Questa causa di rinvio comporta la sospensione, quest’altra no … ma a conti fatti il reato è estinto

In tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro a esigenze di acquisizione della prova, la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 46318, depositata il 20 novembre 2013. Il Tribunale, a seguito di una prima condanna dell’imputato, ha rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione. Il P.G. ha proposto ricorso contro la sentenza recante la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di un imputato in ordine ai reati di lesioni personali, ingiurie e minacce, per intervenuta prescrizione. Il ricorrente ha lamentato che, in realtà, a suo avviso, si sarebbero registrati rinvii nel corso del processo di primo grado – su istanza del difensore – per complessivi 2 anni, 9 mesi e 27 giorni, dei quali sarebbe stato necessario tenere conto quali cause di sospensione della prescrizione. Per la Suprema Corte il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto la causa estintiva dei reati ascritti all’imputato, sia pure in data diversa rispetto a quella indicata dal Tribunale, si è in effetti maturata. Ricalcolo dei giorni di sospensione, rinvio per rinvio. Infatti, gli Ermellini, esaminando gli atti, hanno riscontrato che i tre rinvii per legittimo impedimento del difensore potevano comportare una sospensione dei termini di prescrizione nei limiti massimi di 60 giorni, ai sensi dell’art. 159 c.p. sospensione del corso della prescrizione . Quanto al rinvio per adesione del difensore a una astensione di categoria, secondo Piazza Cavour, trattandosi di adesione del difensore a una astensione proclamata da organizzazioni di categoria, la sospensione opera per l’intera durata, in concreto 119 giorni. Quanto ai due ulteriori rinvii per impedimento del difensore, il Collegio ha precisato che, in tali casi, il differimento era stato anche motivato dall’impossibilità di dare corso alla programmata attività di istruzione dibattimentale, a causa della mancata comparizione dei testimoni di cui era in programma l’escussione. A riguardo, il S.C. ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sopra enunciata, in base alla quale, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento - l’uno riferibile al difensore, l’altro ai testimoni -, prevale quella riferibile a esigenze di acquisizione della prova, precludendo così l’operatività del disposto dell’art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione. Calcolato anche il rinvio per impedimento del difensore dovuto a motivi di salute e quello per motivi di salute di un suo familiare, in definitiva, i giudici di legittimità hanno dichiarato che si registrano cause di sospensione della prescrizione per complessivi 395 giorni. Considerando la data in cui sarebbe venuto a maturare il termine massimo di sette anni e sei mesi, la causa estintiva del reato si è comunque perfezionata . Pertanto, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 febbraio - 20 novembre 2013, n. 46318 Presidente Zecca – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il P.g. presso la Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, recante la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di G V. in ordine ai reati di lesioni personali, ingiurie e minacce in ipotesi commessi in danno di S.M S. , per intervenuta prescrizione. Il Tribunale, decidendo in grado di appello a seguito di una prima condanna dell'imputato da parte del Giudice di pace di Niscemi, rilevava il decorso al 21 ottobre 2011 del termine massimo di prescrizione, pari a 7 anni e 6 mesi, tenendo conto della data di presunta commissione dei fatti. Il P.g. ricorrente lamenta che, in realtà, si erano registrati rinvii nel corso del processo di primo grado - su istanza del difensore - per complessivi 2 anni, 9 mesi e 27 giorni, dei quali sarebbe stato necessario tenere conto quali cause di sospensione della prescrizione. Considerato in diritto Il ricorso non può trovare accoglimento. La sentenza impugnata è incorsa in un evidente errore tecnico, laddove il giudicante sembra affermare che le sospensioni dovute ai vari rinvii delle udienze chiesti per impedimento della difesa spiegherebbero effetto solo sul termine ordinario di prescrizione, e non su quello massimo conseguente ad eventuali eventi interruttivi tuttavia, deve rilevarsi che la causa estintiva dei reati ascritti al V. , sia pure in data diversa rispetto a quella indicata dal Tribunale di Caltagirone, si è in effetti maturata. Esaminando gli atti, risulta in vero che vi furono rinvii a dal 19 ottobre 2005 al 1 marzo 2006, per legittimo impedimento del difensore b dal 7 giugno all'11 ottobre 2006, per impedimento del difensore dovuto a motivi di salute vi era certificato medico datato 6 giugno, con prognosi di giorni 2 c dal 10 gennaio al 14 febbraio 2007, per legittimo impedimento del difensore d dal 16 maggio al 3 ottobre 2007, per legittimo impedimento del difensore e dal 6 febbraio al 14 maggio 2008, per impedimento del difensore dovuto a problemi di salute di un familiare f dal 28 gennaio al 27 maggio 2009, per adesione del difensore ad una astensione di categoria g dal 27 maggio all'11 novembre 2009, per impedimento del difensore dando però atto il giudicante della mancata comparizione dei testimoni di cui era in programma l'escussione h dal 30 giugno 2010 al 26 gennaio 2011 per ragioni identiche a quelle di cui al punto precedente . I rinvii di cui ai punti a , c e d potevano comportare una sospensione dei termini di prescrizione nei limiti massimi di 60 giorni, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., come da ultimo novellato detta norma ha carattere sostanziale, incidendo su una causa estintiva del reato, ed è dunque applicabile anche all'unica fattispecie - quella sub a - in cui il differimento intervenne prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. Va considerato che nel caso sub c il rinvio fu inferiore, di soli 35 giorni. Nel caso sub b la sospensione è invece pari a 61 giorni, dovendosi tenere conto della cessazione dell'impedimento al giorno successivo rispetto a quello dell'udienza come da certificato medico . In occasione del rinvio indicato al punto e il Giudice di pace diede atto espressamente della sospensione dei termini di prescrizione, per 60 giorni. Quanto al rinvio sub f , trattandosi invece di adesione del difensore ad una astensione proclamata da organizzazioni di categoria, la sospensione opera per l'intera durata v., ex plurimis, Cass., Sez. I, n. 25714 del 17/06/2008, Arena, Rv 240460 in concreto, 119 giorni. Venendo agli ultimi due rinvii, si rileva che il verbale dell'udienza del 27 maggio 2009 così recita il difensore di fiducia ha fatto pervenire istanza di rinvio essendo oggi impedito presso altra A.G. Le parti nulla osservano. Il giudice rinvia all'udienza dell'11/11/2009, h. 09 00, disponendo l'accompagnamento coattivo dei due testi oggi citati e non comparsi senza addurre giustificazioni, a cura della Polizia Municipale di Niscemi. Si sospendono i termini di prescrizione per gg. 60”. Quel giorno, dunque, il differimento fu anche motivato dall'impossibilità di dare corso alla programmata attività di istruzione dibattimentale analoga situazione risulta essersi verificata all'udienza del 30 giugno 2010. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen. , la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione” Cass., Sez. V, n. 49647 del 02/10/2009, Delli Santi, Rv 245823 . In definitiva, si registrano cause di sospensione della prescrizione per complessivi 395 giorni, non già per 2 anni, 9 mesi e 27 giorni come sostenuto dal P.g. ricorrente . Considerando la data in cui, secondo il Tribunale, sarebbe venuto a maturare il termine massimo di sette anni e sei mesi, senza tenere conto delle anzidette sospensioni 21 ottobre 2011 , la causa estintiva del reato si è comunque perfezionata il 21 novembre 2012. P.Q.M. Rigetta il ricorso.