E’ legittima la decisione di consegna in forza di un MAE esecutivo, anche qualora non sia stata allegata o acquisita in via integrativa la copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, se la documentazione in atti, contiene tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 29555, depositata il 7 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Catanzaro disponeva la consegna di un uomo alle autorità rumene, a seguito di un MAE esecutivo in riferimento alla pena pronunciata dal tribunale rumeno. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando il ritardo della consegna della sentenza di condanna alla Corte d’appello. Inoltre, sosteneva di essersi recato a Catanzaro non per sottrarsi all’esecuzione della pena, ma per ricongiungersi con il genitore, il quale, da anni, risiedeva lì e vi lavorava. Vincolo stabile. Secondo la Corte di Cassazione, la nozione di residenza, necessaria per l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla l. numero 69/2005, presuppone l’esistenza di un radicamento e non estemporaneo dello straniero nello Stato. Questa situazione si ricava da indici come la legalità della presenza in Italia, la continuità temporale e la stabilità della stessa, la distanza temporale tra questa e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, consolidata da interessi, familiari ed affettivi. Nel caso di specie, era stata ritenuta precaria la permanenza in Italia dell’imputato e questo dato non veniva smentito dall’affermato radicamento nel territorio del genitore. Consegna del MAE. In più , è legittima la decisione di consegna in forza di un MAE esecutivo, anche qualora non sia stata allegata o acquisita in via integrativa la copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, se la documentazione in atti, contiene tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa. Nel caso di specie, i giudici di legittimità ritenevano soddisfatte le finalità di controllo demandato sul punto al giudice nazionale, dai cui poteri, inoltre, esulano valutazioni riguardo all’adeguatezza del materiale indiziario che sorregge il provvedimento cautelare emesso dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 – 7 luglio 2014, numero 29555 Presidente De Roberto – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 maggio 2014 la Corte d'appello di Catanzaro ha disposto la consegna di A.M.D. all'Autorità giudiziaria rumena Tribunale di Petrosani a seguito di un m.a.e. esecutivo emesso il 12 marzo 2014 con riferimento alla pena di anno uno di reclusione, inflitta con sentenza definitiva pronunciata dalla su indicata Autorità giudiziaria il 1 ottobre 2013 per il delitto di lesioni personali da lui commesso in data 1 dicembre 2012. 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Catanzaro ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'A. , che ha dedotto violazioni di legge e carenze motivazionali con riferimento agli articolo 125, comma 3 e 546 c.p.p., nonché riguardo agli articolo 6, commi 3, 5 e 6 e 18, lett. r , della L. numero 69/2005, poiché la sentenza di condanna oggetto del m.a.e. non è stata inviata nei termini di legge alla Corte d'appello. Si lamenta, inoltre, la mancata conoscenza della sentenza di condanna e del processo, nonché il fatto che egli ha inteso recarsi in Catanzaro non per sottrarsi all'esecuzione della pena, ma al fine di ricongiungersi con il proprio genitore, che da circa tre anni risiede ed esercita una stabile attività lavorativa in Catanzaro, e con la propria compagna ed i due figli, che già da diversi anni vi risiedono. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 4. Secondo una pacifico orientamento interpretativo delineato da questa Suprema Corte Sez. 6, numero 14710 del 09/04/2010, dep. 16/04/2010, Rv. 246747 , la nozione di residenza che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. 22 aprile 2005 numero 69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza In Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni. Corretta, dunque, deve ritenersi sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza, allorquando ha posto in rilievo il dato, dal ricorrente non smentito, né criticamente affrontato, della sua precaria permanenza in Italia, a nulla rilevando, evidentemente, la diversa circostanza di fatto inerente all'affermato radicamento nel territorio del proprio genitore. 5. In merito alle residue doglianze difensive, peraltro solo genericamente prospettate in ricorso, v'è da osservare che, in tema di mandato di arresto Europeo, è legittima la decisione di consegna in forza di un m.a.e. esecutivo anche se non sia stata allegata o acquisita in via integrativa la copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti, come avvenuto nel caso in esame, contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa Sez. F, numero 33389 del 13/08/2009, dep. 14/08/2009, Rv. 244754 . Nel caso di specie, invero, la base indiziaria posta a fondamento del mandato di arresto Europeo, sì come ivi specificamente descritta con l'indicazione delle relative fonti di prova orale e documentale, consente di ritenere ampiamente soddisfatte le finalità del controllo demandato sul punto al giudice nazionale, dai cui poteri, peraltro, esula qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario che sorregge il provvedimento cautelare emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione Sez. F, numero 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254 Sez. 6, numero 35832 del 17/09/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 240722 . Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infine, risulta chiaramente dal contenuto del m.a.e. che egli ha personalmente presenziato al processo a suo carico, ha goduto di assistenza difensiva e, pur non avendo ricevuto la decisione, ha diritto ad un riesame della causa, che può portare alla revoca della iniziale pronuncia nei suoi confronti adottata. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare nella misura di Euro 1.000,00 mille . La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della L. numero 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 5, della L. numero 69 del 2005.