Confusione tra società? Quelle degli avvocati sono speciali rispetto a quelle dei professionisti

Il CNF, con la circolare n. 18-C-2013 del 12 settembre, ha reso noti alcuni chiarimenti in materia di società tra avvocati. Tali precisazioni spiega il Consiglio si sono rese necessarie in considerazione dei recenti interventi sulla stampa specializzata che hanno proposto interpretazioni sommarie e fuorvianti in tema di società tra avvocati.

Esiste un contrasto? Tra le varie interpretazioni, si è paventato che l’esercizio della delega legislativa di cui all’art. 5 legge n. 247/2012 Riforma dell’ordinamento della professione forense fosse impedito dal contrasto di essa con il diritto dell’Unione europea, in particolare nel punto in cui circoscrive ai soli avvocati iscritti nell’albo la possibilità di costituire società . Dei chiarimenti devono essere fatti con riferimento alle società di cui facciano parte avvocati stranieri stabiliti in Italia, anche alla luce delle recenti modifiche apportate al d.lgs. n. 96/2001 dall’art. 5 legge n. 97/2013 legge europea . Bisogna essere avvocati anche se stabiliti. La nuova disciplina precisa la circolare - rimuove un requisito previsto dalla normativa sull’esercizio in forma societaria della professione forense da parte degli avvocati stabiliti d.lgs. n. 96/2001 e cioè la necessaria presenza di un avvocato iscritto all’albo ordinario nella compagine societaria costituita da avvocati stabiliti . Ma tale innovazione spiega il CNF - non modifica la regola secondo cui, per svolgere la professione forense in Italia, anche in forma societaria, è necessario essere avvocati , ma dispone che si possono costituire anche s.t.p. formate da soli avvocati stabiliti d.lgs. n. 96/2001 . La legge europea non si intreccia con quella relativa all’attuazione della riforma forense. Le due disposizioni art. 5, comma 2, lett. a della nuova legge professionale forense e art. 5 legge n. 97/13 non sono dunque contrastanti. Ed infatti, la lett. a fa riferimento al solo requisito dell’iscrizione nell’Albo, di cui sono in possesso anche gli avvocati stabiliti. Pertanto, l’esercizio della delega non comporta alcuna violazione del diritto dell’Unione europea Direttiva n. 98/5, di cui il d.lgs. n. 96/2001, come modificato dalla legge n. 97/2013 . Le società tra avvocati sono state assoggettate ad una disciplina speciale rispetto a quella delle società tra professionisti. Per quanto riguarda l’interpretazione prospettata circa la presunta applicabilità della normativa generale in materia di società professionali anche alle società tra avvocati, la nuova legge professionale forense ha affidato al Governo il compito di adottare un decreto legislativo delegato per le società tra avvocati prevedendo, in particolare, che tutti i soci debbano essere avvocati . Pertanto conclude il CNF anche se il termine per l’esercizio della delega è scaduto senza che sia stato approvato il decreto, non è, comunque, applicabile agli avvocati la disciplina prevista per le società appartenenti ad altre categorie professionali contenuta nella legge n. 183/2011 e nel d.m. n. 34/2013 .

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