Il CNF, con la circolare numero 18-C-2013 del 12 settembre, ha reso noti alcuni chiarimenti in materia di società tra avvocati. Tali precisazioni – spiega il Consiglio – si sono rese necessarie in considerazione dei recenti interventi sulla stampa specializzata che hanno proposto interpretazioni sommarie e fuorvianti in tema di società tra avvocati.
Esiste un contrasto? Tra le varie interpretazioni, si è paventato che l’esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 5 legge numero 247/2012 Riforma dell’ordinamento della professione forense fosse impedito dal contrasto di essa con il diritto dell’Unione europea, in particolare nel punto in cui «circoscrive ai soli avvocati iscritti nell’albo la possibilità di costituire società». Dei chiarimenti devono essere fatti con riferimento alle società di cui facciano parte avvocati stranieri stabiliti in Italia, «anche alla luce delle recenti modifiche apportate al d.lgs. numero 96/2001 dall’articolo 5 legge numero 97/2013 legge europea . Bisogna essere avvocati anche se stabiliti. La nuova disciplina – precisa la circolare - «rimuove un requisito previsto dalla normativa sull’esercizio in forma societaria della professione forense da parte degli avvocati stabiliti d.lgs. numero 96/2001 e cioè la necessaria presenza di un avvocato iscritto all’albo ordinario nella compagine societaria costituita da avvocati stabiliti». Ma tale innovazione – spiega il CNF - non modifica la regola secondo cui, «per svolgere la professione forense in Italia, anche in forma societaria, è necessario essere avvocati», ma dispone che si possono costituire anche s.t.p. formate da soli avvocati stabiliti d.lgs. numero 96/2001 . La legge europea non si intreccia con quella relativa all’attuazione della riforma forense. Le due disposizioni articolo 5, comma 2, lett. a della nuova legge professionale forense e articolo 5 legge numero 97/13 non sono dunque contrastanti. Ed infatti, la lett. a fa riferimento al solo requisito dell’iscrizione nell’Albo, di cui sono in possesso anche gli avvocati stabiliti. Pertanto, l’esercizio della delega non comporta alcuna violazione del diritto dell’Unione europea Direttiva numero 98/5, di cui il d.lgs. numero 96/2001, come modificato dalla legge numero 97/2013 . Le società tra avvocati sono state assoggettate ad una disciplina speciale rispetto a quella delle società tra professionisti. Per quanto riguarda l’interpretazione prospettata circa la presunta applicabilità della normativa generale in materia di società professionali anche alle società tra avvocati, «la nuova legge professionale forense ha affidato al Governo il compito di adottare un decreto legislativo delegato per le società tra avvocati prevedendo, in particolare, che tutti i soci debbano essere avvocati». Pertanto – conclude il CNF – anche se il termine per l’esercizio della delega è scaduto senza che sia stato approvato il decreto, «non è, comunque, applicabile agli avvocati la disciplina prevista per le società appartenenti ad altre categorie professionali contenuta nella legge numero 183/2011 e nel d.m. numero 34/2013».
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