia, in relazione ad un sinistro verificatosi il 28/8/03 lungo la strada provinciale numero 128. Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la Assitalia, mentre D.M , F.P. e M.C., quali eredi di D.P., e la Liguria non si sono costituiti. Motivi della decisione 1. - Il Giudice di Pace ed il Tribunale hanno affermato l'improcedibilità della domanda risarcitoria, avendo ravvisato il difetto di diligenza degli attori nell'individuazione dell'assicuratore. Il risarcimento era stato infatti richiesto alla Liguria Assicurazioni presso la quale il veicolo non era assicurato e non all'Assitalia impresa designata per il Fondo di garanzia, essendo il veicolo non assicurato, come pure era detto in una parte del verbale redatto dalla polizia locale . Con il primo motivo, sotto il solo profilo della violazione di legge, i ricorrenti contestano tale ratio decidendi, assumendo di avere invitato le controparti ad una amichevole transazione della vertenza, «anche tramite la vostra compagnia di assicurazione». 1.1. - Il mezzo è infondato. A parte che gli stessi ricorrenti deducono che la missiva è stata recapitata al solo M., conducente dell'autovettura, va considerato che l'onere imposto al danneggiato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 numero 990 di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria può essere si soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico , ma a condizione che risulti che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito e abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste Cass. numero 22883 del 2007 . È evidente che una missiva indirizzata non all'assicuratore ma al danneggiante non soddisfa tali requisiti. 2. - Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti si dolgono del fatto che, una volta venuta meno la legittimazione passiva della Liguria, il giudice di secondo grado non abbia deciso la vertenza, ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., nei confronti di P.D. e M.C., eredi di D.P 2.1. - Anche questo motivo è infondato. Questa Corte ha infatti reiteratamente affermato che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata nei confronti dell'assicuratore secondo l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 numero 990 opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell'articolo 18 della legge suddetta, che di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'articolo 2054 cod. civ. Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente. È pertanto improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a. cfr. ex multis, Cass. numero 13537 del 2007 . 3. - Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate in € 2.700, di cui € 2.500 per compenso, oltre accessori di legge. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 2.700, di cui € 2.500 per compenso, oltre accessori di legge.