“È colpa tua!” “No, tua!” … ma per il giudice è colpa loro

La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti costituisce criterio di distribuzione della responsabilità, il quale può essere superato anche dall’accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21130, depositata il 16 settembre 2013. Concorso di responsabilità di due conducenti In sede di merito era stata riconosciuta la corresponsabilità di due conducenti nella causazione di un sinistro stradale, e la colpa era stata distribuita nella misura del 70% in capo a uno e del 30% in capo all’altro. Quest’ultimo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c. Per la Suprema Corte il ricorso è manifestamente privo di pregio. Innanzitutto, gli Ermellini hanno spiegato che - ex art. 2054, comma 2, c.c. - nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo, pertanto, la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell’assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell’altro. in assenza di prova liberatoria. Pizza Cavour – secondo consolidata giurisprudenza – ha affermato che il mero accertamento della colpa dei due conducenti è stato accertato che l’intimato aveva tenuto un comportamento colposo, violando la norma sul diritto di precedenza non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, a tal fine, occorrendo, invece, che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e della comune prudenza. Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale, facendo buona applicazione dei principi sopra enunciati, aveva ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova liberatoria di viaggiare a velocità adeguata o comunque consentita, non potendosi, così, escludere la responsabilità colposa in concorso con l’altro conducente. Per tali considerazioni, il motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. è stato ritenuto manifestamente infondato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 3 luglio - 16 settembre 2013, n. 21130 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione 1- La sentenza impugnata, C. App. Venezia, 11/04/11 ha rigettato nel merito l'appello proposto al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto una corresponsabilità del L. nella causazione del sinistro, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di Padova di riconoscere un concorso di responsabilità dei due conducenti, Z. e L. . Inoltre, la Corte territoriale ha condiviso, sia pure sulla base di una diversa motivazione, la decisione del giudice di primo grado di distribuire la colpa tra i due conducenti nella misura del 70 % in capo a Z. e del 30 % in capo a L 2 - La Reale ricorre per cassazione, deducendo 2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c 2.2. Contraddittoria e lacunosa motivazione in relazione al concorso del signor L. nella causazione del sinistro oggetto di causa. 2.3. Omessa e contraddittoria motivazione in merito alla quantificazione del concorso di colpa del signor L. . 3. Il ricorso è manifestamente privo di pregio. 3.1. L'art. 2054 comma 2 c.c. prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro. Questa Corte Cass. n. 9550/2009 ha affermato che in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente ha costantemente opinato che la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti costituisce criterio di distribuzione della responsabilità, il quale può essere superato anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso. Per consolidata giurisprudenza, il mero accertamento della colpa dei due conducenti è stato accertato che Z. ha tenuto un comportamento colposo, violando la norma sul diritto di precedenza non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e della comune prudenza non potendosi in tal caso muovere alcun rimprovero in ordine alla causazione dell'evento . Al riguardo, la Corte territoriale, facendo buon governo degli esposti principi di diritto affermati da questa S.C., ha ritenuto che il L. non avesse fornito la prova liberatoria di viaggiare a velocità adeguata o comunque consentita, non potendosi quindi escludere la responsabilità colposa in concorso con Z. . Per tali considerazioni, il motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. è manifestamente infondato. 3.2. Il secondo motivo, che fa valere l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto della responsabilità concorrente del sig. L. , non coglie nel segno. Infatti, esso non censura la ratio decidendi decisiva, in quanto ai fini dell'affermazione di tale responsabilità è sufficiente come già esposto che il L. non abbia fornito la prova liberatoria. In ogni caso, questo punto appare sufficiente e congruamente motivato dalla Corte veneziana e pertanto la valutazione delle risultanze istruttorie è incensurabile in sede di legittimità, in specie ove si ritiene la positiva sussistenza di parametri oggettivi, i quali inducono a ritenere che il L. viaggiasse a velocità superiore al limite consentito, quali lo spazio di frenata piuttosto lungo e la violenza dell'urto testimoniata dagli ingenti danni subiti dal motociclo dopo lo scontro. 3.3. Il terzo motivo, attinente alla quantificazione del riparto nel concorso di colpa sulla quale la Corte territoriale concorda col giudice di primo grado non è accoglibile, in quanto è inammissibile nella presente sede di legittimità qualunque discorso relativo alla valutazione di mero fatto relativa alla percentuale di apporto causale nella produzione dell'evento dannoso da parte di ambedue i concorrenti, spettando tale incombenza al solo giudice del merito. 4 - Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il rigetto dello stesso . La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. La parte ricorrente ha presentato memoria, riproponendo le argomentazioni a base del ricorso. Queste, comunque, si basano e presuppongono tutte una ricostruzione delle cause del sinistro non aderente all'accertamento compiuto dai Giudici Territoriali. La memoria punto 1 , difatti, muove dal presupposto, smentito dalla sentenza impugnata, che la condotta dello Z. fosse risultata del tutto assorbente nella causazione del sinistro. I Giudici Territoriali, hanno, invece, accertato un concorso di responsabilità del L. , seppure inferiore a quello dello Z. . Ugualmente non inficiano i motivi in fatto e in diritto posti a base della relazione gli altri due punti della memoria, limitandosi a riproporre valutazioni di fatto ricostruzione della dinamica del sinistro e del concorso di colpa , incensurabili in questa sede. Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ P.Q.M. Rigetta il ricorso.