E' entrato in vigore il decreto del Ministero della Giustizia che, in base alla variazione dei prezzi al consumo, ha aumentato gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato. Critiche le prime reazioni, tra cui quella di Nicola Marino, presidente dell’OUA, che ha consigliato al Ministro Orlando di non scaricare ulteriori spese sulle spalle dei cittadini.
Pubblicazione in G.U. Lo scorso 18 aprile, è stato pubblicato in G.U. numero 91 il decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo, che ha aumentato gli importi del diritto di copia e di certificato. Si è così intervenuti sull’articolo 273 d.P.R. numero 115/2002 Testo Unico in materia di spese di giustizia , aumentando l’importo, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, pari al 4%. Le reazioni. Il giorno stesso della pubblicazione, l’OUA ha diffuso un comunicato stampa, in cui sono state mosse delle critiche pesanti a tale decisione. Il Presidente dell’Organismo, Nicola Marino, ha consigliato il Ministro della Giustizia Andrea Orlando di evitare di “emulare” i suoi predecessori, «tutti impegnati a considerare la giustizia come un “bancomat” dal quale attingere i danari». Anche perché, a fronte di sempre maggiori spese, i cittadini continuano ad usufruire di un servizio giudiziario carente. Per questo motivo, tra le varie proposte dell’avvocatura sulla riforma del processo civile, è presente anche quella di affidare agli avvocati il potere di autentica delle copie, in modo da poter semplificare e migliorare il funzionamento della giurisdizione. Comunque, Nicola Marino conferma la disponibilità degli avvocati a cooperare per una messa in efficienza degli uffici, ma non a costo di un ulteriore aumento dei costi per l’accesso alla giustizia.
Ministero della Giustizia, decreto 10 marzo 2014 G.U. 18 aprile 2014, numero 91 Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115/2002. 14A02974 Il CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'articolo 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, che prevede l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l'articolo 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati numero 6, numero 7 e numero 8 al decreto del Presidente della Repubblica numero 115/02 Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a e b dell'articolo 273 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115/02 Viste le disposizioni introdotte con l'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, numero 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, numero 24 Ritenuto che l'adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle Considerato che per il triennio 1° luglio 2002-30 giugno 2005 ed il triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati con D.M. in data 8 gennaio 2009 alla variazione accertata dall'ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115/02 Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per il periodo relativo al triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011 Rilevato che nel periodo relativo al triennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è stata rilevata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4% Decreta articolo 1 L'importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a e b dell'articolo 273 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115/02, così come adeguato con decreto dell'8 gennaio 2009, é aggiornato in euro 3,68. Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati numero 6, numero 7 e numero 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115/02, così come adeguati con decreto dell'8 gennaio 2009, sono aggiornati come di seguito indicato.