Il provvedimento del 21 luglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 174 del 29 luglio. Il testo prevede dei nuovi obblighi di verifica a carico delle imprese di assicurazione, le quali dovranno adottare delle procedure di antiriciclaggio più rigide.
Nuovo provvedimento. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 174 del 29 luglio 2014 il provvedimento dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015. Polizze via internet. Vengono stabiliti dei rafforzamenti degli obblighi di adeguata verifica sulle polizze concluse via internet e le imprese assicuratrici dovranno adottare delle procedure antiriciclaggio più rigide anche qualora siano state effettuate delle operazioni occasionali con persone politicamente esposte residenti in altri Stati membri o terzi considerati «a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione». Allo stesso tempo, tuttavia, sono previste anche delle semplificazioni e delle esenzioni. Infatti, non dovranno essere svolte attività di adeguata verifica nelle ipotesi di rapporti continuativi con premi annuali inferiori a 1.000 euro, o premi unici non superiori a 2.500 euro, di forme pensionistiche complementari o di altri regimi di previdenza integrativa per cui i contributi siano trattenuti in busta paga. Le prescrizioni. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovranno essere organizzati secondo il grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le imprese hanno la libertà di stabilire le modalità tecniche, pur nel rispetto degli adempimenti normativi o regolamentari in materia. La natura, le dimensioni, l’articolazione organizzativa e la forma giuridica dell’attività svolta saranno i parametri di riferimento per l’attuazione delle nuove disposizioni. Le verifiche svolte, oltre alle valutazioni effettuate, dovranno essere tracciabili. Cliente, rapporto continuativo ed operazione saranno i fattori da considerare. I controlli ordinari partiranno con l’instaurazione di un nuovo rapporto, per un’operazione occasionale di importo pari o superiore ai 15.000 euro e tutte le volte in cui ci sia un sospetto di situazioni poco chiare o di dubbi sulla qualità dei dati forniti. I documenti acquisiti nel corso delle verifiche verranno conservati, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di esecuzione dell’operazione occasionale o, comunque, dalla chiusura del rapporto contrattuale. In nessun caso sarà possibile instaurare il rapporto o eseguire l’operazione se l’impresa non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Delega a terzi. Questi obblighi non necessariamente dovranno essere adempiuti dalle stesse imprese il provvedimento prevede, infatti, la possibilità di esternalizzare questi compiti, tranne il monitoraggio periodico dei rapporti continuativi. Rimane, comunque, la responsabilità personale per violazioni o inadempimenti. In tale contesto, mentre istituti di credito, finanziari ed assicurativi potranno gestire per conto terzi l’intera procedura di adeguata verifica, i mediatori creditizi e gli agenti di assicurazione potranno solamente identificare e verificare l’identità del cliente, del beneficiario e del titolare effettivo.
PP_RCA_ivass_s