Il diritto all’accredito dei contributi figurativi per maternità può essere riconosciuto solo se, alla data del 27 aprile 2001, l’istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un’assicurazione di lavoro dipendente e possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza numero 1077, depositata il 21 gennaio 2015. Il riconoscimento dei contributi figurativi spetta solo agli “iscritti in servizio”? La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso per il riconoscimento del diritto all’accredito figurativo per i periodi di astensione obbligatoria per maternità e collocati al di fuori di un rapporto di lavoro. All’esito del giudizio di merito, detti periodi di contribuzione figurativa sono stati ritenuti accreditabili ai fini dell’incremento della pensione di vecchiaia, della quale la ricorrente fruiva a partire dal novembre 2003. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, sostenendo che l’istituto del riscatto dei periodi di congedo parentale e di astensione obbligatoria collocati temporalmente fuori dal rapporto di lavoro sia stato limitato dal legislatore ai soli “iscritti in servizio” alla data di entrata in vigore del d.lgs. numero 151/2001, restando così esclusi coloro che alla stessa data 27 aprile 2001 fossero già pensionati o, comunque, non fossero “iscritti in servizio”, come la ricorrente. La legge di interpretazione autentica fissa i “paletti” per fruire dell’accredito figurativo. Il diritto previdenziale controverso è disciplinato dal d.lgs. numero 151/2001, articolo 25, co. 2, il cui testo è da leggere nel senso indicato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella legge numero 244/2007, articolo 2, co. 504 legge finanziaria 2008 e applicabile d’ufficio, quale ius superveniens, nella presente controversia la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, successivamente alla sentenza di primo grado . La disposizione citata, nel suo testo originario, ha previsto che i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria dal lavoro vengano ad essere coperti da contribuzione figurativa anche se non interni a un rapporto di lavoro. In altri termini, il diritto all’accredito figurativo deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi in questione ed anche dal fatto che, antecedentemente o successivamente, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accreditamento figurativo di contributi. Occorre, tuttavia, verificare se, nel caso concreto, ricorrano o meno le condizioni cui la disciplina ricordata, come autenticamente interpretata dalla legge numero 244/2007, articolo 2, co. 504, subordina l’attribuzione del beneficio previdenziale controverso. La norma interpretativa, infatti, prevede che le disposizioni di cui agli articolo 25 e 35 del d.lgs. numero 151/2001 “si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore” del medesimo decreto legislativo. Tale disposizione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza numero 71 del 2010, nella quale il giudice delle leggi ne ha ribadito la natura interpretativa, con la conseguenza che il diritto al beneficio dell’accredito figurativo compete solamente agli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ovvero alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, in possesso di un quinquennio di contribuzione e che siano anche in servizio al tempo dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 151/2001. I pensionati alla data del 27 aprile 2001 non beneficiano del riscatto. Come riconosciuto dalla Suprema Corte in alcune recenti pronunce, il beneficio previdenziale in questione è attribuito, con efficacia retroattiva, esclusivamente a coloro che, alla data di operatività della disposizione poi oggetto di interpretazione autentica 27 aprile 2001 , risultavano iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e non anche a chi già fruiva di un trattamento pensionistico, dovendosi intendere la nozione di “iscritto” contenuta nell’articolo 25 cit. riferibile solo ai lavoratori ancora in attività al momento della domanda di riconoscimento della contribuzione figurativa cfr., ad esempio, Cass., numero 25460/2010 . In continuità con tale orientamento, la pronuncia in commento afferma che, in relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del d.lgs. numero 151/2001 per il riconoscimento del diritto all’accredito di contributi figurativi per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità svoltisi fuori dal rapporto di lavoro, il beneficio in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 25, co. 2, del d.lgs. numero 151/2001, come autenticamente interpretato dall’articolo 2, co. 504, legge numero 244/2007, e, dunque, esclusivamente a coloro che, al momento dell’entrata in vigore del citato d.lgs. numero 151/2001, non erano titolari di un trattamento pensionistico, risultavano iscritti ad un’assicurazione di lavoro dipendente sia essa quella ordinaria ovvero sostitutiva od esclusiva e potevano far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro. Nella specie, il giudice di merito non ha proceduto a verificare in concreto se, alla data del 27 aprile 2001, ricorressero o meno le suddette condizioni, posto che l’accertamento di fatto compiuto nella sentenza impugnata risulta limitato al mero rilievo del conseguimento della pensione di vecchiaia, con decorrenza dal novembre 2003, da parte della ricorrente. La Cassazione, pertanto, accoglie il ricorso dell’INPS e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 1 dicembre 2014 – 21 gennaio 2015, numero 1077 Presidente Mammone – Relatore Blasutto Ragioni di fatto e di diritto La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'articolo 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, letta la memoria dell'INPS. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 20 giugno 2011, respingendo l'appello dell'INPS, confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di B.M. all'accredito figurativo per i periodi di astensione obbligatoria risalenti al 1964 e al 1969, corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità e collocati al di fuori di un rapporto di lavoro. I giudici di merito ritenevano accreditabili detti periodi di contribuzione figurativa ai fini dell'incremento della pensione di vecchiaia, della quale la B. fruisce dal novembre 2003. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Resiste la B. con controricorso. L'INPS, nell'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, numero 151, articolo 25, come autenticamente interpretato dall'articolo 2, comma 504, della legge numero 244/2007, sostiene che l'istituto del riscatto dei periodi di congedo parentale e di astensione obbligatoria collocati temporalmente fuori del rapporto di lavoro è stato limitato dal legislatore ai soli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 151/2001, restando così esclusi coloro che alla stessa data 27 aprile 2001 fossero già pensionati o comunque non fossero iscritti in servizio , come l'attuale intimata. In limine , deve rilevarsi la manifesta fondatezza del ricorso ex articolo 375, primo comma, numero 5 c.p.c., per cui la causa può essere trattata in camera di consiglio ex articolo 380 bis, primo comma, c.p.c La vicenda ora all'esame è regolata dal D.Lgs. numero 151 del 2001, articolo 25, comma 2, il cui testo è da leggere nel senso successivamente indicato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella L. 24 dicembre 2007, numero 244, articolo 2, comma 504 legge finanziaria 2008 e applicabile di ufficio quale ius superveniens nella presente controversia la legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2008, successivamente alla sentenza di primo grado . Il D.Lgs. numero 151 de 2001, articolo 25, comma 2, nel suo testo originario, disponeva In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articolo 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro . Come emerge dal dato testuale della indicata disposizione, i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria dal lavoro regolati dagli articolo 16 e 17 dello stesso D.Lgs. vengono ad essere coperti da contribuzione figurativa anche se non interni a un rapporto di lavoro. In altri termini, il diritto all'accredito figurativo deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi in questione ed anche dal fatto che, antecedentemente o successivamente, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l'accreditamento figurativo di contributi. Occorre, tuttavia, verificare, se, nel caso concreto, ricorrano, o meno, le condizioni cui il ripetuto del D.Lgs. numero 151 del 2001, articolo 25, comma 2, come autenticamente interpretato dalla richiamata disposizione della L. numero 244 del 2007, articolo 2, comma 504, subordina l'attribuzione del beneficio previdenziale controverso. Il testo della norma, da ultimo citata è il seguente Le disposizioni degli articolo 25 e 35 del citato testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, numero 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs . Sempre la riferita norma ha superato il vaglio di legittimità costituzionale nella sentenza numero 71 del 2010, nella quale il giudice delle leggi ne ha ribadito la natura interpretativa, conseguendone che il diritto al beneficio dell'accredito figurativo compete solamente agli iscritti ai fondi indicati nell'articolo 25, comma 2, in possesso di un quinquennio di contribuzione e che siano anche in servizio al tempo dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 151 del 2001. Questa Corte, nelle sue recenti sentenze nnumero 23037 e 24236 del 2010, con le quali ha proceduto a un'approfondita ricostruzione della normativa dettata, nel tempo, in materia di contribuzione figurativa per l'evento maternità, ha affermato - avuto anche riguardo alle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata - che l'espressione iscritti in servizio sia stata scelta dal legislatore essenzialmente per limitare nel tempo il diritto alla contribuzione figurativa, escludendo la tutela per le maternità collocate in epoca remota. Pertanto, per effetto della norma in parola, l'individuazione dei possibili destinatali dell'accredito figurativo previsto dal D.Lgs. numero 151 del 2001, articolo 25, comma 2, va operata tenendo conto che il beneficio è acquisibile solo se e in quanto - alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo - il soggetto che richiede il beneficio contributivo risulti iscritto in servizio al fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO e possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Secondo Cass. numero 25460 del 2010, detto beneficio previdenziale è attribuito, con efficacia retroattiva, esclusivamente a coloro che, alla data di operatività della disposizione poi oggetto di interpretazione autentica 27 aprile 2001 , risultavano iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e non anche a chi già fruiva di un trattamento pensionistico, dovendosi intendere la nozione di iscritto contenuta nell'articolo 25 cit. riferibile solo ai lavoratori ancora in attività al momento della domanda di riconoscimento della contribuzione figurativa. Cass. numero 15784 del 2011 conf. Cass. numero 6754 del 2012 ha ulteriormente precisato che, in relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del d.lgs. numero 151 del 2001 per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità svoltisi fuori dal rapporto di lavoro, il beneficio in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 25, comma 2, del d.lgs. numero 151 del 2001, come autenticamente interpretato dall'articolo 2, comma 504, legge numero 244 del 2007, e, dunque, esclusivamente a coloro che, al momento dell'entrata in vigore del citato d.lgs. numero 151 del 2001, non erano titolari di un trattamento pensionistico, risultavano iscritti ad un'assicurazione di lavoro dipendente sia essa quella ordinaria ovvero sostitutiva od esclusiva e potevano far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro. Cass. 23 dicembre 2011 numero 28718, si è pronunciata in analoga fattispecie accogliendo il ricorso dell'INPS e cassando una pronuncia analoga a quella attualmente oggetto di ricorso dell'Istituto. In particolare ha affermato che per effetto della citata disposizione interpretativa il beneficio della contribuzione figurativa spetta, a domanda, per i congedi per maternità non in costanza del rapporto di lavoro subordinato, a condizione che il lavoratore sia in possesso di cinque anni di contribuzione assicurazione generale obbligatoria in costanza di rapporto di lavoro e, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. numero 151 del 2001 27 aprile 2001 , sia iscritto e in servizio al fondo pensioni lavoratori dipendenti ovvero alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive di quella ordinaria. In Cass. 15096 del 2012, è stato affermato che, per effetto della norma di interpretazione autentica contenuta nella L. numero 244 del 2007, articolo 2, comma 504, le disposizioni degli articolo 25 e 35 del citato testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, numero 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs Nella specie, il giudice di merito non ha proceduto a verificare in concreto se alla data del 27 aprile 2001 ricorressero o meno le suddette condizioni, posto che l'accertamento di fatto compiuto nella sentenza impugnata risulta limitato al mero rilievo del conseguimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal novembre 2003, epoca del compimento del 60esimo anno di età della B. . In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che provvederà a fare applicazione del seguente principio di diritto In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del D.Lgs. numero 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 25, comma 2, dello stesso D.Lgs. numero 151 del 2001, come autenticamente interpretato dalla L. numero 244 del 2007, articolo 2, comma 504, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 151 del 2001, l'istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un'assicurazione di lavoro dipendente sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versali in costanza di rapporto di lavoro . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.