Se il produttore di rifiuti affida la gestione a soggetti privati ha l’obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento.
Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 3860/16, depositata il 29 gennaio. Il fatto. L’amministratrice di una ditta edile propone ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, con la quale era stata condannata al pagamento di un’ammenda per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti, dato che lo aveva affidato ad una società priva di autorizzazioni. La ricorrente deduce come unico motivo l’errata interpretazione della norma di legge. Oneri ed esenzioni per i detentori di rifiuti. La Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato perché la decisione del Giudice di secondo grado è giuridicamente corretta. Infatti, la Corte rileva che nella gestione dei rifiuti gli oneri incombono sui produttori e detentori dei rifiuti. Tuttavia esistono delle esenzioni di responsabilità, tra le quali figura quella operante in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati allo smaltimento, a patto che il detentore abbia ricevuto il formulario dal destinatario entro 3 mesi dalla data del conferimento dei rifiuti o entro tale termine abbia fatto un’apposita denuncia agli uffici provinciali competenti. Inoltre, l’esenzione della responsabilità presuppone, non solo il rispetto delle condizioni formali e documentali previste dalla legge, ma anche la mancanza di comportamenti colpevoli in capo al produttore-detentore, che lo rendano partecipe della commissione di illeciti ambientali per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare reati, e che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda. Culpa in vigilando. Se il detentore non provvede all’auto-smaltimento dei rifiuti può affidare il trasporto e la gestione a soggetti privati, ma in tal caso ha l’obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento, se tale verifica viene omessa il detentore risponde a titolo di colpa per l’inosservanza delle norme di gestione dei rifiuti. Per questo motivo la Corte ha ritenuto infondato il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 dicembre 2015 – 29 gennaio 2016, numero 3860 Presidente Fiale – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26.5.2015, il Tribunale di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierna ricorrente Z.E., a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava la predetta, nella qualità di amministratore unico dell'impresa Tagher s.r.l., responsabile del reato di cui agli articolo 110 e 256 comma 1 lett. a D.lgs. 152/2006 per avere, in concorso con M.A. nei confronti dei quale si procedeva separatamente effettuato attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non, in mancanza delle prescritte autorizzazioni in Basiano in epoca prossima al 3.8.2009 e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Z.E., a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo Violazione di legge ex articolo 606, comma 1 lett. b ed e cod. proc. penumero in relazione agli articolo 188, 256 comma 1 lett. a e b d.lgs. 152/2006, 110 cod. penumero e 125, comma 3, cod. proc. penumero . La ricorrente deduce che, nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo centro di aggregazione giovanile del Comune di Basiano, aveva affidato, con contratto concluso il 26.5.2009, l'attività di trasporto dei materiali di risulta dello scavo alla impresa Alma autotrasporti. Argomenta che il Giudice di merito erroneamente, in violazione dei disposto dell'articolo 188 comma 3 d.lgs. numero 152/2006, aveva ritenuto la sua responsabilità, atteso che, all'epoca dei sequestro, non era ancora trascorso il termine di tre mesi per il ottenere il possesso del formulario di cui all'articolo 193 del citato d.lgs. e che nel contratto dei 26.5.2009 la ditta Alma si era espressamente impegnata ad effettuare il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche autorizzate. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. II ricorso è manifestamente infondato. 2.I1 motivo di ricorso è interamente articolato in fatto, con ripetuti richiami ad atti e documenti il cui esame è precluso a questa Corte, suggerendone una lettura alternativa a quella effettuata dai giudice dei merito. Quest'ultimo, con motivazione coerente e logica, ha posto in evidenza come, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, fosse emerso che la società presso cui la società Tagher s.r.l., della quale Z.E. era amministratore unico, aveva conferito i rifiuti per il trasporto svolgeva l'attività in completa assenza di autorizzazione. La decisione impugnata oltre che adeguatamente motivata risulta anche giuridicamente corretta. Le responsabilità nella gestione di rifiuti è disciplinata dal articolo 188 del digs. numero 152 del 2006, il quale indica gli oneri incombenti su produttori e detentori dei rifiuti. Il terzo comma della richiamata disposizione prevedeva all'epoca dei fatti nella versione anteriore alla sostituzione da parte dell'articolo 16 comma 1 lett. a d.lgs. 3.12.2010 numero 205, che riproduceva i contenuti dell'articolo 10 del d.lgs. numero 22/1997 alcune esenzioni di responsabilità del detentore, tra le quali figura quella operante in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, ma a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario nella versione attuale dei comma 3 dell'articolo 188 D.Lgs. numero 152 del 2006 è stabilito che il produttore sia in possesso dei formulario . I principi alla base dei sistema di responsabilità delineato dalla versione originaria dell'articolo 188 citato nella specie applicabile ratione temporis sono stati individuati in continuità con la linea interpretativa affermatasi con riferimento alle omologhe previsioni dell'articolo 10 dei d.lgs. numero 22/1997, rispetto alle quali si era costantemente ritenuto che gli adempimenti relativi al controllo dell'autorizzazione dei soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento, alla restituzione del formulario ed, in caso di omissione, alla comunicazione alla Provincia, non esauriscono completamente la misura della diligenza richiesta al detentore dei rifiuti, in quanto l'esenzione di responsabilità presuppone non solo il rispetto delle condizioni formali e documentali previste dalla legge, ma anche la mancanza dì comportamenti colpevoli in capo al produttore-detentore che lo rendano partecipe della commissione di illeciti ambientali per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti e che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. A tale proposito questa Corte ha ripetutamente chiarito che il detentore dei rifiuti, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall'illecita gestione Sez. numero 8018, 1 marzo 2012, non massimata Sez. 3 numero 6101, 7 febbraio 2008 Sez. numero 21588, 1 aprile 2004 Sez. 3 numero 8367, 25 febbraio 2008 Sez. 3 numero 44292, novembre 2007 Sez. 3 numero 44291, 28 novembre 2007 Sez. 3 numero 16016, 1 febbraio 2003 non massimate, Sez. 3, 29727, dep.11/07/2013, Rv.255876 . 3. La manifesta infondatezza dei ricorso ne impone la declaratoria inammissibilità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pei non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. L'inammissibilità dei ricorso per cassazione dovuta alla manifesi infondatezza dei motivo proposto non consente il formarsi di un valido rapporto impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cau5 di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione Sez. numero 18641, 22 aprile 2004 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dei spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa dei Ammende.