Incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che estende la portata dell’eccezione di usucapione oltre il tenore oggettivo cui è stata riferita dalla parte che l’ha formulata.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4624 del 22 febbraio 2013, ha ritenuto che supera i suoi limiti il giudice che afferma una generale usucapione dei locali interessati dall’ascensore condominiale di proprietà esclusiva di un solo condomino nel caso in cui la parte abbia eccepito di essere proprietario del solo impianto e del vano in cui era installato il relativo motore e non anche della porzione di tromba delle scale su cui insisteva l’ascensore stesso. La richiesta di diritto d’uso dell’ascensore di proprietà esclusiva di un solo condomino. Un condomino cita in giudizio un alto condomino, proprietario ed utilizzatore esclusivo dell’ascensore installato nel condominio, per vedersi riconosciuto il diritto di usare l’ascensore previa determinazione della propria quota di spesa. Con la pronuncia di secondo grado viene negata la domanda attorea in ragione della rilevata usucapione degli spazi interessati dall’ascensore ed in particolare dalla porzione di tromba delle scale su cui operava l’elevatore. In seguito ad un articolato ricorso la Corte, con la pronuncia in rassegna, accoglie le doglianze del condomino soccombente ritenendo la sentenza di secondo grado affetta da vizio di ultrapetizione per aver attribuito all’eccezione di usucapione un valore più ampio rispetto a quello cui aveva fatto riferimento la parte. Eccezione di usucapione e riconvenzionale. La Corte rigetta un primo motivo di ricorso secondo il quale l’usucapione non poteva essere affermata dal giudicante in mancanza di un provvedimento di integrazione del contraddittorio con gli altri condomini, affermando invece che nel caso di specie non sussisteva un litisconsorzio necessario in quanto la parte non aveva proposto una domanda riconvenzionale volta a far dichiarare l’intervenuta usucapione del bene condominiale oggetto di controversia, ma aveva unicamente sollevato una eccezione riconvenzionale finalizzata solo a paralizzare la domanda avversaria. La portata oggettiva dell’eccezione di usucapione. La Corte accoglie invece un secondo motivo di ricorso, e per l’effetto dichiara assorbiti gli altri quattro motivi, consistente nel vizio di ultrapetizione per aver il giudice affermato l’intervenuta usucapione di tutti i locali interessati dall’impianto elevatore pur in mancanza di una precisa domanda o eccezione in tal senso. La pronuncia in commento rileva infatti che la parte aveva eccepito di avere la proprietà esclusiva unicamente dell’impianto in quanto tale e del vano in cui lo stesso era istallato mentre per le altre parti interessate dall’ascensore, ed in particolare dalla porzione di tromba delle scale che come noto costituisce bene comune, la parte aveva affermato di essere titolare unicamente di un più limitato e non meglio precisato ius in re aliena . Secondo la Corte quindi l’eccezione di usucapione è destinata a produrre effetti con riguardo allo specifico oggetto cui è rivolta, non potendo il giudice estendere la sua rilevanza oltre i beni cui è riferita. I diritti reali come diritti autodeterminati . In relazione alla fattispecie concreta sottesa alla pronuncia in commento sembra utile ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto Cass. 24 maggio 2010 numero 12607 .
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 gennaio - 22 febbraio 2013, numero 4624 Presidente Triola – Relatore Piccialli Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.5.99 D D.S. , condomino di un fabbricato in ., citò al giudizio del Tribunale di S. Maria Capua Vetere E L. e B.G. , nell'edificio, al fine di sentirsi riconoscere il diritto di usare l'ascensore, oggetto di uso esclusivo da parte di tali condomini, previa determinazione della propria quota di spesa. Costituitisi i convenuti, chiesero il rigetto della domanda, deducendo di essere proprietari esclusivi dell'impianto, in quanto installato a proprie spese, in virtù di clausola contenuta nell'atto di acquisto del 22.1.1959 dall'originario proprietario costruttore dell'edificio, dalla loro dante causa T F. , da sempre usato soltanto dalla medesima e, successivamente, dai deducenti. All'esito di istruttoria documentale e orale, con sentenza numero 183/03 l'adito tribunale accolse la domandarne a seguito del decesso dell'attore era stata fatta propria dai riassumenti eredi, in epigrafe indicati, ponendo a carico degli istanti un contributo proporzionale al valore della relativa unità immobiliare in proprietà esclusiva, oltre alla rivalutazione ed agli interessi. Ma tale decisione, a seguito ed in accoglimento dell'appello dei soccombenti, fu riformata nel rigetto della domanda dalla Corte di Napoli, con sentenza del 14.10-29.11.05, sulla base del seguente percorso logico - giuridico a era incontroverso che la dante causa degli appellanti convenuti avesse acquistato dal costruttore, originario unico proprietario dell'edificio, oltre alla propria unità immobiliare, anche la facoltà di installare l'ascensore b tale acquisto aveva dato luogo al riconoscimento di uso intensivo su un bene comune, costituito dalla tromba scale c tale dovendo ritenersi il suddetto spazio, quale accessorio delle scale e necessario all'uso collettivo non essendo stata superata la presunzione di cui all'articolo 1117 nnumero 1 e 3 c.c., in assenza di un atto di trasferimento del bene , avrebbe dovuto trovare applicazione l'articolo 1102 c.c., in tema di uso della cosa comune, e non gli articolo 1120 e 1121 c.c., riguardanti le innovazioni, al la stregua dei quali era stata decisa la controversia dal primo giudice d conseguentemente il suddetto uso intensivo, tale da sottrarre una parte del bene comune lo spazio della tromba scale adibito ad alloggiamento dell'ascensore a quello spettante agli altri contitolari, fruizione impedita dall'occupazione a mezzo di un bene di proprietà esclusiva l'impianto di ascensore , in quanto protrattosi per oltre un ventennio, risultando l'impianto risalente al 1960 ed il relativo possesso esclusivo animo domini derivante non solo dalla vendita da parte del costruttore, ma anche dagli atti materiali di esecuzione e di installazione degli impianti, oltre che convalidato da un'autorizzazione dell'assemblea del condominio, aveva comportato l'acquisto per usucapione da parte dei convenuti della relativa proprietà. Contro tale sentenza gli eredi S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui hanno resistito gli intimati con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta che il giudice di appello, in violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, oltre che in illogica e contraddittoria motivazione ex articolo 360 numero 5 c.p.c., nel riconoscere l'usucapione del vano ascensore ai convenuti, pur in assenza di alcuna domanda o eccezione dei medesimi, che si erano dichiarati, come del resto riferito dalla stessa corte di merito in narrativa, proprietari esclusivi non della tromba di scale, ma soltanto dell'ascensore. Con il secondo motivo si deduce nullità del procedimento e della sentenza del gravame ex articolo 360 numero 4 c.p.comma - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 102 c.p.comma 2, perché l'eccezione di usucapione, quand'anche proposta, non avrebbe potuto essere accolta, in difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, non partecipanti al giudizio. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 832 c.comma e della L. 9.1.1989 numero 13, nonché dell'articolo 936 c.c Sotto un primo profilo, non si sarebbe tenuto conto, nel riconoscere l'esclusività della proprietà dell'ascensore e del relativo vano, dei limiti al diritto dominicale posti dalla citata legge di tutela dei disabili nonché della funzione sociale, riconosciuta dall'articolo 42 co II Cost. della proprietà, in considerazione dei quali la fruibilità di tali beni, funzionali all'agevole accesso all'immobile, avrebbe dovuto essere consentita a tutti gli utenti, effettivi o anche potenziali, dello stesso. Sotto un secondo, si sostiene che l'affermazione della corte di merito, secondo cui i condomini, in alternativa alla richiesta di messa in comunione dell'impianto esclusivo, avrebbero potuto chiederne la rimozione per installarne uno condominiale, contrasterebbe con il principio desumibile dall'articolo 936 c.comma ed affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la rimozione dell'opera costruita sul suolo proprio può essere chiesta solo se la stessa sia riferibile ad un terzo estraneo, condizione nella specie non ricorrente, considerato che il suolo apparteneva anche alla F. e, poi, ai suoi aventi causa. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1158 e ss. c.c., sia perché la tromba di scale , in quanto parte integrante delle scale , bene comune, funzionalmente destinato a dare accesso ed aerazione agli immobili dei condomini, come tale soggetto a passaggio necessitato e quotidiano degli stessi, non avrebbe potuto essere oggetto di possesso esclusivo, sia perché l'accertata circostanza che l'uso della stessa per alloggiarvi l'ascensore era stato consentito su autorizzazione dell'assemblea condominiale, rendendo così ambigua l'esclusività di tale fruizione, in realtà dovuta a tolleranza. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 113 c.p.comma e 1102 c.c., avendo la corte di merito, di scostandosi dai correnti principi giurisprudenziali di legittimità, avallato un uso esclusivo comportante l'alterazione della destinazione della tromba delle scale all'uso comune, così legittimando i convenuti ad impedire ai condomini attori di fruirne parimente secondo il loro diritto. Con il sesto motivo si deduce violazione degli articolo 1120 e 1121 c.c., per non aver considerato la corte di merito che l'installazione dell'impianto di ascensore aveva realizzato una innovazione compiuta da un condomino, ai cui vantaggi gli altri ben avrebbero potuto partecipare, sostenendo le quote di spesa rispettivamente spettanti. Tanto premessola anzitutto esaminato il secondo mezzo d'impugnazione, per l'evidente priorità logico - giuridica rispetto ai rimanenti. Il motivo è infondato, poiché la situazione di litisconsorzio necessario dei rimanenti condomini, non partecipanti alla lite, si sarebbe verificata nell'ipotesi in cui i convenuti avessero proposto, ex articolo 34 e 36 c.p.c., una domanda riconvenzionale, diretta a conseguire una dichiarazione di proprietà di un bene comune, o di parte dello stesso, con effetti di giudicato estensivo nei confronti dell'intera compagine condominiale. Essendosi, invece, gli stessi limitati ad opporre l'assunto diritto esclusivo sul bene controverso su quale, specificamente, si vedrà infra , a fronte della pretesa attrice di renderlo comune o comunque di associarsi al relativo uso, così sollevando soltanto una semplice eccezione riconvenzionale finalizzata soltanto a paralizzare l'avversa domanda v. Cass. numero 20330/07 , senza chiedere una pronunzia coinvolgente anche gli altri potenziali aventi diritto, deve escludersi, come già recentemente chiarito da questa Corte numero 14765/12 , la sussistenza della situazione di litisconsorzio dedotta nel motivo di ricorso. Fondato è, invece, il primo motivo. Come risulta dalla narrativa pag. 2 p.p. dello stesso ricorso essendo alquanto carente quella della sentenza impugnata e come è confermato dall'esame degli atti del giudizio di merito in questa sede consentito dalla natura essenzialmente processuale delle censure , i convenuti, all'atto della costituzione in giudizio, non eccepirono di essere proprietari per titolo negoziale, e men che mai per usucapione, dello spazio della tromba delle scale ospitante l’ascensore, limitandosi v., al riguardo, anche la narrativa della sentenza di primo grado ad opporre la loro proprietà esclusiva del relativo impianto, senza coinvolgere nella relativa eccezione la porzione di fabbricato interessata. Soltanto nell'atto di appello - che peraltro, nell'ambito di un processo ratione temnporis soggetto alla nuova formulazione dell'articolo 345 c.p.c., non avrebbe consentito l'estensione delle eccezioni formulate in primo grado - si accenna all’usucapione, tuttavia con riferimento non alla parte della tromba delle scale contenente l’ascensore, bensì al relativo impianto pag. 3, 11 p. , insistendo, invece, sulla tesi della sussistenza di un diritto reale gravante sul fabbricato condominiale, dalla F. acquisito in virtù del titolo del 1959 e trasmesso ai propri aventi causa, unitamente alla proprietà sull'impianto di ascensore e sul vano di ubicazione dei motori di sollevamento dell'ascensore stesso pag. 6, 111 p. . In siffatto contesto processuale, risulta evidente l'eccedenza della pronunzia adottata dalla Corte d'Appello partenopea rispetto al tenore oggettivo dell'eccezione opposta dai convenuti, che non aveva mai coinvolto il diritto di proprietà sulla porzione di tromba delle scale interessato sull'ascensore, ma soltanto dedotto un, più limitato e non meglio precisato, ius in re aliena sulla stessa, oltre a quello dominicale pieno sul solo impianto di ascensore e sul vano in cui era installato il relativo motore, parti diverse da quella che il giudice di appello ha ritenuto usucapita. L'accoglimento del ricorso su tale motivo comporta l'assorbimento dei rimanenti e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, che dovrà riesaminare funditus la controversia, accertando la natura e l'estensione del diritto a suo tempo acquisito dalla F. e l'eventuale sua trasmissione agli aventi causa, risolvendo le conseguenti questioni relative alla partecipazione o meno degli altri condomini all'uso dell'ascensore. Il regolamento delle spese del presente giudizio viene, infine, demandato al giudice di rinvio. P.Q.M. La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.