Servizi di controllo e sorveglianza: individuato il regime IVA applicabile

Con la risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo al trattamento fiscale ai fini IVA applicabile ai servizi riconducibili all’attività di banca depositaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013, ha fornito precisazioni circa il trattamento ai fini IVA riservato alle commissioni corrisposte alle banche dalle società di gestione del risparmio Sgr , per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio Oicr da esse istituiti, per i servizi riconducibili all’attività di banca depositaria, di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 58/1998 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF . Il nuovo documento di prassi è stato emanato dall’Amministrazione finanziaria in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica avanzata dall’Associazione bancaria italiana Abi in merito all’interpretazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. Attività di banca depositaria. L’Agenzia ha chiarito che al momento di stipula delle nuove convenzioni o rinnovo , è necessario indicare il corrispettivo imputabile all’attività di banca depositaria. Prendendo come quota imponibile IVA il 28,3% del totale dei corrispettivi. E’ comunque possibile indicare una percentuale diversa, sempre che possa essere ritenuta rappresentativa dell’effettivo peso attribuibile alle attività di controllo e di sorveglianza. Quale il regime IVA da applicare? Per l’anno 2013, l’IVA applicabile alle attività di controllo e di sorveglianza rese dalla banca depositaria, assumendo come base imponibile la percentuale del 28,3%, comporta per la banca depositaria l’emissione di note di variazione in aumento, in modo da poter integrare le fatture emesse in esenzione IVA in relazione ai corrispettivi già percepiti nel 2013 per le attività in oggetto. Tale modalità di regolarizzazione delle operazioni, dovrà avvenire entro i termini di liquidazione IVA previsti per la fattura originaria, emessa in esenzione da imposta. Dati i dubbi sollevati in merito al regime fiscale applicabile alle attività rese dalla banca depositaria, l’Agenzia delle Entrate non prevede l’applicazione di sanzioni per la regolarizzazione delle operazioni relative al 2013, ma solo il pagamento degli interessi moratori. fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_13Ris97E