Marito fedifrago, coppia scoppiata. Niente risarcimento alla donna per i tradimenti, ma è salvo l’addebito a carico dell’uomo

Confermata l’ottica di valutazione adottata in Corte d’Appello nessun dubbio sul fatto che le relazioni extraconiugali del marito abbiano dato il ‘la’ alla crisi della famiglia. Assolutamente legittimo, quindi, l’addebito a carico dell’uomo, che non può contestare tale decisione richiamando il niet dei giudici alla domanda di risarcimento avanzata dalla donna per violazione degli obblighi matrimoniali.

Tradimenti a ripetizione è l’uomo fedifrago a mettere in crisi il rapporto di coppia. Ecco spiegato l’«addebito» in sede di «separazione giudiziale», provvedimento che non può essere messo in discussione dalla considerazione che la «domanda di risarcimento», avanzata dalla donna, per «violazione degli obblighi matrimoniali» sia stata considerata non legittima Cassazione, ordinanza numero 14366, Sesta sezione Civile, depositata oggi . Piani diversi. Casus belli è la decisione in materia di «addebito» per la separazione giudiziale della coppia. Perché, mentre in primo grado la questione viene considerata nulla – eppure l’uomo è condannato a risarcire i danni lamentati dalla donna per «violazione degli obblighi matrimoniali» –, in secondo grado, invece, i giudici pongono «l’addebito a carico del marito», pur rigettando la domanda di «risarcimento» presentata dalla donna. Ma, domanda l’uomo – con ricorso ad hoc in Cassazione –, com’è possibile conciliare la decisione sull’addebito col niet all’ipotesi di risarcimento dei danni a favore della donna? A rispondere provvedono i giudici del Palazzaccio, i quali ricordano, in premessa, che «la violazione degli obblighi matrimoniali, ivi compreso quello di fedeltà, richiede un rapporto di causalità rispetto all’intollerabilità della convivenza, ai fini della pronuncia di addebito», e sottolineano poi che, in questa vicenda, è acclarato che «varie furono le relazioni extraconiugali del marito nel tempo, e proprio tali comportamenti diedero luogo, fin dall’inizio, a litigi e crisi coniugale». Evidente, quindi, la connessione tra tradimenti e rottura del rapporto. E questa connessione, chiariscono i giudici della Cassazione, non può essere resa fragile dal «mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguente a violazione degli obblighi matrimoniali» per la semplice ragione, sottolineano i giudici, che ci si trova di fronte a «differenti presupposti e caratteri». Eppoi, il risarcimento è stato negato alla donna perché, pur essendo riconosciuti i tradimenti compiuti dal marito, non si è ritenuto di poter evidenziare in quelle condotte «gravità e intensità».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 5 maggio - 6 giugno 2013, numero 14366 Presidente Di Palma – Relatore Macioce Fatto e diritto In un procedimento di separazione giudiziale tra P.T. e G.G., il Tribunale di Verona con sentenza in data 3/2/2010, rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte, determina assegno per il marito, condanna lo stesso al risarcimento del danno nei confronti della moglie, per violazione degli obblighi matrimoniali. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 11/2/2011 in riforma, pone l’addebito a carico del marito, rigetta la domanda di assegno del marito stesso, nonché quella della moglie di restituzione di somme e risarcimento del danno. Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la moglie. Va preliminarmente osservato che il ricorso principale appare ammissibile, risultando, a differenza di quanto afferma la resistente, autosufficiente. La violazione degli obblighi matrimoniali, ivi compreso quello di fedeltà, richiede un rapporto di causalità rispetto all’intollerabilità della convivenza, ai fini della pronuncia di addebito al riguardo, Cass. numero 17193 del 2011 . Ma tale rapporto, nella specie, sussiste, come in sostanza evidenzia lo stesso giudice a quo, ed emerge palesemente dal contesto motivazionale varie furono le relazioni extramatrimoniali del marito nel tempo, e proprio tali comportamenti diedero luogo fin dall’inizio a litigi e crisi coniugale, ulteriormente aggravata da violenze da parte del marito e suo allontanamento dalla casa coniugale. E’ appena il caso di precisare che a nulla rileva il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguente a violazione degli obblighi matrimoniali, essendo differenti, rispetto alla pronuncia di addebito, presupposti e caratteri. Quanto al ricorso incidentale, va osservato che il giudice a quo, sulla domanda di risarcimento del danno, ritiene insussistenti gravità ed intensità dei comportamenti lamentati, valutazione di merito, sorretta da motivazione adeguata e insuscettibile di controllo in questa sede. Riguardo alla ripetizione dei ratei di assegno, correttamente la Corte di merito richiama la giurisprudenza di questa Corte che la esclude, trattandosi di somme alimentari, necessariamente irripetibili, anche se emerga successivamente l’insussistenza del diritto. Quanto alla richiesta, al riguardo, di risarcimento del danno ex articolo 96 cpc, è bensì vero che tale istanza poteva proporsi nel giudizio di appello, ma ovviamente nei limiti di cui all’articolo 345 c.p.c. ed è la stessa ricorrente ad ammettere di aver prodotto alcuni documenti soltanto nel giudizio di appello, mentre non chiarisce quale sia la loro incidenza sulla decisione quanto alla prova testimoniale, si richiamano del tutto genericamente i capi di prova richiesti, e al riguardo dunque il ricorso presenta profili di non autosufficienza, e quindi di inammissibilità . Vanno conclusivamente rigettati i ricorsi. Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese giudiziali. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi compensa le spese giudiziali tra le parti.