Manca il difensore di fiducia: non vale la regola “the show must go on”

L’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza per cui è prevista la presenza necessaria della difesa tecnica integra una nullità assoluta insanabile.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 20449, depositata il 16 maggio 2014. Il caso. Il tribunale di Roma condannava un uomo per il porto ingiustificato di coltello. Contro la sentenza il difensore proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione, per nullità della sentenza per omessa notificazione al difensore nominato di fiducia dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, con conseguente assenza del difensore di fiducia nel dibattimento. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che effettivamente, nonostante la nomina fiduciaria, sia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sia il decreto di citazione diretta a giudizio non erano stati notificati al difensore di fiducia, bensì ad un difensore d’ufficio, designato sull’erroneo presupposto della mancata nomina del primo. Indagini preliminari. La Corte ricordava che l’omessa notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari rientra tra le nullità di ordine generale a regime intermedio, previste dall’articolo 178, lettera c , c.p.p., che, non essendo stata dedotta nel giudizio di primo grado, non poteva più essere deliberata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. Presenza del difensore. Al contrario, l’articolo 179, comma 1, c.p.p. include nel novero delle nullità assolute insanabili quelle derivanti dall’assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. L’ipotesi di mancanza della difesa tecnica si realizza non solo nel caso in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore dell’imputato, ma anche in quello in cui il difensore di fiducia, non presente perché non avvisato, venga sostituito da un difensore d’ufficio appositamente nominato. In tal caso, infatti, la nomina del difensore di ufficio, avvenuta al di fuori delle ipotesi consentite dall’articolo 97, comma 3, c.p.p., non rimedia alla lesione del diritto all’imputato di scegliere il proprio difensore e di essere assistito da esso. Nullità insanabile. Pur dando atto di un diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’omesso avviso al difensore di fiducia integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata qualora né l’indagato né il difensore nominato d’ufficio la eccepiscano tempestivamente, nel caso di specie la Corte riteneva che il fatto integrasse una nullità assoluta insanabile e, perciò, annullava la sentenza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 marzo – 16 maggio 2014, numero 20449 Presidente Zampetti – Relatore Locatelli Ritenuto in fatto Con sentenza del 22.5.2013 il Tribunale di Roma dichiarava Z.A. colpevole del reato previsto dall'articolo 4 legge numero 110 del 1975 porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico, fatto commesso il 20.11.2009 condannandolo alla pena di euro 200 di ammenda. Avverso la sentenza il difensore propone appello, convertito in ricorso per cassazione, per i seguenti motivi nullità della sentenza per omessa notificazione al difensore nominato di fiducia, avvocato M.I., dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, con conseguente assenza del difensore di fiducia nel dibattimento svoltosi a carico dell'imputato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Dagli atti del fascicolo processuale risulta che l'indagato, con dichiarazione resa in data 29.12.2009 ai Carabinieri della Stazione di Ostia, ha proceduto alla nomina del difensore di fiducia nella persona dell'avvocato I.M. è inoltre pacifico che, nonostante la nomina fiduciaria, sia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'articolo 415 bis cod. proc. penumero , sia il decreto di citazione diretta a giudizio, non sono stati notificati al difensore di fiducia bensì ad un difensore di ufficio, designato sull'erroneo presupposto della mancata nomina del difensore di fiducia. 2. L'omessa notificazione dell'avviso delle conclusione delle indagini preliminari rientra certamente tra le nullità di ordine generale a regime intermedio previste dall'articolo 178 lett. c che, non essendo stato dedotta nel giudizio di primo grado, non può più essere rilevata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado a norma degli articolo 180 e 182 comma 2 cod. proc. penumero 2.A diverse conclusioni si deve giungere con riguardo alla assenza del difensore di fiducia nel dibattimento. L'articolo 179 comma 1 cod. proc. penumero include nel novero delle nullità assolute insanabili quelle derivanti dalla assenza del difensore dell'imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. L'ipotesi di mancanza della difesa tecnica si realizza non solo nel caso, estremo, in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore dell'imputato, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia, non presente poiché non avvisato, venga sostituito da un difensore di ufficio appositamente nominato. In tal caso, infatti, la nomina del difensore di ufficio avviene al di fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 97 comma 3 cod. proc. penumero , e soprattutto non rimedia alla intervenuta lesione del diritto dell'imputato di scegliere il proprio difensore e di essere assistito , nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, non da un qualunque difensore ma dal suo difensore , come letteralmente recita il disposto dell'articolo 179 comma 1 cod. proc. penumero Per tali ragioni questo Collegio condivide la tesi interpretativa secondo cui integra una nullità assoluta insanabile l'omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza per cui è prevista la presenza necessaria della difesa tecnica Sez. 3, numero 46714 del 11/10/2012 , Ermonsele, Rv. 253873 Sez. 5, numero 1760 del 13/12/2004 - dep. 21/01/2005, Cerenza, Rv. 231291 , pur dandosi atto del diverso orientamento giurisprudenziale che, nell'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per l'udienza, ravvisa una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata qualora né l'indagato né il difensore nominato d'ufficio la eccepiscano tempestivamente a norma dell'articolo 182, comma secondo, cod. proc. penumero Sez. 5, numero 50581 del 07/11/2013 , Parisi, Rv. 257820 Sez. 5, numero 10637 dei 12/02/2009, Caushi, Rv. 243164 Sez. 3, numero 42074 del 16/10/2008, Pusceddu, Rv. 241499 . La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma perché proceda a nuovo giudizio, previa rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al suo difensore di fiducia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.