Affinché la cessione da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali sia valida ed efficace, sono richiesti il rispetto dei requisiti formali che il credito ceduto sia certo, liquido ed esegibile che il creditore cedente notifichi l’atto di cessione all’istituto previdenziale e all’amministrazione debitrice ed, infine, che l’amministrazione, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria. In caso contrario, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l’estinzione dell’obbligazione contributiva.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 20955, depositata il 3 OTTOBRE 2014. Il caso. Una onlus proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale, con la quale era stato intimato il pagamento di una somma a titolo di contributi pretesi dall’INPS. L’opponente deduceva di aver già effettuato il pagamento dei contributi mediante cessione all’INPS di crediti vantati nei confronti di un Comune per prestazioni sanitarie connesse al trasporto di disabili. Il Tribunale e la Corte d’appello rigettavano l’opposizione. L’associazione ricorreva, allora, in Cassazione, lamentando violazione di legge, nonché vizio motivazionale. Si era perfezionata la cessione del credito attraverso un comportamento concludente? In particolare viene censurata la sentenza impugnata, per aver ritenuto non avvenuto il perfezionamento della cessione dei crediti, in presenza di riconoscimento del debito desumibile da un comportamento concludente. No, non assumendo rilevanza il silenzio-assenso. La censura è infondata. Infatti, è pacifico in sede di legittimità che «la validità e l’efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre l’osservanza di specifici requisiti formali presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esegibile, che il creditore cedente notifichi l’atto di cessione all’istituto previdenziale e all’amministrazione debitrice e che quest’ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l’estinzione dell’obbligazione contributiva» Cass., numero 2414/2012 . Non assume rilevanza, nel caso di specie, ai fini del perfezionamento della cessione del credito, il comportamento concludente atteso che la fattispecie legale è stata compiutamente disciplinata, non trovando spazio il silenzio assenso di cui all’articolo 20 l. numero 241/1990 sul procedimento amministrativo. La Cassazione rigetta quindi il ricorso.
Corte di Cassazione, sez Lavoro, sentenza 8 luglio – 3 ottobre 2014, numero 20955 Presidente Stile – Relatore De Renzis Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con ricorso, depositato il 20.02.2003, l'A.I.A.S.-Sezione di Augusta, proponeva opposizione avverso cartella esattoriale, notificata il 14.01.2003, con la quale era stato intimato a tale associazione il pagamento dell'importo di Euro 55.360,12 a titolo di contributi pretesi dall'INPS in relazione al mese di dicembre 1998. L'opponente deduceva in particolare che aveva regolarmente effettuato il pagamento di detti contributi mediante cessione all'INPS di creduti vantati nei confronti del Comune di Melilli per prestazioni sanitarie connesse al trasporto di disabili. 2. Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 21.04.2004 rigettava l'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese. 3. Tale decisione, impugnata dall'AIAS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania numero 1201 del 2018. la quale ha osservato che secondo la disciplina dettata dall'articolo 6 comma 26 dal D.L. numero 536 del 1987 convertito in legge numero 48 del 1998 l'effetto estintivo dell'obbligazione contributiva viene collegato all'atto di riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione debitrice, riconoscimento che rende, nel concorso o delle ulteriori condizioni, il credito certo, liquido ed esigibile. La stessa Corte ha ritenuto infondata la censura formulata dall'AIAS riguardane l'applicazione al caso di specie dell'articolo 116 comma 18 della legge numero 388 del 2000, in quanto la nuova disciplina circa il calcolo delle sanzioni non ha alcuna efficacia retroattiva e riguarda solo i crediti accertati successivamente al 30 settembre 2000. 4. La AIAS ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 CPC. L'INPS resiste con controricorso. Non si è costituita l'intimata MONTEPASCHI SERIT SICILIA Agenzia Siracusa S.p.A 5. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta violazione di plurime norme di legge articolo 112 CPC articolo 12 preleggi articolo 1-comma 9 del DL. numero 689 del 1985, convertito nella legge numero 11 del 1986 articolo 6, comma 26 del DL numero 536 del 1987, convertito nella legge numero 48 del 1988 articolo 2 comma 6 della legge numero 262 del 1989, delle leggi nnumero 412 e 426 del 1991 e dell'articolo 4 legge numero 412 del 1991 , nonché vizio di motivazione. La ricorrente sostiene, con riferimento al profilo processuale, che il giudice di appello ha posto a fondamento della propria decisione una circostanza di fatto non affermata dalle parti né emersa in alcun modo dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, ossia la contestazione del Comune di Melilli alla cessione dei crediti. La medesima ricorrente, con riferimento al profilo normativo e al difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto non avvenuto il perfezionamento della cessione dei crediti, in presenza di riconoscimento debito desumibile da un comportamento concludente. In particolare viene invocato, come istituto di carattere generale, il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge numero 241 del 1990. La censura è infondata. Al riguardo è sufficiente ricordare che questa Corte si è già pronunciata in analoghe controversie riguardanti la stessa ricorrente AIAS e la medesima quaestio iuris affermando che la validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre l'osservanza di specifici requisiti formali atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'articolo 69 del RD 18 novembre 1923 numero 2240 sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il creditore cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice e che quest'ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva cfr Cass. numero 2414 del 2012 Cass. numero 99 del 2009 Cass. numero 28295 del 2005 . Né, contrariamente quanto dedotto dalla la parte ricorrente, assume rilevanza nel caso di specie, ai fini del perfezionamento della cessione del credito, il comportamento concludente, atteso che la fattispecie legale è stata compiutamente disciplinata, per cui non vi è spazio al mancato s riconoscimento del credito stesso da parte, dell'amministrazione debitrice o al silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo cfr su quest'ultimo punto Cass. cit. numero 28295 del 2005 . L'impugnata sentenza non si è discostata dagli evidenziati principi e ne ha fato puntuale applicazione alla fattispecie in esame, per cui merita piena conferma. 6. Con il secondo motivo la AIAS deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 116, commi 8 e 18, della legge numero 388 del 2000. Rileva che la Corte territoriale non ha fatto buongoverno della richiamata nuova disciplina sanzionatoria, che troverebbe applicazione anche ai casi pregressi, accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti, ivi compresi quelli per i quali pende controversia dinanzi all'autorità giudiziaria. La doglianza è infondata. Secondo consolidata giurisprudenza, che si condivide, la nuova disciplina riguardante il calcolo delle sanzioni non ha alcuna efficacia retroattiva e riguarda solo i crediti accertati successivamente al 30 settembre 2000, e in ogni caso per i crediti accertati prima di tale data e nel caso di specie il credito contributivi si riferisce al mese di dicembre 1998 la stessa disciplina non comporta alcun effetto riduttivo del quantum, ma soltanto il diritto al conguaglio pari alla differenza tra la somma pagata secondo le modalità previste dall'articolo 1 delle legge numero 662 del 1996 e quella dovuta in forza dell'articolo 116, comma da 8 a 17, della legge numero 388 del 2000 cfr Cass. numero 28295 del 2005 cit. Cass. numero 16422 del 2005 Cass. numero 19334 del 2003 Cass. numero 12669 del 2002 cfr anche Cass. numero 17099 del 2010 . 7. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell'INPS. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese nei confronti dell'intimata MONTEPASCHI SERIT SICILIA S.p.A., che non ha svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15 %. Nulla per le spese nei confronti dell'intimata MONTEPASCHI SERIT SICILIA Agenzia Siracusa S.p.A