La scheda di trasporto identifica il viaggio e la destinazione dei prodotti e può essere sostituita con un contratto scritto riportante data certa o altri documenti equipollenti, purché il loro contenuto sia corrispondente a quanto richiesto in materia di tracciabilità della merce dal d.lgs. numero 214/2008.
Lo hanno chiarito il Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Interno con la circolare congiunta del 17 luglio 2014. Trasporto merci. L’articolo 7- bis del d.lgs. numero 286/2005 introdotto dal d.lgs. numero 214/2008 , ha istituito la scheda di trasporto ovvero il documento necessario a rendere trasparente la tracciabilità del movimento di merce su strada. Il contenuto di questa scheda è stato disciplinato dal d.m. numero 554/2009 ed ora gli organi tecnici centrali hanno dettagliato le procedure di compilazione, conservazione e controllo di questo documento. Le informazioni necessarie. Oltre all’indicazione del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce nella scheda vanno riportati chiaramente anche i dati relativi ai prodotti trasportati ovvero la loro tipologia, la quantità e il luogo di carico e di scarico. Ma non è necessario utilizzare lo stesso modello individuato dal decreto ministeriale. L’importante è che il contenuto dell’elaborato sia adeguato alle indicazioni richieste. Nella scheda possono essere inserite anche le eventuali istruzioni al vettore da parte del committente, del proprietario della merce o dal caricatore. Queste indicazioni sono utili in caso di infrazioni stradali per dipanare le responsabilità dei singoli soggetti, prosegue la nota. Alternative. Il documento di trasporto può essere sostituito dal contratto o da altri documenti considerati equipollenti. Un contratto privo di uno degli elementi essenziali però non può intendersi come sostitutivo della scheda, prosegue la nota. Inoltre occorre che il contratto abbia data certa anche con annullo postale, inoltro tramite pec o marcatura temporale . L’articolo 3 del d.m. numero 554/2009 indica i documenti che possono essere considerati equivalenti. Di fatto si tratta di tutti quei documenti la cui presenza a bordo del veicolo è obbligatoria in virtù di norme nazionali o internazionali, purché il contenuto sia adeguato a quanto richiesto dalla scheda di trasporto. Diversamente occorrerà integrare il testo prima dell’inizio del trasporto. Possibili cambiamenti. Se durante l’effettuazione del viaggio intervengono variazioni, il vettore o il conducente possono annotare sulla scheda le necessarie indicazioni nello spazio riservato alle osservazioni. Il documento di trasporto deve essere conservato in originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Nel caso di più punti di scarico potrà essere compilata anche un’unica scheda con indicati i diversi luoghi di sosta. Risultano esenti da questa particolare disciplina i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio e i trasporti di collettame, oltre ad altre categorie. Le sanzioni sono molto pesanti e graduate al livello di responsabilità dei singoli soggetti.
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