Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 133 dell’8 giugno 2013, il Decreto 29 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prevede l’erogazione da parte dell’INPS in un'unica soluzione dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI a favore dei lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione.
Il Decreto 29 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 19, L. 28 giugno 2012, numero 92 c.d. Riforma Fornero , regola la liquidazione della prestazione riconosciuta ai lavoratori che hanno perso il lavoro ASpI o mini-ASpI . Soggetti interessati. Sono interessati all'erogazione dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI, i soli lavoratori che involontariamente hanno perso la propria occupazione e che hanno deciso di avviare un’attività di lavoro autonomo o avviare un’attività di auto impresa o micro impresa oppure associarsi in cooperativa oppure intendono sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione di disoccupazione ASpI o mini-ASpI . Presentazione della domanda. L’erogazione dell’indennità sarà effettuata in un’unica soluzione dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato. Canale telematico. La richiesta deve essere presentata per via telematica - entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa - specificando l'attività che si è deciso di intraprendere o di sviluppare. E’ bene precisare, infine, che comunque le prestazioni in parola sono riconosciute, ai lavoratori aventi i requisiti, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 29 marzo 2013 G.U. 8 giugno 2013, numero 133 Erogazione in unica soluzione dell'indennita' ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, numero 92. Decreto numero 73380 . IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, numero 92 Visto il comma 1 del medesimo articolo 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data, istituisce l'Assicurazione sociale per l'impiego ASpI , con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione Visto, in particolare, il comma 19 del citato articolo 2, che stabilisce, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' mensile ASpI di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge numero 92 del 28 giugno 2012 puo' richiedere la liquidazione dell'importo del relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa Visto, altresi', l'articolo 2, comma 22, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 19 si applicano anche ai soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 20, denominata mini-ASpI Visto l'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214 Visto l'articolo 3 della legge numero 20 del 14 gennaio 1994 Decreta articolo 1 Lavoratori beneficiari Sono destinatari dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 19, della legge numero 92 del 28 giugno 2012 i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo o avviare un'attivita' di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa vigente o che intendono sviluppare a tempo pieno un'attivita' autonoma gia' iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI. articolo 2 Quantificazione della prestazione La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilita' pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della prestazione e' effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le modalita' di cui al presente decreto. Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilita' spettanti e non ancora percepite dell'indennita' ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute, ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della citata legge numero 92 del 2012, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. articolo 3 Domanda, relativa documentazione ed erogazione della prestazione I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di cui all'articolo 2 devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attivita' da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. L'istanza dovra' essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' che da' titolo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attivita', sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovra' essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l'attivita' di lavoro associato in cooperativa, dovra' essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle societa' presso il tribunale, competente per territorio, nonche' nell'Albo nazionale degli enti cooperativi. In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennita' ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa gia' esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, numero 142, un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilita' spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa. All'istanza di cui al presente articolo e' attribuito un numero di protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2. articolo 4 Termini di trasmissione della domanda e restituzione in caso di rioccupazione La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attivita' autonoma o dell'associazione in cooperativa. L'indennita' anticipata dovra' essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennita' corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovra', pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attivita' dipendente. articolo 5 Monitoraggio L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici di cui al presente decreto trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.