Sportività ‘zero’, il tifoso non accetta il risultato del campo e si sfoga sugli avversari: Daspo ad ampio raggio

L’uomo si è reso protagonista, assieme ad altri cosiddetti ‘Ultras’, di una invasione di campo, culminata con l’aggressione dell’allenatore ospite. Tale follia è stata frutto della sensazione di essere vittima di una ingiustizia sportiva. Evidente la pericolosità dell’uomo, incapace di accettare il verdetto del campo.

Sportività praticamente nulla. Tutto regolare nel tifoso – di calcio – medio, almeno fino a quando tale ‘vizio’ si manifesta a livello verbale, magari in una accesa discussione al bar, il lunedì mattina. Ma quando esso tracima nella violenza fisica, allora è evidente che l’incapacità di accettare il risultato è un problema serio Consequenziale l’applicazione del Daspo ad amplissimo raggio, partendo dalla Serie A per arrivare alla Eccellenza, toccando la Nazionale italiana e approdando anche in Europa, ossia Europa League e Champions’ League Cassazione, ordinanza numero 42567, sez. III Penale, depositata oggi . Assalto. A conquistare gli onori – eufemismo – delle cronache, sia locali che nazionali, è un tifoso – altro eufemismo – del Marsala. Egli, assieme ad alcuni cosiddetti ‘Ultras’, si è reso protagonista di un’aggressione in piena regola, in campo, all’allenatore della squadra avversaria, regolarmente e tranquillamente sistemato nella panchina di propria competenza. Tranchant, e logica, la decisione del Questore di vietare all’uomo, per tre anni, l’accesso «in tutti gli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale, in occasione di ogni incontro di calcio», allargando poi i ‘confini’ del provvedimento anche alla Nazionale italiana e alle competizioni europee. E tale visione viene condivisa anche dal Giudice per le indagini preliminari, il quale, difatti, conferma il «decreto» emesso dal Questore. Misura eccessivamente dura, quella adottata? Assolutamente no, rispondono i giudici della Cassazione, respingendo le obiezioni mosse dal legale dell’uomo. Evidente, difatti, «la pericolosità attuale e concreta» dell’uomo, che ha manifestato «l’incapacità di limitare le reazioni e i comportamenti a fronte di vere o presunte ingiustizie sportive». Proprio l’esito non gradito della gara lo aveva spinto, assieme ad altri cosiddetti ‘Ultras’, a realizzare una «invasione di campo» culminata con l’aggressione dell’«allenatore della squadra ospite».

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 25 settembre – 13 ottobre 2014, numero 42567 Presidente Teresi – Relatore Gazzara Ritenuti di fatto Il Gip presso il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 5/10/2013 ha convalidato il decreto del Questore di Trapani, emesso e notificato in data 2/10/2013, con il quale è stato vietato a G.R. per la durata di anni tre di accedere in tutti gli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale, in occasione di ogni incontro di calcio, anche di tipo amichevole, disputato da qualunque squadra che militi nei campionati nazionali di serie A, B, Lega Pro 1^ Div. A e B, Lega Pro 2^ Div. A, B, C, serie D 2, Eccellenza, Prima e Seconda Categoria nonché di tutti gli incontri di calcio di Coppa Italia, Coppa UEFA e Champions League, ed ancora in occasione di tutti gli incontri di calcio, anche di tipo amichevole, disputati dalla Nazionale Italiana di accedere, transitare e/o soffermarsi in alcune vie di Marsala, espressamente indicate, e nei pressi dello stadio comunale Antonino Lombardo , dalle due ore che precedono gli incontri di calcio, fino alle due ore successive alla conclusione degli stessi, e per il medesimo lasso di tempo nella stazione ferroviaria di Marsala con l'obbligo di comparire personalmente presso il Commissariato di P.S. di Marsala, 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni partita di calcio, che veda impegnata la compagine dello Sport Club Marsala 1912, comprese quelle che si disputeranno in trasferta. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi -vizio di motivazione in ordine ai presupposti stabiliti dalla legge per la convalida della misura, nonché in relazione alla sussistenza della pericolosità sociale del prevenuto -illogicità della motivazione sulla adeguatezza della misura disposta dal Questore. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale adottata dal decidente. Osservasi che in sede di convalida del provvedimento questorile, che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'articolo 6, co. 2, L. 401/89 e successive modifiche, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di Polizia in coincidenza dello svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità deve riguardare la esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte della autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione, ed investire, altresì, la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida Cass. S.U. 27/10/04, numero 44273 Corte Cost. 5/12/02, numero 512 . La giurisprudenza concorda nel ritenere che l'ordinanza di convalida del Questore esige l'accertamento dei seguenti presupposti le ragioni di necessità e di urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento la pericolosità concreta ed attuale del soggetto l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'articolo 6, L. 401/89 la congruità della durata della misura Cass. 15/4/2010, numero 20789 . Nella specie la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato consente di individuare tutti i requisiti che la giurisprudenza di legittimità considera come necessari e, dunque, imprescindibili ai fini della convalida. In particolare il Gip analizza la pericolosità attuale e concreta del R., mediante la ricostruzione dei fatti accaduti e delle reazioni che esprimono l'intento di opporsi all'esito della gara, poiché percepito come ingiusto ad avviso del decidente, a giusta ragione, è proprio la incapacità di limitare le reazioni e i comportamenti a fronte di vere o presunte ingiustizie sportive che costituisce l'essenza della pericolosità del R., il quale, pur in presenza delle forze dell'ordine, aveva partecipato con gli altri ultras all'invasione di campo, accompagnandosi al G.L., che aveva aggredito l'allenatore della squadra ospite, causando a costui un trauma cranio-cervicale. Di poi, come conseguenza del riconoscimento della necessità ed urgenza della misura, il Gip ravvisa l'adeguatezza e la congruità dell'obbligo imposto al ricorrente. Come affermato dalla giurisprudenza, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di Polizia, deve motivare in ordine al requisito della urgenza con riferimento non già agli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma alla attualità o alla prossimità temporale di competizioni sportive Cass. 5/5/2009, numero 33532 nella ordinanza in esame il decidente, dopo avere sottolineato il fatto che il campionato a cui è iscritta la squadra della quale il R. è tifoso ha un fitto programma di partite, conclude affermando che i motivi sportivi che hanno fornito il pretesto per le condotte violente sono pienamente attuali. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.