Gratuito patrocinio: l’Unione Camere Penali si oppone alla riduzione dei compensi

Assoluta contrarietà alla riduzione dei compensi ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Questo è quanto afferma l’Unione Camere Penali in una delibera inviata il 12 novembre scorso. Nello stesso giorno, il CNF ha inviato agli Ordini forensi 2 pareri uno proprio sulle tariffe forensi l’altro sulla sostituzione in udienza a tutela dei clienti.

No alla riduzione sul gratuito patrocinio. L'Unione delle Camere Penali ha inviato una delibera al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio di Stato, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti e ai componenti delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, chiedendo che in accoglimento di emendamenti già presentati da alcuni parlamentari, venga eliminata la previsione di riduzione contenuta nel Ddl di stabilità , assieme a quella oggetto della bozza di decreto ministeriale sui parametri , e che mostrando finalmente sensibilità verso questo delicato settore, si intervenga sui tempi di liquidazione degli onorari . I penalisti hanno quindi ribadito la loro assoluta contrarietà alla riduzione dei compensi ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato . A farne le spese saranno i cittadini meno abbienti. A parere dell’UCPI, infatti, dimezzare il compenso di coloro che pongono a disposizione la propria attività professionale in favore dei cittadini meno abbienti risulta essere una grave violazione del diritto ad una difesa effettiva a scapito delle fasce più deboli della popolazione . Il taglio a tali compensi non rende felice nemmeno l’Associazione Nazionale Giovani Avvocati che, attraverso il neo presidente, Nicoletta Giorgi, fa sapere che la riduzione rileva il modo di intendere la difesa dei non abbienti come un’attività di serie B . CNF chiarimenti su parcelle e sostituzione in udienza a tutela dei clienti. Sui parametri - e non solo - degli avvocati ha fatto sentire la propria voce anche il CNF che, con 2 pareri della commissioni consultiva, inviati il 12 novembre agli Ordini, ha fatto chiarezza sulla procedura per ottenere un decreto ingiuntivo sul compenso per la prestazione professionale e sulle modalità della delega per farsi sostituire in udienza. Il primo parere precisa che il d.l. Cresci-Italia, che ha abrogato le tariffe forensi, non ha invece abrogato la norma che richiede necessariamente il parere dell’Ordine forense circa l’adeguatezza del compenso richiesto dall’avvocato al cliente, nel caso in cui il legale voglia ottenere un decreto ingiuntivo ‘opinamento’ . Nel secondo parere, invece, la commissione consultiva chiarisce che l’avvocato può farsi sostituire in udienza da un collega, quando è nella impossibilità di parteciparvi, sulla base di una delega orale, come accade in molti paesi UE . Ferma restando, ovviamente, la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false .

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