Correzione inutile, resta il bluff sul reddito familiare: condannato

Respinte le obiezioni difensive proposte dall’uomo. Resta acclarata la dichiarazione, presentata all’Iacp, di redditi dieci volte inferiori a quelli effettivamente percepiti. Evidente il vantaggio illecito ottenuto a danno dell’Istituto un illegittimo canone di locazione basso.

Semplice equivoco, cui prontamente si è posto rimedio perché, sostiene l’uomo sotto accusa, la ‘autocertificazione’ dei redditi familiari, originariamente riferita al periodo di imposta 2006, è stata corretta, con l’indicazione della somma relativa all’anno 2005. Ma questo dietrofront non può bastare per evitare una condanna È acclarata la presentazione della documentazione non veritiera, che ha permesso di ottenere – illegittimamente – un canone di locazione, da parte dell’Istituto autonomo case popolari, molto basso. Cassazione, sentenza n. 282, Seconda sezione Penale, depositata oggi Equivoco o bluff? Nessun dubbio hanno manifestato, innanzitutto, i giudici di merito così, l’uomo è stato condannato alla pena di 6 mesi e 15 giorni di reclusione, e 100 euro di multa , per aver presentato una autocertificazione non veritiera all’Iacp, con riferimento ai redditi percepiti dalla sua famiglia nell’anno 2005, al fine di ottenere un canone locativo più basso . Ma questa decisione viene contestata dalla difesa dell’uomo. Elemento centrale, in questa ottica, quello prodotto dalla analisi dell’autocertificazione , che permette di evidenziare, in sostanza, che dapprima fu indicata una somma relativa al reddito del nucleo familiare per il periodo di imposta 2006 , ma successivamente si provvide alla correzione della somma, con l’indicazione del reddito percepito per l’anno 2005 . Tuttavia, tale ‘errata corrige’ non sposta assolutamente gli equilibri fissati prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello. Ciò perché, evidenziano i giudici della Cassazione, richiamando il materiale probatorio, il nucleo familiare dell’uomo aveva percepito, nel corso dell’anno 2005 annualità presa a base per la determinazione del canone locativo per il biennio 2006/2007 somme dieci volte maggiori rispetto a quanto falsamente e dolosamente dichiarato all’ente richiedente . Di conseguenza, all’uomo è stato riconosciuto un canone di locazione per la casa Iacp assai favorevole e, soprattutto, illegittimo, con ovvio danno patrimoniale per l’ente . Ciò conduce alla conferma, in toto, della pronunzia di condanna emessa dai giudici della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 ottobre 2013 – 8 gennaio 2014, n. 282 Presidente Petti – Relatore De Crescienzo Motivi della decisione S.G., tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza 27.9.2012 con la quale la Corte d'Appello di Palermo confermando la decisione del 17.11.2010 del Tribunale di Trapani lo ha condannato alla pena di mesi sei, giorni quindici di reclusione e 100,00 € di multa per la violazione degli artt. 640 cpv. e 483, 61 n. 2 cp e 76 dpr 445/2000, 81 cpv., relativamente alla presentazione di una autocertificazione non veritiera all'IACP di Trapani, con riferimento ai redditi percepiti dalla sua famiglia nell'anno 2005, al fine di ottenere un canone locativo più basso fatti commessi in Trapani nel dicembre del 2007 . La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo 1 nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione art. 707 I^ comma lett. E cpp . La difesa sostiene che i giudici di merito sono incorsi in grave vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, essendo stata affermata la sussistenza di fatti palesemente esclusi e negata la sussistenza di fatti pacificamente accertati. La difesa sostiene inoltre che le argomentazioni addotte dalla Corte d'Appello sono prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dal ricorrente con i motivi di appello. Sul punto la difesa sostiene che la Corte d'Appello non ha tenuto conto che la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare dello S. è stata spedita in data 11.12.2007 e dall'analisi dell'autocertificazione si evince che dapprima viene indicata la somma di € 2452,00 costituente il reddito del C E del nucleo familiare per il periodo di imposta 2006 e successivamente si provvede alla correzione della .somma con l'indicazione del reddito percepito per l'anno 2005 . La difesa sostiene inoltre che la sentenza è erronea anche nel punto relativo all'accusa di truffa aggravata, essendosi limitata ad affermazioni di principio, non essendo stata analizzata la correlazione corrente tra la condotta dell'imputato e il canone di locale applicato dallo IACP, mancando altresì la prova dell'evento in danno dell'Ente IACP. Ritenuto in fatto Il ricorso, in taluni punti confuso nell'esposizione delle ragioni poste a fondamento della impugnazione, è manifestamente infondato poichè formula censure di contenuto generico, prive di qualsivoglia dimostrazione, sottoponendo all'attenzione di questo collegio questioni di fatto o deduzioni che appaiono eccentriche rispetto al contenuto della decisione impugnata. Va infatti qui ribadito che la deduzione di un vizio di motivazione in sede di legittimità, implica che quel vizio sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato, essendo comunque sottratto al giudice della legittimità qualsivoglia aspetto inerente l'apprezzamento degli elementi di prova che è compito demandato alla esclusiva competenza del giudice del merito. Nel caso in esame dalla lettura della decisione impugnata, in modo chiaro ed adeguato, emergono le circostanza di fatto che, acclarate nel corso del giudizio, hanno costituito il fondamento della decisione qui impugnata. Le valutazioni fatte dalla Corte d'Appello appaiono logiche, non contraddittorie, nè carenti sotto il profilo del contenuto della motivazione, ed appaiono inoltre corrette in diritto. La Corte territoriale, sulla base della documentazione acquisita, ha tenuto conto del fatto che il nucleo familiare del C. aveva percepito nel corso dell'anno 2005 annualità presa a base per la determinazione del canone locativo per il biennio 2006/2007 somme dieci volte maggiori rispetto a quanto falsamente e dolosamente dichiarato all'ente richiedente da ciò la Corte ha tratto la conclusione che all'imputato è stato riconosciuto un canone di locazione per la casa IACP assai favorevole e in misura indebita, con conseguente danno patrimoniale per l'ente. Le censure sono pertanto inammissibili e il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 così equitativamente determinata la sanzione prevista dall'art. 616 cpp, ravvisandosi nella condotta processuale estremi di responsabilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.