Maggiori costi di competenza da accertamento recuperabili anche in caso di perdita

L’Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione n. 87/E emanata il 28 novembre 2013, si pronuncia sulla correzione della competenza dei costi, a seguito di accertamento, rimarcando quanto già asserito in caso di mancata deduzione di un costo che ha ridotto la perdita.

Con la risoluzione n. 87/E del 28 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza in merito alla disciplina applicabile nel caso in cui, a seguito di accertamento, venga recuperato a tassazione un costo dedotto in un esercizio diverso da quello attribuibile per competenza e per contro nel periodo di corretta imputazione tale costo comporti una perdita fiscale. Evitare la doppia imposizione Sul tema, l’Agenzia delle Entrate si era già pronunciata con la circolare 23/E del 4 maggio 2010, in merito alla rettifica temporale dei componenti negativi di reddito e con la circolare 31/E del 2 agosto 2012 in cui era stata evidenziata la possibilità, in sede di adesione, della compensazione di costi erroneamente imputati per competenza, al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo componente di reddito. e correggere errori contabili. Infine, la recente circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 ha fornito ulteriori chiarimenti sulla correzione di errori contabili derivanti da un’errata imputazione di componenti positivi o negativi di reddito, nel corretto esercizio di competenza. Anche in quest’ultimo caso, viene data la possibilità al contribuente di presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , d.p.r. n. 322/98, al fine di poter rappresentare l’esistenza di elementi di costo, non dedotti nelle precedenti annualità. Tale possibilità è però limitata ai soli periodi di imposta ancora soggetti all’attività accertativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, mentre è prevista anche nei casi in cui l’imputazione del nuovo componente negativo di reddito comporti, per l’annualità interessata, il sorgere di una perdita fiscale. Costi recuperati in violazione del principio di competenza? Nella presente risoluzione si ribadisce come la medesima possibilità debba essere riconosciuta anche nel caso in cui, a seguito di accertamento, vengano recuperati dei costi in violazione del principio di competenza, specie nel caso in cui la corretta imputazione comporti un incremento della perdita precedentemente dichiarata. A tal proposito, la circolare n. 23/E del 2010 riconosce al contribuente la possibilità di dedurre nel periodo d’imposta, corretto per competenza, i costi erroneamente dedotti in altri esercizi, anche quando siano ormai decorsi i termini per rettificare la dichiarazione originaria, ovvero per presentare istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 602/73. Rimborso della maggiore imposta versata. Il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore imposta versata, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 546/92, entro 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, ovvero dalla data in cui si è resa definitiva la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto della rettifica. Nel caso di specie, ovvero nel caso in cui il costo correttamente imputato evidenziasse una perdita fiscale nell’esercizio di competenza, il contribuente potrà evidenziare la medesima presentando, ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , d.p.r. n. 322/98, una dichiarazione integrativa rispetto a quella in cui avrebbe dovuto indicare la perdita, non oltre il termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo successivo. Decorso tale termine, sarà comunque ancora possibile chiedere a rimborso l’eventuale maggiore imposta versata, tramite apposita istanza di cui all’art. 38, d.p.r. n. 602/73, entro 48 mesi dal versamento eccedente, ovvero, scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l’accertamento in quanto l’eccedenza di imposta è diretta conseguenza della rettifica effettuata per effetto dell’accertamento. Se negli esercizi precedenti a quelli in cui l’accertamento è divenuto definitivo non vi è stato alcun reddito imponibile, la maggior perdita può essere comunque utilizzata a partire da tale esercizio, indicandola in dichiarazione, in considerazione del fatto che la normativa vigente non prevede limiti temporali al suo utilizzo. fonte www.fiscopiu.it

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