La violenza di genere e il triangolo perverso: atti persecutori, vittima e carnefice

La conferenza “La violenza di genere e il triangolo perverso atti persecutori, vittima e carnefice”, organizzata nelle giornate del 30 e 31 maggio 2014 dalla Link Campus University di Catania, dal SIULP e dall’AIPG, presenta estremo interesse in quanto affronta la tematica dello stalking nella molteplicità delle sue componenti criminologia, vittimologia, psicologia, sociologia, medicina legale, investigazione, diritto.

All’interno degli aspetti criminologici e giuridici, nell’intervento del sottoscritto si premette che le difficoltà di tipizzazione del fenomeno, incontrate la stessa dottrina criminologica, non fanno venir meno la necessità di intervenire in via penale quale extrema ratio attraverso una disciplina ad hoc. Un reato realizzabile attraverso condotte in sé lecite Com’è stato ben affermato, lo stalking merita un’autonoma considerazione penalistica, da una parte perché può essere realizzato attraverso condotte in sé lecite, che assumono capacità offensiva dei beni tutelati per la loro “reiterazione” da qui la difficoltà di individuare la soglia della tipicità coincidente con un’effettiva offesa della tranquillità psichica Maugeri 2012 . Tra l’altro, l’inizio della condotta punibile è difficile da stabilire, soprattutto quando insorge alla fine di una relazione di coppia ipotesi molto frequente nel cui ambito episodi di “intrusione relazionale” avvengono prima della cessazione del rapporto o, perlomeno, della decisione, unilaterale, di concludere la relazione. o con condotte in sé illecite. Dall’altra parte, quando lo stalking viene realizzato con condotte in sé illecite, come minacce, molestie, ingiurie, danneggiamenti, percosse, queste condotte assumono un particolare e diverso disvalore in virtù del loro carattere reiterato e continuato, finendo per non offendere più i singoli beni incolumità fisica, tranquillità personale, patrimonio , ma in maniera più invasiva la libertà personale e la salute psico-fisica della vittima. Di più. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, la frantumazione delle condotte persecutorie precedenti all’entrata in vigore dell’articolo 612-bis c.p. ad opera del d.l. numero 11/2009, conv. l. numero 38/2009 in distinte ipotesi di reato - molestie, minacce, violenza privata - dimostra come con l’introduzione della fattispecie il legislatore abbia voluto colmare un vuoto di tutela rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima. Si è preso atto che la violenza declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale spesso è l’esito di una pregressa condotta persecutoria, per cui mediante l’incriminazione degli atti persecutori si è inteso in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell’incolumità psico-fisica, attraverso la punizione di condotte che precedentemente apparivano inoffensive e, dunque, non sussumibile in alcuna fattispecie criminale o di figure di reato minori, quali a minaccia o la molestia alle persone Cass. penumero , sez. V, numero 18999/2014 . La specificità del fenomeno stalking ha comportato per il legislatore la necessità di intervenire, ancor prima dell’intervento penale come è avvenuto con l’istituto dell’ammonimento del Questore, introdotto dall’articolo 8 d.l. numero 11/2009 e nel corso del procedimento penale prevedere una misura cautelare ritagliata sulle peculiarità degli atti persecutori divieto di avvicinamento alla persona offesa ex articolo 282-ter c.p.p. , in cui è fortemente presente la componente vittimologica. Probation cautelare. Sono stati di recente previsti, infine, a livello generale, dei meccanismi di probation cautelare l. numero 119/2013, di conversione del d.l. numero 93/2013, sulla violenza di genere che si rivelano parecchio utili per risolvere le forme di intrusione relazionale tipiche dello stalking e che sarebbe auspicabile estendere alla probation processuale. In verità, la legge numero 67/2014 ha previsto la sospensione del procedimento con messa alla prova, ma solo per i reati puniti con la pena detentiva fino a 4 anni articolo 3, lett. a, che inserisce l’articolo 168-bis c.p. . Quindi, tale disposizione non è applicabile agli atti persecutori in quanto il limite edittale di pena dell’articolo 612-bis c.p. è stato innalzato da quattro a cinque anni dalla legge 9 agosto 2013 numero 94.

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