Parto difficile, neonata menomata: risarcimento sì, ma senza il danno futuro

Confermato il quantum stabilito in secondo grado, e contestato dalla madre. Necessaria la ‘prova provata’ per ottenere anche la liquidazione del danno patrimoniale permanente e futuro con criteri equitativi.

Parto non portato a termine in maniera corretta. E a pagarne le conseguenze è, soprattutto, la piccola, appena nata e già segnata da lesioni evidenti, destinate a segnarne il percorso di vita. Senza dimenticare i problemi fisici della madre. Logico il riconoscimento del risarcimento dei danni, caricato sulle spalle dell’Azienda sanitaria, ma non quello del cosiddetto danno futuro Cassazione, sentenza numero 4033, Terza sezione Civile, depositata oggi . Dramma. Momenti complicati, in un ospedale italiano, per la difficile gestione di un parto, «indotto con sostanze farmacologiche ed agevolato mediante l’uso del forcipe». E terribili sono i giorni post partum, quando sono evidenti non solo le ripercussioni sulla madre ma anche le «lesioni subite» dalla bambina appena nata. Conseguenziale è la battaglia giudiziaria portata avanti dalla donna, non solo personalmente ma anche in qualità di «tutore della figlia, interdetta», per ottenere il risarcimento dei danni. Battaglia che si conclude sì con una vittoria, ma solo parziale Per i giudici, sia in Tribunale che in Corte d’Appello, l’Azienda sanitaria deve pagare per ciò che è successo in quell’ospedale, ma il quantum non è ritenuto davvero equo dalla donna. Prova mancante. E punto nodale, per la donna, è, da un lato, la «liquidazione equitativa del danno futuro, concernente le spese mediche, i presidi sanitari e le consulenze specialistiche e assistenziali», e, dall’altro, il «risarcimento del danno esistenziale». Per i giudici di Cassazione, però, le ulteriori richieste non hanno alcuna possibilità di trovare accoglimento. Innanzitutto, viene condivisa l’ottica adottata dai giudici di secondo grado non è possibile «liquidare il risarcimento del danno futuro», senza la «prova, o, comunque, allegazione, di elementi specifici dai quali dedurre la sussistenza del danno». Difatti, viene sottolineato, «soltanto una volta che tale allegazione fosse stata fornita, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, sarebbe potuta avvenire con criteri equitativi». Mentre, sul fronte del danno esistenziale, è, purtroppo, evidente la «tardività della richiesta», non potendo, la donna, sostenere la «circostanza secondo cui» ella «avrebbe richiesto il risarcimento di tutti i danni, comprensivo, quindi, anche di quello esistenziale», poiché tale circostanza «non risulta provata». Per tutti questi motivi, il quantum del risarcimento stabilito in Appello è da confermare in toto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 gennaio – 19 febbraio 2013, numero 4033 Presidente Berruti – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo C.G., in proprio e quale tutore della figlia F.M., interdetta, convenne davanti al tribunale di Biella, l’ASL numero 12 di Biella chiedendo, sulla base della sentenza inter partes in data 11.1.1999, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni alla stessa derivati ed alla figlia F. per le lesioni subite a seguito di parto indotto con sostanze farmacologiche ed agevolato mediante l’uso del forcipe presso la divisione di ostetricia dell’ospedale di Biella. La convenuta, costituitasi, chiese il rigetto delle domande ed, ottenuta l’autorizzazione del giudice, chiama in causa le compagnie di assicurazione Milano Assicurazioni e Toro Assicurazioni, nonché G.D., quale sanitario che aveva operato presso l’ospedale di Biella nel caso in esame. Si costituirono la Milano Assicurazioni ed il D., mentre rimase contumace la Toro Assicurazioni. Il tribunale, con sentenza del 29.10.2002, condannò l’ASL numero 12 di Biella al risarcimento indicato in atti e le Compagnie di assicurazioni ad indennizzare l’ASL, mentre dichiarò il difetto di giurisdizione in relazione alle domande proposte dall’ASL nei confronti del D. La sentenza fu parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, con sentenza del 2.2.2006, con riferimento agli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno, a seguito dell’appello proposta dalla G., nelle qualità indicate. Nel giudizio di secondo grado, rimasero contumaci, nonostante la disposta integrazione del contraddittorio, le società assicuratrici. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la G. Resiste con controricorso l’ASL numero 12 di Biella. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivo della decisione Preliminarmente va dato atto che al ricorso non è applicabile la norma dell’articolo 366 bis c.p.c., introdotta dal d.lgs. numero 40 del 2006, per essere la sentenza impugnata depositata in epoca anteriore 2.2.2006 alla sua entrata in vigore 2.3.2006 . Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riguardo a F.M., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., con conseguente omesso esame del primo motivo di appello articolo 360, numero 3 c.p.c. . Il motivo è inammissibile. Con lo stesso, infatti, non è riprodotto il motivo di appello del quale si contesta l’affermazione di mancata specificità da parte della Corte di merito, non dando, in tal modo, alla Corte di legittimità la possibilità di valutare la correttezza o meno della decisione sul punto, limitandosi la ricorrente a riprodurre brani della c.t. di parte, con la quale si contestano le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata aderendo alle argomentazioni della c.t.u. E ciò perché anche quando siano denunciati, con il ricorso per cassazione, errores in procedendo - in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito - si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto. Ne deriva che, soltanto quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo stesso. Quindi, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali Cass. 20.7.2012 numero 12664 v. anche Cass. 31.5.2011 numero 11984 . La ricorrente, quindi, avrebbe dovuto trascrivere, nel motivo, il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la contestata genericità. Ciò che, nella specie, non è avvenuto. Con il secondo motivo si denuncia, con riguardo a F.M., la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dalla liquidazione equitativa del danno futuro concernente le spese mediche, i presidi sanitari e le consulenze specialistiche assistenziali articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c. . Il motivo non è fondato. La Corte di merito ha dato ampia e puntuale motivazione pagg. 12, 13, 14 della sentenza delle ragioni per le quali ha ritenuto di non potere liquidare il richiesto risarcimento del danno futuro, né il contestato mancato “ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ex articolo 115, II comma c.p.c.” è censura che può condurre all’esito desiderato. A tal fine, infatti, la Corte di merito ha fondato il suo rigetto sulla mancata prova, o comunque allegazione, di elementi specifici dai quali potere dedurre la sussistenza del danno il cui risarcimento era stato richiesto. Soltanto, una volta che una tale allegazione fosse stata fornita, infatti, le liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, sarebbe potuto avvenire con criteri equitativi Cass. 1.5.2007 numero 10831 v. anche Cass. 23.8.2011 numero 17514 . Con il terzo motivo si denuncia, con riguardo a F.M. e C.G., la omessa e comunque illogica motivazione in ordine ad altro punto decisivo della controversia concernente la richiesta di risarcimento del danno esistenziale formulato da G.C. nella duplice veste articolo 360 numero 5 c.p.c. . Il motivo non è fondato. La Corte di merito, con riferimento alla posizione della G. pag. 18 della sent. , ha ritenuto la tardività della richiesta di risarcimento del danno esistenziale, formulata, nel giudizio di primo grado, solo con la comparsa conclusionale. Ad eguale conclusione è pervenuta anche in ordine alla medesima richiesta proposta, con riferimento alla posizione della M., soltanto nella comparsa conclusionale di secondo grado e non con uno specifico motivo di impugnazione pag. 15 sent. come tale ritenuta inammissibile. La tardività della richiesta è evidente. Né la ricorrente, al fine di evitare la declaratoria di tardività ha indicato - e riprodotto in ricorso - gli atti processuali in cui una tale richiesta sarebbe stata formulata, non potendo, neppure sostenere la censura avanzata la circostanza secondo cui la ricorrente avrebbe richiesto il risarcimento di “tutti i danni”, comprensivo, quindi, anche di quello esistenziale circostanza, questa, che non risulta provata, ed è contestata dall’odierna resistente. In questa situazione processuale non rivesta alcuna utilità per la ricorrente la disciplina positiva in materia di danno non patrimoniale di recente affermata da questa Corte di legittimità - in continuità, peraltro con i principi sanciti da S.U. in materia di unitarietà del danno non patrimoniale - per la quale il danno biologico cioè la lesione della salute , quello morale cioè la sofferenza interiore e quello dinamico-relazionale altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili Cass. 20.11.2012 numero 20292 . Presupposto fondante ed unificante di un tale risarcimento è, infatti, la sua tempestiva richiesta ciò che non è avvenuto nel caso in esame. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, sono poste a carico della ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui e 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.