Per pochi euro di ammanco la multa non raddoppia più

Chi paga tempestivamente il verbale nel minimo edittale omettendo le spese del procedimento non può più incorrere in una cartella esattoriale con richieste esorbitanti. Ma potrà essere invitato dal comando di polizia semplicemente a regolarizzare il proprio versamento.

Lo ha evidenziato l’Anci assieme alla Legautonomie dell’Emilia Romagna con il proprio parere divulgato giovedì 5 giugno ai comuni emiliani. L’innovativa interpretazione poggia sulla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Seconda Civile, numero 9507/2014 che di fatto scardina il consolidato orientamento per cui spese del procedimento e importo edittale sono considerati da sempre una entità unica. Un pagamento incompleto anche di pochi euro determina il raddoppio della multa con detrazione a titolo di acconto di quanto versato. Con la sentenza di fine aprile gli Ermellini hanno aperto una breccia importante, differenziando nettamente tra spese del procedimento e importo della sanzione, specifica il parere dell’Anci. Qualora nei termini non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta la multa raddoppia, prosegue la nota, ma con tale meccanismo non centrano affatto le spese del procedimento, come confermato implicitamente dall’articolo 391 del regolamento stradale. Del resto, prosegue l’associazione dei comuni bolognese, «estendere l’area della sanzione alle spese del procedimento non sarebbe coerente con il principio di legalità richiamato dall’articolo 1 legge numero 689/1981». Lo stesso articolo 201, al comma 4 del codice confermerebbe la tesi della distinzione tra pagamento della sanzione e pagamento delle spese del procedimento. In buona sostanza, conclude la nota interpretativa, chi paga tempestivamente una multa trascurando solo le spese postali non può più ricevere cartelle esattoriali esorbitanti con sanzioni raddoppiate «perché il comune in questo caso ha solo diritto al recupero delle somme non versate, senza raddoppio del verbale».